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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di archiviazione dell’istanza pratica -OMISSIS-, non notificato al ricorrente, che ne ha avuto cognizione in data 30.01.2026 a seguito di comunicazione di preavviso di diniego del permesso di soggiorno; di ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di nulla-osta al lavoro subordinato, deduceva che il datore di lavoro aveva caricato sul portale amministrativo, entro il termine previsto, il contratto di soggiorno sottoscritto dal lavoratore in forma analogica e dal datore digitalmente. Il sistema aveva recepito il documento senza segnalare errori, ma l’Amministrazione aveva successivamente archiviato l’istanza, ritenendo non avvenuta nei termini la trasmissione del contratto. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, per omessa partecipazione procedimentale e mancata comunicazione del preavviso prima dell’archiviazione; difetto di motivazione ed eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione dell’art. 6, lett. b), l. 241/1990, per mancata acquisizione del documento; violazione dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998; violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere per illogicità. Contestava inoltre che l’omessa firma digitale del lavoratore potesse determinare l’archiviazione, poiché la sottoscrizione autografa era prevista dalla disciplina e la provenienza del documento risultava certa dalla trasmissione via PEC e dalla firma digitale del datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha escluso che l’archiviazione potesse considerarsi un atto automatico e vincolato prodotto dall’applicativo informatico. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 prevede infatti che il rifiuto o la revoca del nulla-osta non operino quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore: tale clausola impone all’Amministrazione una specifica attività istruttoria e valutativa. Poiché il portale non rilasciava una ricevuta idonea a confermare l’avvenuto caricamento, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare le ragioni del mancato recepimento e consentire al lavoratore e al datore di lavoro di dimostrare la non imputabilità del ritardo. L’omessa attivazione del soccorso istruttorio ha violato il dovere di collaborazione amministrativa e ha trasformato un’anomalia telematica in un pregiudizio sostanziale. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabili le garanzie partecipative degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 anche nei procedimenti standardizzati o informatizzati, in assenza di una deroga normativa o di ragioni d’urgenza. L’omessa comunicazione del preavviso ha impedito al ricorrente di fornire chiarimenti e documentazione sul mancato caricamento. È stato altresì affermato che il principio di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 opera in senso biunivoco e impone all’Amministrazione di non addossare al privato le conseguenze del malfunzionamento del proprio sistema informatico. Quanto alla firma, la sottoscrizione autografa del lavoratore, accompagnata dalla firma digitale del datore di lavoro e dalla trasmissione via PEC, rendeva certa la provenienza del documento; l’eventuale irregolarità formale era pertanto sanabile e non comportava nullità. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    La disposizione impone all’Amministrazione di verificare le ragioni del ritardo o della mancata trasmissione del contratto di soggiorno e di escludere il rifiuto o la revoca del nulla-osta quando il ritardo non sia imputabile al lavoratore.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono [...] il contratto di soggiorno [...] Tale documento [...] è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione

    La disciplina consente al lavoratore di firmare il contratto in forma autografa e attribuisce rilievo alla firma digitale del datore di lavoro sulla copia informatica, prevedendo la trasmissione telematica del documento.

  • art. 7 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative si applicano anche ai procedimenti standardizzati e informatizzati, salvo deroghe espresse o oggettive ragioni d’urgenza non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire al privato di fornire elementi utili anche quando l’Amministrazione intenda archiviare l’istanza per un’anomalia nella trasmissione telematica.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di collaborazione e buona fede è biunivoco: vincola anche l’Amministrazione, che non può imputare al privato le conseguenze del mancato funzionamento o dell’assenza di feedback del proprio sistema informatico.

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    L’Amministrazione deve acquisire e verificare gli elementi istruttori rilevanti per stabilire se il mancato perfezionamento telematico sia imputabile al lavoratore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata tra le censure del ricorrente, ma il giudice fonda l’accoglimento principalmente sulla disciplina dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio cautelare è stato definito con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • L’archiviazione informatizzata di un’istanza di permesso di soggiorno non può essere considerata automaticamente vincolata quando la legge prevede una clausola che esclude il rifiuto o la revoca del nulla-osta per ritardi dovuti a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore; tale clausola impone un’attività istruttoria e valutativa dell’Amministrazione.
  • Quando il sistema telematico dell’Amministrazione non rilascia una ricevuta o un feedback idoneo a confermare l’avvenuta trasmissione di un documento, l’Amministrazione deve verificare le ragioni del mancato recepimento e porre l’interessato nelle condizioni di dimostrare che il ritardo o l’omissione non gli sono imputabili.
  • Le garanzie di partecipazione procedimentale, inclusa la comunicazione del preavviso di rigetto, si applicano anche ai procedimenti standardizzati o informatizzati, salvo deroghe normative espresse o oggettive ragioni d’urgenza; l’automazione non esonera l’Amministrazione dal contraddittorio quando siano possibili valutazioni sulla imputabilità dell’irregolarità.
  • Il soccorso istruttorio è doveroso quando l’irregolarità riguarda una modalità formale o telematica di trasmissione e il requisito sostanziale risulta comunque documentato; esso non consente la formazione postuma di un requisito essenziale, ma permette di superare anomalie procedurali non incompatibili con la certezza della provenienza del documento.
  • Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione opera reciprocamente e impedisce all’Amministrazione di addossare al privato le conseguenze del malfunzionamento o dell’insufficiente trasparenza dei propri strumenti informatici.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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