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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16410/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza e con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa ai fini Irpeg, Irap e Iva, contestando: (i) l’indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti o non di competenza per euro 194.856,51; (ii) il trattamento fiscale di rimanenze finali/incrementi di lavori in corso d’opera ultrannuali per euro 358.220,54; (iii) l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti per euro 20.020,00. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo provata l’effettività delle forniture e l’estraneità della contribuente alle condotte fraudolente dell’emittente; la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 109, comma 5, e 93, comma 6, t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo: a) che la CTR avesse riconosciuto la deducibilità dei costi di acquisto senza adeguata verifica dell’inerenza, limitandosi a valorizzare circostanze quali la mancata indicazione del luogo di consegna nei documenti di trasporto; b) che, quanto alle rimanenze finali, la CTR non avesse correttamente applicato l’art. 93 t.u.i.r. e non avesse operato la necessaria valutazione sostitutiva della posta fiscale; c) che, infine, la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibili i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti senza una corretta valutazione delle prove e senza porre sulla contribuente l’onere di contrastare gli esiti del PVC.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 109 t.u.i.r., osservando che la CTR aveva comunque svolto un accertamento di fatto sull’inerenza dei costi, fondato su riferimenti a opere realizzate e sulla verifica svolta dalla Guardia di Finanza, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’art. 93, comma 6, t.u.i.r. per difetto di specificità e chiarezza, poiché il motivo non esplicitava il nesso logico-giuridico tra l’omessa allegazione del prospetto delle rimanenze e la pretesa qualificazione delle stesse come costi indeducibili, né indicava compiutamente gli atti e i fatti processuali rilevanti ai fini della pretesa valutazione sostitutiva. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sull’art. 2697 c.c., rilevando che, dietro la denuncia di violazione di legge, si celava in realtà una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate; non si è applicato l’ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come violazione di legge; la Corte ha però distinto tra violazione di legge e richiesta di riesame del merito, dichiarando inammissibili le censure che miravano in realtà a rivalutare i fatti.

  • art. 109, comma 5, t.u.i.r.

    La deducibilità dei costi richiede la verifica dell'inerenza all'attività d'impresa; l'accertamento dell'inerenza compiuto dal giudice di merito è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.

  • art. 93, comma 6, t.u.i.r.

    La censura è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specificità e chiarezza: il ricorso non esplicitava adeguatamente il collegamento tra l'omessa allegazione del prospetto e la pretesa ripresa fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce o esclude l'onere probatorio in modo difforme dalla legge; non quando si contesti l'erronea valutazione delle prove, censurabile eventualmente nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che l'erroneo apprezzamento del materiale probatorio non integra violazione dell'art. 2697 c.c., ma al più un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Norma richiamata nel contesto dell'avviso di accertamento emesso all'esito delle indagini fiscali.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Norma richiamata nel contesto dell'accertamento ai fini IVA.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, il giudice deve verificare l'inerenza del costo all'attività svolta; se il giudice di merito compie tale accertamento con valutazione fattuale congrua, la decisione non è sindacabile in cassazione sotto forma di violazione di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; se si contesta invece il modo in cui le prove sono state valutate, la censura è inammissibile o va eventualmente ricondotta al vizio motivazionale nei limiti di legge.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e autosufficiente: se si denunciano irregolarità relative a poste fiscali come le rimanenze, occorre spiegare il nesso tra la contestazione originaria, i fatti allegati e la regola di diritto asseritamente violata.
  • La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il giudizio del giudice tributario sull'effettività delle operazioni e sull'estraneità del contribuente alla frode, quando fondato su accertamenti di fatto e su elementi istruttori, è rimesso al merito e non può essere sostituito dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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