Cassazione Penale, Ordinanza n. 08421/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione in relazione all'utilizzabilità della querela della persona offesa irreperibile, richiamando l'art. 512 c.p.p.; sosteneva, in sostanza, che un elemento probatorio sarebbe stato inutilizzabile. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica perché non indicava in modo specifico quale atto fosse viziato né chiariva la decisività del vizio, soprattutto perché la condanna si fondava anche su altri elementi di prova, cioè sulle dichiarazioni del proprietario dell'esercizio e su quelle degli operanti di polizia giudiziaria che avevano visionato direttamente le immagini di videosorveglianza e avevano visto l'imputato sottrarre il contenuto del portafogli. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa delle deduzioni già svolte in appello e già disattese, quindi non specifica. Nello stesso motivo l'imputato lamentava anche il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ma anche tale doglianza è stata giudicata del tutto generica, a fronte della motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 512 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità della querela della persona offesa irreperibile; la Corte rileva la genericità della censura e la mancata dimostrazione della decisività del preteso vizio probatorio
art. 131-bis c.p.
invocato per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte considera inammissibile la doglianza perché meramente reiterativa di quelle già dedotte in appello e già respinte
art. 62, n. 4, c.p.
invocato per la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte reputa il motivo generico e privo di specificità
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
richiamata come principio secondo cui, nel ricorso per cassazione, chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza sul compendio probatorio, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro
citata a sostegno del principio sulla necessità di specificità del motivo che deduce inutilizzabilità
Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri
citata a sostegno del principio sulla necessità di specificità del motivo che deduce inutilizzabilità
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
citata per il principio secondo cui sono inammissibili i motivi meramente reiterativi di quelli già esaminati e disattesi dal giudice di merito
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
citata per il principio sulla non specificità dei motivi che si limitano a riproporre le doglianze d'appello
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
citata per il principio sulla funzione di critica argomentata che il motivo di ricorso deve assolvere
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza che deduce l'inutilizzabilità di un atto processuale è inammissibile per genericità se non individua con precisione l'atto asseritamente viziato e non spiega in che modo il vizio incida in modo decisivo sul complessivo quadro probatorio valorizzato nella decisione impugnata.
- La censura sulla valutazione della prova non è specifica quando si limita a contestare un singolo elemento probatorio senza confrontarsi con le ulteriori prove poste a base della condanna; la decisività del vizio va valutata rispetto all'intero compendio probatorio.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella pedissequa riproposizione delle doglianze già svolte in appello e puntualmente disattese, perché non assolvono alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da specifiche ragioni di censura della motivazione di merito; la mera reiterazione di argomenti già respinti non consente l'esame nel merito.
- Anche la doglianza relativa a una circostanza attenuante richiede una contestazione puntuale della motivazione impugnata; la genericità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
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