Sentenza n. 15634/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 24 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, nonché la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La doglianza si fonda sul decorso del termine legale per la conclusione del procedimento senza che il Ministero abbia provveduto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento: il termine di quattro mesi previsto per adottare il provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, era scaduto al momento del ricorso. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità e verificando durata, livello e qualità della formazione; dovrà valutare l’equipollenza e, ove occorra, disporre misure compensative opportune e proporzionate. L’accertamento non anticipa l’esito sostanziale della domanda di riconoscimento. In caso di perdurante inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione agirà quale commissario ad acta, con facoltà di delega, entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento deve essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il superamento del termine senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”
Nel valutare l’equipollenza del titolo estero, l’autorità può disporre misure compensative, purché siano opportune e proporzionate.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto: a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine stabilito in sentenza.
Massime di principio
- Il termine per concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero disciplinato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 decorre dalla presentazione della documentazione completa e ha durata di quattro mesi; la sua scadenza senza un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve considerare l’intero insieme di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione nazionale di riferimento.
- La valutazione di equipollenza del titolo estero deve considerare se le conoscenze, le qualifiche e l’esperienza professionale acquisite soddisfino, anche solo parzialmente, le condizioni richieste per l’attività; ove necessario, l’amministrazione può disporre misure compensative opportune e proporzionate.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e disporre, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta entro un successivo termine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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