Cassazione Penale, Ordinanza n. 10918/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la guida senza patente. Ha dedotto erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis c.p., sostenendo che la pena fosse sproporzionata rispetto al fatto e che la Corte territoriale avesse motivato solo in modo generico sui criteri legali, senza rispondere alle doglianze difensive. Ha inoltre lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, affermando la presenza di elementi favorevoli al loro riconoscimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché privo di specificità e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata considerata logica, congrua e corretta in diritto. Ha ribadito che la determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p. non è necessaria quando la pena è contenuta e non prossima al massimo edittale. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116 commi 15 e 17 cod. strada
Norma incriminatrice posta a base della condanna per la guida senza patente; la Corte non ne discute il contenuto, ma prende atto della conferma della responsabilità per tale violazione.
art. 132 c.p.
La norma impone l'obbligo di motivare la scelta della pena entro i limiti legali, ma non richiede una giustificazione analitica e dettagliata di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Costituisce parametro orientativo per l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; può essere valorizzato anche in modo sintetico o globale.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se motivato in modo contraddittorio o illogico.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate dal giudice di merito senza un'effettiva critica argomentata della motivazione impugnata e senza indicare specifici travisamenti o errori di diritto.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se la quantificazione sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica; una motivazione anche sintetica è sufficiente quando la pena si colloca in misura contenuta rispetto al trattamento edittale.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla difesa ai fini della dosimetria o delle attenuanti generiche, essendo sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e resta insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata a elementi rilevanti, come i precedenti penali e la gravità del fatto.
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