Sentenza n. 340/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 713/2024, pubblicata in data 05.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 713/2024, relativa al rilascio della carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 713/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per complessivi 2.500 euro. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento della condanna. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza né l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione o su eventuali pagamenti, neppure parziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Ha rilevato che il titolo esecutivo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento e non aveva contestato il credito nell'an o nel quantum, il Ministero è stato ordinato a eseguire integralmente la condanna entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese del giudizio ordinario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione coattiva del titolo.
art. 112 c.p.a.
La tutela in sede di ottemperanza consente di accertare la mancata esecuzione di un titolo giudiziale e di impartire ordini conformativi, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta; il riferimento all'articolo non è espresso nel testo, ma è desumibile dalla natura del giudizio.
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, l'azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito, neppure parzialmente, una condanna pecuniaria e non contesta né l'an né il quantum del credito, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro un termine ulteriore e con spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
- L'azione di ottemperanza si estende soltanto alle obbligazioni comprese nella domanda proposta: se le spese liquidate dal titolo sono state distratte in favore dei difensori e non sono state oggetto della domanda esecutiva, esse restano escluse dal giudizio di ottemperanza.
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