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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Palermo, Sezione 5

PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a percepire la monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non goduta, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202400268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di monetizzazione di 75 giorni di congedo ordinario non goduto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla monetizzazione di 75 giorni residui di ferie maturate negli anni 2018-2022 e non godute, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto di essere stato ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico il 19 gennaio 2021, di avere contratto l'infezione da SARS-CoV-2 durante il ricovero e di essere rimasto in convalescenza ininterrotta sino al 12 luglio 2022, data della riforma e della cessazione dal servizio. L'Amministrazione aveva già monetizzato 67 giorni su 142 complessivamente non goduti. Il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione del divieto generale di monetizzazione delle ferie, la violazione dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, degli artt. 14 d.P.R. 395/1995 e 18 e 55 d.P.R. 254/1999, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il divieto non opera quando la mancata fruizione dipende da una causa oggettiva e non imputabile al dipendente, quale una prolungata infermità. Il Ministero ha sostenuto che fossero monetizzabili soltanto 67 giorni, richiamando l'assenza di richieste di ferie o di dinieghi per esigenze di servizio relativamente agli anni 2018 e 2019 e il decorso del termine di 18 mesi per la fruizione. Il ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della memoria ministeriale. Il TAR ha ritenuto fondata tale eccezione, poiché la memoria depositata il 19 novembre 2025, rispetto all'udienza del 19 dicembre 2025, lasciava soltanto 29 giorni liberi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la memoria ministeriale tardivamente depositata ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha affermato che il divieto generale di monetizzazione delle ferie non opera quando il mancato godimento dipende da un impedimento oggettivo non imputabile al lavoratore, in particolare da malattia o infortunio, e la cessazione del rapporto rende impossibile il recupero delle ferie in forma specifica. Ha tuttavia delimitato il diritto alle sole ferie la cui fruizione sia stata concretamente impedita dalla patologia. Poiché l'impedimento sanitario risultava collocato tra il 19 gennaio 2021 e il 12 luglio 2022, ha riconosciuto soltanto i 29 giorni residui maturati nel 2020, la cui fruizione è divenuta oggettivamente impossibile durante il periodo di malattia e sino alla cessazione del servizio. Ha respinto la domanda relativa a 46 giorni maturati negli anni 2018 e 2019, non essendo stato dimostrato per tali periodi un impedimento oggettivo non imputabile al dipendente. Le spese sono state compensate per metà; la restante metà, pari a 1.250 euro su 2.500 euro complessivi, è stata posta a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    le memorie devono essere depositate entro il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza

    Il termine si calcola escludendo sia il giorno iniziale sia quello finale; la memoria ministeriale depositata a 29 giorni liberi dall'udienza è tardiva e non può essere utilizzata ai fini della decisione.

  • art. 36 Cost.

    Tutela il diritto del lavoratore al riposo annuale retribuito.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro

    Alla cessazione del rapporto, il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie annuali retribuite ha diritto alla relativa indennità finanziaria.

  • art. 14, comma 14, d.P.R. 395/1995

    alla cessazione del rapporto, qualora il congedo ordinario spettante non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al relativo pagamento sostitutivo

    Prevede il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito alla cessazione per documentate esigenze di servizio.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. 254/1999

    Estende il pagamento sostitutivo all'ipotesi di cessazione dal servizio per infermità o dispensa dopo collocamento in aspettativa per infermità.

  • art. 55, comma 2, d.P.R. 254/1999

    Ribadisce la possibilità del pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita per decesso o cessazione dal servizio per infermità.

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Stabilisce il divieto generale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi, da interpretare sistematicamente in modo da non penalizzare il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie per causa oggettiva a lui non imputabile.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Il diritto all'indennità sostitutiva sorge quando il rapporto cessa prima che il lavoratore abbia potuto fruire delle ferie; secondo il giudice, è irrilevante il motivo della cessazione.

Massime di principio

  • Il divieto generale di monetizzazione delle ferie non opera quando il mancato godimento dipende da una causa oggettiva non imputabile al lavoratore, come una malattia o un infortunio, e la cessazione del rapporto rende impossibile il recupero delle ferie in forma specifica.
  • Nel pubblico impiego, il diritto all'indennità sostitutiva deve essere riconosciuto solo per le ferie la cui fruizione sia stata concretamente impedita dall'evento oggettivo non imputabile; non è sufficiente che le ferie risultino semplicemente residue alla cessazione del rapporto.
  • Quando l'impedimento sanitario si colloca in un determinato periodo anteriore alla cessazione, sono monetizzabili le ferie maturate prima dell'impedimento soltanto se, al momento dell'insorgenza della malattia, erano ancora suscettibili di fruizione e la loro fruizione è stata poi integralmente assorbita dall'impedimento e dalla cessazione del rapporto.
  • Il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. si calcola escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem; una memoria depositata con soli 29 giorni liberi prima dell'udienza è tardiva e non può essere considerata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoTermini del procedimentoTutela cautelare

Testo integrale

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