Cassazione Penale, Sentenza n. 18346/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale rispetto alla pena residua di 2 anni e 2 mesi per frode fiscale. Il ricorrente denunciava violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento omissivo della prova: sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato la relazione positiva degli organi del servizio sociale, avrebbe menzionato un rinvio a giudizio per il processo 'Camaleonte' senza tener conto della successiva assoluzione, avrebbe trascurato l'assenza di altri precedenti e pendenze e la mancanza di elementi che lo colleghino alla ‘ndrangheta, e avrebbe sottovalutato l'attività di volontariato e la sua rilevanza risocializzante in un contesto di inoccupazione involontaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivata: il giudice di merito aveva preso in considerazione il reato commesso e l'evoluzione della personalità del condannato e aveva ravvisato elementi negativi (recento rinvio a giudizio documentato, inoccupazione e assenza di redditi leciti, scarsità della valenza risocializzante dell'attività di volontariato) tali da giustificare l'inidoneità dell'affidamento in prova. La Corte ha inoltre affermato che l'eventuale assoluzione nel processo richiamato doveva essere fatta valere in sede di merito e che la magistratura di sorveglianza non è obbligata ad acquisire la relazione del servizio sociale quando le risultanze documentali dimostrino altrove l'inidoneità della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Citato come norma che aveva consentito la sospensione dell'esecuzione della pena; nel contesto la sospensione era lo stato processuale rispetto al quale si chiedeva la misura alternativa.
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012 (Tanzi)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, con verifica della meritevolezza e dell'idoneità della misura.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu)
Richiama il principio che il giudice deve valutare la personalità, l'evoluzione dopo il reato e la condotta attuale del condannato nel ponderare la misura alternativa.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010 (Pennacchio)
Sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nell'effettuare la prognosi sulla idoneità della misura alternativa a prevenire la recidiva e favorire il reinserimento.
Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014 (Abdallah)
Principio secondo cui la magistratura di sorveglianza non è obbligata ad acquisire la relazione del servizio sociale quando le risultanze documentali dimostrino altrove l'inidoneità della misura richiesta.
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 (Moretti)
Richiama il limite alla produzione documentale in sede di Cassazione: l'acquisizione di prova decisiva e documenti probatori dovrebbe essere effettuata nel grado di merito, non direttamente in Cassazione.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative (es. affidamento in prova) è fortemente discrezionale e dipende da una prognosi sulla pericolosità e sulla capacità di risocializzazione del condannato: decisioni motivate in tal senso sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Elementi come un recente rinvio a giudizio, l'assenza di redditi leciti, l'inoccupazione e la limitata rilevanza di attività volontarie possono giustificare il rigetto dell'affidamento per insussistenza di prospettive concrete di reinserimento.
- Se il ricorrente ritiene di avere elementi nuovi o documentazione (es. sentenza di assoluzione) tali da mutare la prognosi, deve farli valere tempestivamente in sede di merito o in una nuova istanza al giudice di sorveglianza; la Corte di Cassazione non provvede di regola all'acquisizione probatoria non svolta nei gradi precedenti.
- La magistratura di sorveglianza non è obbligata ad acquisire la relazione degli organi del servizio sociale quando altre risultanze documentali dimostrino in modo convincente l'inidoneità della misura alternativa.
- Per migliorare le chance di ottenere una misura alternativa, il richiedente dovrebbe produrre documentazione aggiornata e probante (rapporti positivi dei servizi sociali, prova di redditi leciti o di occupazione stabile, assenza di pendenze o prova di esiti favorevoli dei procedimenti richiamati) già in sede di istruttoria di merito.
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