Cassazione Civile, Ordinanza n. 02187/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria disposta per il periodo 14.7.2014-13.7.2015 nell’ambito di una proroga connessa a una riorganizzazione aziendale. I lavoratori avevano chiesto la declaratoria di illegittimità della sospensione e il risarcimento del danno pari alla differenza tra retribuzione piena e integrazione salariale percepita, oltre accessori. La Corte d’appello ha rigettato le domande ritenendo che la proroga avesse riguardato tutto il personale già sospeso, che la comunicazione di avvio fosse sufficientemente specifica sui criteri di rientro, che non fosse necessaria l’indicazione puntuale delle modalità e dei tempi di rientro definitivo già nell’atto iniziale e che fosse onere dei lavoratori allegare e dimostrare i presupposti per eventuali rientri giornalieri o settimanali, nonché le ragioni della loro priorità nella riammissione. In cassazione i lavoratori hanno dedotto un unico motivo di violazione o falsa applicazione della legge n. 223 del 1991, dell’art. 1, comma 7, della legge n. 164 del 1975 e dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975, sostenendo in sostanza la genericità dei criteri di individuazione e di progressivo rientro e tentando una rivalutazione del merito della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non indicasse specificamente quale violazione di legge fosse stata commessa dalla Corte territoriale e si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie. La decisione d’appello, che aveva reputato sufficientemente specificati i criteri di rientro e aveva posto a carico dei lavoratori l’onere di allegare i presupposti delle proprie pretese di priorità o di riammissione, è stata quindi lasciata ferma. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
legge 23 luglio 2021 n. 223
Richiamata nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 1, comma 7, legge 20 maggio 1975 n. 164
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte osserva che non è chiarito in quale passaggio la Corte d’appello ne avrebbe fatto cattiva applicazione.
art. 5, commi 4 e 5, legge 20 maggio 1975 n. 164
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che il ricorso non spiega il concreto contrasto tra la decisione impugnata e la norma evocata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è formalmente incardinato sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che esso non è specifico e mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare in modo puntuale quale norma sia stata violata e in quale passaggio la decisione impugnata se ne ponga in contrasto; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti non integra una censura ammissibile di violazione di legge.
- La valutazione circa l’adeguatezza della specificazione dei criteri di individuazione dei lavoratori sospesi in cassa integrazione e delle modalità di rotazione o di rientro appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Quando la decisione di merito accerta che i criteri di progressivo rientro erano specifici e ancorati a circostanze aziendali e formative, non è consentito in sede di legittimità sostituire a tale apprezzamento una diversa ricostruzione della vicenda processuale e fattuale.
- Se il ricorso si limita a contestare la genericità dei criteri o la gestione della sospensione senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02122/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02151/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02154/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02157/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02162/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →