Cassazione Penale, Sentenza n. 9332/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura restrittiva; contestava in particolare la valutazione delle intercettazioni e la qualificazione del suo ruolo nell'associazione di narcotraffico e negli episodi di detenzione di sostanza stupefacente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale del riesame che, sulla base di intercettazioni e indagini, ha ritenuto Nesci inserito nell'associazione (ruolo di pusher ed esattore per il gruppo Calabria-Tundis, contatti stretti con il capo Andrea Tundis). Perciò ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione probatoria svolta in fase cautelare, salvo casi di manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
norma di riferimento per i reati connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le risultanze istruttorie indicassero la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico ai sensi di questa previsione
art. 275 cod. proc. pen.
richiamata la 'doppia presunzione' relativa agli elementi che giustificano la misura cautelare; la Corte ha valorizzato tale presunzione nel giudizio di conformità della misura, ritenendo che sussistessero esigenze cautelari in relazione all'inserimento del ricorrente in ambienti criminali
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina l'onere delle spese in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha imposto al ricorrente la condanna alle spese processuali in base a tale disposizione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in relazione al potere di comminare somme alla Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto opportuno, pur non ravvisando colpa grave nella proposizione del ricorso, disporre un versamento equitativo di euro 3.000,00
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01
richiamata per il principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione, salvo motivazione manifestamente illogica o irragionevole
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati connessi a narcotraffico, la gravità indiziaria e la valutazione delle intercettazioni sono in gran parte questioni di fatto propriamente riservate al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo per vizi di motivazione manifestamente illogici o contraddittori.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario non limitarsi ad affermazioni generiche, ma indicare specifici vizi di diritto o incoerenze logiche nella motivazione che dimostrino l'insostenibilità della valutazione probatoria.
- La richiamata 'doppia presunzione' (art. 275 c.p.p.) e la valutazione dell'inserimento in contesti criminali costituiscono argomenti forti a favore dell'applicazione o conferma di misure cautelari; chi impugna deve confutare queste presunzioni con elementi concreti.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e, in casi valutati equitativamente dalla Corte, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende anche in assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Quando il motivo di impugnazione si fonda principalmente sulla diversa interpretazione di conversazioni intercettate, bisogna tenere presente l'alta soglia richieste per il sindacato in sede di legittimità: mirare a dimostrare errori di fatto che si traducano in manifesta illogicità della motivazione è fondamentale.
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