Cassazione Penale, Sentenza n. 20854/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che convalidava il DASPO disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6, co. 2, L. 401/1989; il motivo principale del ricorso era la carenza di adeguata motivazione del GIP circa l'attribuzione delle singole condotte al Lamma e la mancanza di valutazione della necessità e urgenza dell'obbligo di comparizione (presentarsi al commissariato durante gli incontri), questionando anche la fondatezza dell'argomentazione relativa alla "possibile partecipazione" a futuri incontri sportivi considerato il decorso temporale tra i fatti (11/08/2023) e il provvedimento (20/10/2023).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il GIP, pur richiamando il provvedimento del Questore, abbia effettuato un controllo non apparente e abbia fornito motivate argomentazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla pericolosità personale del ricorrente (comportamento travisato con aste, cinture e bottiglie rivolto verso la tifoseria avversaria, bloccato dalla P.S.), nonché sulla necessità dell'obbligo accessorio di comparizione, potendosi desumere la necessità dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto incluso il precedente provvedimento analogo del 2019. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 L. 401/1989
art. 6, co. 2, L. 401/1989
La norma distingue tra la misura interdittiva di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza (primo comma) e l'obbligo accessorio di comparizione (secondo comma) che incide sulla libertà personale e richiede la convalida del GIP; l'obbligo accessorio è strumentale all'effettiva osservanza del provvedimento del Questore.
Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004 (Rocchi)
Richiamata quale giurisprudenza di riferimento sul regime di competenza e sulla necessità della convalida giudiziale per le misure che incidono sulla libertà personale.
Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 (P.M. in proc. Balducci)
Richiamata per consolidare l'interpretazione della rilevanza della convalida giudiziale dell'obbligo accessorio previsto dall'art. 6.
Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 (Labbia)
Enfasi sull'obbligo del giudice della convalida di effettuare un controllo non meramente formale su tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione.
Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020 (Scarafiotti)
non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tal caso, l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto mediante l'imposizione dell'obbligo
La prova della necessità dell'obbligo accessorio può desumersi dal quadro fattuale e dalla pericolosità del soggetto senza richiedere formule rituali; il giudice può inferire la necessità anche dalla gravità del comportamento.
Massime di principio
- Il GIP che convalida un obbligo di comparizione può e deve fare rinvio al provvedimento del Questore, purché compia un controllo effettivo e motivato sui presupposti di legittimità; il richiamo "per relationem" è ammesso se il quadro argomentativo complessivo è congruo.
- La necessità dell'obbligo accessorio non richiede formule esplicite: può desumersi dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, soprattutto se sussistono elementi concreti di rischio di reiterazione (es. precedente provvedimento analogo).
- La valutazione della riconducibilità individuale delle condotte al soggetto deve essere affrontata dal giudice, ma una motivazione complessiva che ricostruisca il comportamento e il contesto può essere sufficiente a soddisfare il controllo di legittimità in assenza di contestazioni specifiche fondate.
- Un intervallo temporale tra i fatti e il provvedimento non invalida automaticamente la necessità dell'obbligo se ricorrono elementi che giustificano il timore di future partecipazioni o la capacità di spostamento del soggetto.
- In Cassazione il sindacato sulla congruità e logicità delle argomentazioni del GIP è limitato: ricorsi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili; pertanto, per impugnare efficacemente è necessario dimostrare errori di diritto o mancanze probatorie rilevanti.
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