Cassazione Civile, Ordinanza n. 14561/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione costi relativi a operazioni ritenute inesistenti per le annualità 2006 e 2007. Dopo il rigetto nei gradi di merito e l’inammissibilità dei precedenti ricorsi per cassazione, durante l’appello aveva chiesto all’Agenzia l’annullamento parziale in autotutela degli avvisi, invocando l’applicazione retroattiva di una normativa più favorevole sulle sole sanzioni. Poiché l’Ufficio non aveva adottato alcun provvedimento espresso, la società aveva impugnato il diniego tacito davanti al giudice tributario, chiedendo anche il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo insussistente un obbligo dell’Amministrazione di provvedere in autotutela sulle sanzioni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostenendo che la CTR non avesse considerato la circostanza, da essa allegata, dell’esistenza di un interesse generale alla rimozione/revisione dell’atto divenuto illegittimo per sopravvenuta riforma normativa con effetto retroattivo. Con memoria successiva, la ricorrente ha però dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che il giudizio riguardava il diniego tacito di autotutela sulle cartelle di pagamento, non le cartelle in sé, e ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente di avere aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater) e di voler rinunciare al ricorso. Ha quindi ritenuto venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo ogni altra questione. Le spese sono state integralmente compensate per le alterne vicende processuali e per la mancata contestazione della controparte. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 2 marzo 2012 n. 16
La ricorrente invocava l’applicazione delle disposizioni introdotte da tale norma in quanto più favorevoli, chiedendone il riconoscimento in autotutela sulle sanzioni.
Norma di conversione richiamata dalla parte ricorrente per la disciplina più favorevole sopravvenuta.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla CTR per affermare che le sanzioni tributarie non si ricollegano alla capacità contributiva ma hanno natura afflittiva conseguente alla violazione accertata.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo e controverso.
Richiamato dalla ricorrente per domandare la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
doppio contributo unificato
Escluso dalla Corte perché l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di avere aderito a una definizione agevolata che assorbe l’interesse sostanziale alla decisione, il giudizio di cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il ricorso era originariamente proponibile.
- L’oggetto del giudizio deve essere individuato con precisione: l’impugnazione del diniego di autotutela è distinta dall’impugnazione degli atti impositivi o delle cartelle sottostanti, e vicende sopravvenute su questi ultimi non incidono automaticamente sull’interesse a coltivare il primo.
- In presenza di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La scelta del contribuente di aderire a una soluzione premiale/deflattiva può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, specie in presenza di vicende processuali alterne e di mancata contestazione della controparte.
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