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Sentenza

Sentenza n. 1349/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 514/2025, limitatamente al rimborso di € 300,00 per contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia, pur dopo la notificazione della sentenza n. 514/2025 del TAR Sicilia e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, aveva pagato solo parzialmente le somme dovute in esecuzione della condanna alle spese di lite, omettendo il rimborso di € 300,00 corrispondente al contributo unificato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto anche l'importo residuo dovuto, comprensivo del contributo unificato. Il Tribunale ha quindi ritenuto integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito e ha dichiarato cessata la materia del contendere, non residuando interesse alla decisione sull'ottemperanza. Le spese del giudizio sono state tuttavia poste a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'inadempimento originario dell'Amministrazione aveva reso necessario il ricorso. Le spese sono state liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni deve decorrere prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'integrale adempimento dell'obbligo sancito da un giudicato amministrativo nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla decisione e il bene della vita è stato integralmente soddisfatto.
  • Quando il ricorso per ottemperanza si è reso necessario per l'originario inadempimento dell'amministrazione, la successiva esecuzione spontanea del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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