Cassazione Civile, Ordinanza n. 10036/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tre fideiussori di una società debitrice principale proponevano opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente intestato alla società garantita. Contestavano, in particolare, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali superiori al tasso soglia e l'addebito della commissione di massimo scoperto; chiedevano inoltre di escludere gli interessi convenzionali e deducevano la nullità del contratto di fideiussione. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque gli opponenti al pagamento di una somma inferiore, sulla base di una c.t.u. che ricalcolava il rapporto applicando capitalizzazione annuale. La Corte d'appello rigettava il gravame ritenendo: generica la censura sull'usura perché priva di specifica indicazione dei periodi e della misura del superamento del tasso soglia; infondate le doglianze sugli interessi convenzionali; inammissibile, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il motivo sulla nullità della fideiussione. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: (1) violazione del divieto di ius novorum e dell'articolazione dell'onere probatorio, sostenendo che la Corte territoriale avesse introdotto d'ufficio il tema dell'onere di allegazione/prova del superamento del tasso soglia; (2) necessità di accertare il superamento del tasso soglia e sostituire gli interessi legali a quelli convenzionali; (3) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla non debenza degli interessi convenzionali; (4) erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello sulla nullità della fideiussione, che sarebbe stato rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non fondato il primo e il secondo motivo, osservando che non vi era violazione del principio di devoluzione perché la questione dell'onere di allegazione/prova del superamento del tasso soglia era logicamente connessa alla censura sull'usura e sulla commissione di massimo scoperto; ha inoltre rilevato che l'accertamento della genericità della doglianza sull'usura era valutazione di fatto non sindacabile nei limiti dedotti. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva implicitamente rigettato la domanda sugli interessi convenzionali statuendo, in coerenza con il contratto e con la ricostruzione del saldo, che su quanto dovuto decorressero gli interessi convenzionali dal 1 aprile 2003 (in realtà dal 1 marzo 2003 secondo il testo richiamato) fino al saldo. Il quarto motivo è stato rigettato perché il motivo di appello sulla nullità della fideiussione era generico e non confutava le ragioni della decisione di primo grado, sicché correttamente era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata difesa della banca. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i tradizionali vizi di legittimità; l'accertamento di fatto sulla genericità della doglianza non è sindacabile se non nei ristretti limiti del n. 5 o per anomalie motivazionali non dedotte.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la genericità del motivo comporta inammissibilità.
art. 2697 c.c.
Nelle controversie sugli interessi moratori e sulla dedotta usurarietà, il debitore che intenda far valere il superamento del tasso soglia deve allegare e provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre la controparte prova eventuali fatti modificativi o estintivi.
art. 7, comma 4, delle condizioni generali del contratto
È stata richiamata per fondare la decorrenza degli interessi convenzionali dal momento di chiusura del conto con saldo passivo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54
È richiamato quale fonte della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., più esigente in punto di specificità dei motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il divieto di ius novorum non impedisce al giudice di esaminare questioni che, pur non sviluppate in modo autonomo dall'appellante, siano logicamente e giuridicamente connesse ai punti espressamente censurati e rientrino nel thema decidendum devoluto.
- Chi deduce l'usurarietà di interessi o oneri bancari deve indicare in modo specifico il periodo interessato, il tipo di interesse o costo contestato e la misura del lamentato superamento del tasso soglia; una deduzione meramente generica non è sufficiente.
- La valutazione del giudice di merito circa la genericità delle allegazioni e l'insufficienza della prova è censura di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale tipizzato.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza affrontare espressamente un singolo argomento, risulti incompatibile con la pretesa della parte e contenga un rigetto implicito del relativo capo di domanda o di motivo.
- Nel regime dell'art. 342 c.p.c. novellato, il motivo di appello deve confutare in modo specifico le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di affermazioni astratte o generiche non supera la soglia di ammissibilità.
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