Cassazione Penale, Sentenza n. 2045/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Credito Emiliano impugnava il decreto che aveva respinto la sua opposizione al diniego di ammissione al passivo di una procedura di confisca. Il credito derivava da un mutuo ipotecario del 25/01/2006 di euro 5.000.000 concesso a Immobiliare Sara s.r.l. (di cui Ismail Mohamed era amministratore e socio). Il Tribunale aveva ritenuto che l'erogazione fosse strumentale al reimpiego di proventi di plurime frodi fiscali e aveva rilevato indicatori di anomalia e omissioni della banca: consistenti versamenti in contanti attribuibili al medesimo gruppo, segnalazione di operazioni sospette tardiva (2008), mancata richiesta di chiarimenti sulla provenienza dei versamenti indicati come "finanziamento soci", assenza di adeguata verifica dei flussi tra società del gruppo, stima dell'immobile incongrua e posizione anomala del medesimo soggetto come venditore/acquirente tramite società. Credem contestava la fondatezza di questi elementi e sosteneva la regolarità dell'erogazione, la congruità della stima e la propria buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il nesso di strumentalità fra l'erogazione del credito e l'attività illecita e ha confermato che, accertata tale strumentalità, incombe sul creditore l'onere di dimostrare di aver ignorato in buona fede il nesso. La Corte ha condiviso che sussistono indicatori di colpa a carico della banca dovuti all'insufficiente istruttoria e alla tardiva segnalazione di operazioni sospette; perciò la banca non ha ottenuto l'ammissione al passivo. A seguito del rigetto del ricorso è disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (condanna ex lege prevista in caso di rigetto).
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (art. 52)
L'art. 52 disciplina l'ammissione dei crediti in presenza di misure di prevenzione patrimoniali: il credito anteriore al sequestro è tutelato salvo che risulti la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; una volta accertata la strumentalità, grava sul creditore l'onere di provare di aver ignorato tale nesso in buona fede. La valutazione della buona fede si articola attraverso indicatori logici e l'apprezzamento della diligenza richiesta per l'operazione.
Legge n.161 del 2017 (modifica/parziale novellazione art. 52 D.Lgs. 159/2011)
legge n.161/2017 (novellazione parziale art.52)
La modifica normativa ha enfatizzato la centralità dell'accertamento del nesso di strumentalità e la valutazione della buona fede del terzo creditore tramite indicatori di diligenza; conferma che l'onere probatorio sulla buona fede grava sul creditore quando è dimostrata la strumentalità.
Massime di principio
- Se il giudice accerta che il credito è strumentale all'attività illecita, il credito può essere escluso dal passivo e spetta al creditore dimostrare di aver ignorato in buona fede tale nesso.
- La prova della buona fede non richiede necessariamente una dimostrazione controfattuale totale: sufficiente è che il creditore dimostri di aver adottato l'ordinaria diligenza richiesta dall'operazione; omissioni istruttorie e indicatori di anomalia possono integrare colpa e precludere la tutela.
- Per le banche le verifiche istruttorie devono essere globali: occorre valutare non solo la situazione patrimoniale della società mutuaria, ma anche la posizione del fideiussore, i flussi finanziari con società del gruppo e le consistenze di versamenti in contanti; la mancata richiesta di chiarimenti o la tardiva segnalazione di operazioni sospette indeboliscono la buona fede.
- La congruità della perizia o della stima dell'immobile non è di per sé decisiva se non è accompagnata da adeguate verifiche sulla solvibilità e sulla trasparenza delle provviste; l'attenzione deve ricadere sulla ragionevolezza complessiva dell'operazione.
- In presenza di un significativo scarto temporale tra erogazione del credito e l'emersione della pericolosità soggettiva, è comunque necessario che il giudice ricostruisca oggettivamente il nesso di strumentalità; tuttavia, accertata la colpa del creditore nell'istruttoria, ciò è ostativo all'ammissione del credito.
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