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Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento della graduatoria definitiva degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA2023”, pubblicata sul Sito Internet del Comune di San Giorgio a Cremano il 3 febbraio 2025 dalla quale risulta che il minore -OMISSIS- identificato col numero di protocollo della domanda -OMISSIS- è stato ammesso ma non finanziabile; -della determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RGC n. -OMISSIS- del-OMISSIS- Det.Set. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- CG avente ad oggetto “FNA 2023 Programma regionale di Assegni di Cura- Approvazione Graduatoria Ammessi al Beneficio; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria comunque lesivi dei diritti e interessi del minore ricorrente compresi quelli inerenti l’attività istruttoria; - dell’avviso pubblico dell’Ambito Territoriale 28 avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura ex DGR 70/2024 – FNA 2022-2024 annualità 2023”; - del provvedimento col quale a partire da febbraio 2025 è stata interrotta l’erogazione dell’assegno di cura al minore; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e/degli interessi del minore, ivi incluso per quanto di ragione la Svamdi C, Prt.G. -OMISSIS- trasmessa a mezzo PEC dal Comune di San Giorgio in data -OMISSIS-; nonché di ogni eventuale atto di valutazione della posizione del minore mai comunicato e/o notificato; e per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- ad essere reinserito - anche in via cautelare – nella graduatoria in questione come “ammesso e finanziabile” e, quindi, del diritto a continuare a percepire l’assegno di cura senza soluzione di continuità, in quanto soggetto con disabilità gravissima (autismo di livello 3 secondo il DSM5), non autosufficiente, privo di una rete familiare e sociale di supporto e già percettore dal 2019 dell’assegno di cura, individuato in sede di UVI quale “unica” prestazione assistenziale sociale appropriata per soddisfare le complesse necessità del minore e sostenere il caregiver nel carico di cure; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, a reintegrare - anche in via cautelare - il ricorrente in graduatoria come “ammesso e finanziabile” e a continuare a corrispondergli l’assegno di cura senza soluzione di continuità, in quanto disabile gravissimo e privo di una rete familiare e sociale di supporto, nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute o, in subordine, da determinarsi in via equitativa;

Giustizia amministrativa202501678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva degli ammessi al Programma regionale assegni di cura FNA 2023, con ammissione del minore ma non finanziabilità, nonché atti presupposti, scheda SVAMDI C e interruzione dell’erogazione dell’assegno di cura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava la graduatoria e gli atti connessi perché il Comune avrebbe selezionato i beneficiari esclusivamente sulla base dell’ISEE, omettendo di valutare contestualmente le condizioni sociali e assistenziali previste dalla d.G.R.C. n. 70/2024, dall’Avviso pubblico e dalla scheda SVAMDI C. Venivano dedotti violazione del Piano nazionale e regionale per la non autosufficienza, violazione della d.G.R.C. n. 70/2024 e della legge n. 104/1992, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, lesione del legittimo affidamento e del principio di continuità assistenziale. La ricorrente sosteneva inoltre che il minore, affetto da disabilità gravissima e già beneficiario dell’assegno di cura dal 2019, dovesse essere automaticamente confermato nel beneficio e che non fosse necessaria una nuova valutazione. In via subordinata era chiesto il risarcimento del danno per le mensilità non percepite. Specifiche censure riguardavano la scheda SVAMDI C, nella quale non sarebbero state adeguatamente rappresentate le ore di assistenza familiare, l’assenza di una rete di supporto e il livello di autonomia del minore.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di irricevibilità, ritenendo che gli atti presupposti e l’Avviso pubblico fossero divenuti concretamente lesivi solo con la graduatoria e che la scheda SVAMDI C fosse stata specificamente impugnata. Ha chiarito che l’assegno di cura non costituisce un diritto assoluto e che la precedente fruizione del beneficio non determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione per le annualità successive: le graduatorie sono autonome e l’Amministrazione non è vincolata alla spesa storica, dovendo operare nei limiti delle risorse disponibili. Ha invece accolto le censure relative ai criteri di graduazione. La d.G.R.C. n. 70/2024 impone, nell’ambito dei soggetti con disabilità gravissima, la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, attraverso la scheda sociale SVAMA/SVAMDI e l’ISEE; il Comune aveva utilizzato l’ISEE come unico criterio dirimente, omettendo la valutazione dello svantaggio sociale e del punteggio PSOC. La relazione istruttoria e la documentazione acquisita hanno confermato l’assenza, nei fascicoli, della scheda C e del relativo punteggio sociale, mentre era stata utilizzata principalmente la scheda D. Il TAR ha inoltre rilevato vizi specifici della scheda SVAMDI C del minore: mancata indicazione delle ore di assistenza familiare, contraddizioni sulla sua autonomia e affermazione della presenza di una rete di supporto in contrasto con le dichiarazioni della madre e con la relazione dell’assistente sociale. La graduatoria e gli atti connessi, inclusa la scheda SVAMDI C, sono stati quindi annullati, con salvezza della riedizione del potere. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile allo stato, anche perché genericamente formulata. Il Comune è stato condannato alle spese per euro 2.000 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificabile come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e sociosanitaria previste per le persone con disabilità.

  • d.G.R.C. n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

    La graduazione delle domande, anche tra persone con disabilità gravissima, richiede la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate; l’ISEE non può essere utilizzato come unico criterio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare direttamente l’udienza di merito nell’ambito della fase cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione al deposito delle memorie delle parti.

  • art. 2 legge n. 328/2000

    È stato invocato dal Comune quale fondamento della scelta dell’ISEE, ma tale criterio, secondo il TAR, non poteva sostituire la valutazione sociale prescritta dalla disciplina regionale.

  • d.m. 26 settembre 2016

    È richiamato quale riferimento per l’accertamento della condizione di disabilità gravissima.

Massime di principio

  • L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche per persone non autosufficienti non costituisce un beneficio assoluto e automatico: l’accesso è subordinato alla graduazione delle domande e ai limiti delle risorse disponibili, anche quando il richiedente sia affetto da disabilità gravissima.
  • La precedente fruizione dell’assegno di cura non determina un legittimo affidamento alla conservazione del beneficio per le annualità successive, perché le graduatorie riferite alle diverse annualità sono autonome e l’Amministrazione non è vincolata al criterio della spesa storica.
  • Quando la disciplina regionale prevede, tra persone appartenenti alla medesima categoria prioritaria, la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, l’Amministrazione deve considerare congiuntamente la scheda di valutazione sociale e l’ISEE; l’utilizzo del solo ISEE determina violazione dei criteri di selezione e difetto di istruttoria.
  • La valutazione sociale del richiedente deve essere effettiva e documentata mediante gli strumenti previsti dalla disciplina applicabile, compreso il punteggio sociale relativo alle condizioni concrete di assistenza, al carico del caregiver e all’eventuale assenza di una rete familiare o sociale di supporto.
  • Le schede di valutazione sociosanitaria costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili per errori di fatto, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o contraddittorietà interna; tali vizi ricorrono quando la scheda rappresenti in modo incoerente l’autonomia del beneficiario o la presenza di una rete assistenziale rispetto agli elementi istruttori disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitariePartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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