Cassazione Penale, Sentenza n. 30019/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Milano. Patena deduce: a) estinzione per prescrizione di alcuni capi intervenuta dopo la sentenza d'appello; b) vizio di legittimità e carenza di motivazione nella conferma dell'applicazione delle pene accessorie perpetue ex art. 317-bis c.p. (eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., e argomenti individualizzanti sulla sua scarsa responsabilità e reinserimento). De Luca deduce cinque motivi: violazione di legge e vizi di motivazione sulla qualifica di "incaricato di pubblico servizio" (contestando la prevalenza di una "riservata" rispetto alle testimonianze), omessa valutazione di una memoria difensiva, mancato accertamento del dolo richiesto per l'abuso d'ufficio, insufficienza dell'elemento oggettivo delle condotte (anche per i capi poi prescritti) e carenza di specifica indicazione della norma violata nel capo D11.
La decisione
Per Patena: il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo relativo all'illegittimità dell'art. 317-bis; di conseguenza non è stato possibile rilevare la prescrizione sopravvenuta di alcuni reati. La questione di legittimità costituzionale è ritenuta infondata o irrilevante e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende. Per De Luca: la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato a lui ascritto si è estinto per prescrizione sopravvenuta (termine scaduto il 3 ottobre 2023); le doglianze difensive non venivano però ritenute manifestamente infondate, ragion per cui si è formato il valido rapporto di impugnazione e si è potuta dichiarare la prescrizione.
Norme richiamate
art. 599-bis, cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo sulla pena in appello; nel caso ha avuto rilievo perché Patena aveva concordato la pena con il PM in sede di appello, elemento valutato dalla Corte rispetto alla domanda di costituzionalità
art. 317-bis, cod. pen.
Prevede l'applicazione delle pene accessorie (es. interdizione perpetua dai pubblici uffici) per specifici reati dei pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione e ha escluso la rilevanza della questione di incostituzionalità nella fattispecie
art. 3 Cost.
Richiamato nella eccezione di incostituzionalità (principio di uguaglianza/proporzionalità); la Corte ha richiesto che la doglianza dimostri l'irragionevolezza manifesta della sanzione nel caso concreto
art. 27 Cost.
Richiamato nella eccezione (funzione rieducativa e principio di personalità della responsabilità penale); la Corte ha ricordato che va dimostrata la sproporzione manifesta della pena nel caso concreto
art. 323-bis, cod. pen.
Circostanze attenuanti speciali (particolare tenuità del fatto o collaborazione) che possono rendere applicabile la pena accessoria temporanea; la Corte ha osservato che tali attenuanti non sono state prospettate né riconosciute nel caso
art. 20, cod. pen.
Principio per cui le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna; la Corte lo ha richiamato per spiegare la regola generale dell'automatismo applicativo delle pene accessorie
art. 47, ord. pen.
Misure alternative alla detenzione: menzionato dalla difesa come possibile via di estinzione/mitigazione delle pene accessorie, ma la Corte osserva che l'accesso non è automatico e non è stato esperito nel caso
art. 37, cod. pen.
Regola generale per la modulazione della durata delle pene accessorie in relazione alla pena principale (ricordata nel confronto tra testo previgente e vigente dell'art. 317-bis)
art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Citato come esempio di casi residui in cui il giudice ha discrezionalità sull'applicazione delle pene accessorie; rilevante nel confronto normativo e giurisprudenziale
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata nei confronti di Patena
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce quando è possibile pronunciare l'assoluzione in presenza di causa di estinzione del reato: solo se la circostanza emerge dagli atti in modo assolutamente incontestabile; criterio usato per escludere l'assoluzione di De Luca e optare invece per la declaratoria di prescrizione
legge n. 3/2019 (rif. modifica art. 317-bis)
Modifica normativa che ha introdotto possibilità di pena accessoria temporanea in talune ipotesi; la Corte ha valutato la rilevanza di tale testo rispetto alla questione sollevata
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2
Richiamata sul requisito di rilevanza dell'incidente di costituzionalità: la questione deve essere indispensabile ai fini della decisione del giudizio
Massime di principio
- Per far valere l'incostituzionalità di una norma che impone pene accessorie fisse il ricorrente deve dimostrare che, nel caso concreto, la pena è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità effettiva del reato; non è sufficiente una contestazione astratta della norma
- L'automatismo nell'applicazione delle pene accessorie è norma di principio del sistema (art.20 c.p.); la censura costituzionale colpisce più frequentemente la fissità/rigidità della misura che l'automatismo in sé
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato manifestamente infondato, non si forma un valido rapporto di impugnazione e il ricorrente non può far valere successivamente la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta può essere pronunciata in Cassazione quando il rapporto di impugnazione sia valido (cioè la censura non manifestamente infondata); in tal caso la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio per estinzione
- Quando la qualifica soggettiva (es. incaricato di pubblico servizio) o altri fatti rilevanti sono controversi e emergono risultanze probatorie contrastanti, la Cassazione non procede ad accertamenti di merito ma valuta la correttezza del procedimento e della motivazione; questioni fattuali complesse richiedono rimessione o preservazione del giudizio di merito
- L'accesso a misure alternative alla detenzione e l'effetto di estinzione delle pene accessorie non sono automatici: dipendono da valutazioni del magistrato di sorveglianza e dalla concreta applicabilità degli istituti, perciò non sempre neutralizzano efficacemente la doglianza sulla sproporzione della pena accessoria
- Il gravame sulla Corte riguardo a norme sanzionatorie richiede che il ricorrente espliciti perché la sua condotta sia, oggettivamente e significativamente, meno grave rispetto al novero tipico dei comportamenti sanzionati dalla norma censurata
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