Cassazione Civile, Ordinanza n. 16962/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente e dell'avvenuto pagamento comunicato dall'Amministrazione. In applicazione dell'art. 6 del d.l. 119/2018, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini Irpef e Iva, redditi e volumi d'affari ritenuti non dichiarati per l'anno d'imposta 2009. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR Abruzzo aveva poi accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo giustificati quasi tutti i prelevamenti bancari contestati, salvo un prelievo unico di euro 5.000 del 22 maggio 2009, considerato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e non riconducibile a spese personali correnti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per non avere la CTR spiegato perché avesse escluso dal calcolo gli assegni, limitandosi a considerare i soli prelevamenti, e per non avere chiarito la congruità dei prelievi rispetto al reddito dichiarato; (ii) violazione della disciplina sui poteri istruttori e sulle presunzioni in materia di accertamento bancario, lamentando che la CTR non avesse applicato l'inversione dell'onere della prova gravante sul contribuente, il quale avrebbe dovuto dimostrare la specifica riferibilità di ciascun prelevamento a operazioni non imponibili. Nelle more, il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. 119/2018; l'Avvocatura dello Stato ha dato atto dell'avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta nullità per difetto di motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza, invocata per sostenere la nullità della decisione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale canone costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
Richiamato per sostenere la presunzione fiscale derivante dai movimenti bancari e l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato, in materia IVA, quale base normativa dell'accertamento fondato sui movimenti bancari.
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare che il contribuente avrebbe dovuto provare la riferibilità dei prelevamenti a operazioni non imponibili.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici a sostegno della ricostruzione induttiva del reddito.
art. 2728 c.c.
Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio nelle presunzioni legali o relative.
art. 2729 c.c.
Richiamato per sostenere la validità dell'inferenza presuntiva dai movimenti bancari non giustificati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
art. 6 d.l. 119/2018
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della definizione agevolata della controversia tributaria pendente.
artt. 6 e 7, commi 2 e 3, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
Richiamati con riferimento all'istanza di definizione agevolata proposta dal contribuente; la Corte ha ritenuto che, per effetto dell'adesione e del pagamento, la lite dovesse essere dichiarata estinta.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è validamente definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e risulta l'avvenuto pagamento richiesto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, con assorbimento del controllo sui motivi di ricorso.
- In tema di accertamenti bancari, l'Ufficio può fondare la ripresa su movimenti non giustificati, ma il contribuente deve fornire specifica prova contraria sulla destinazione o sulla non imponibilità delle singole operazioni contestate.
- La doglianza di nullità per difetto di motivazione richiede che la sentenza impugnata sia realmente priva delle ragioni decidendi o presenti una motivazione meramente apparente; non è sufficiente la mera contestazione del ragionamento valutativo del giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione della lite rende irrilevante l'esame delle censure di violazione di legge o di motivazione formulate contro la sentenza di merito.
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