Regolamento (UE) 2018/1971
Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma la governance del BEREC, rafforza il suo ruolo di supporto tecnico e regolatorio nell’applicazione coerente del quadro UE delle comunicazioni elettroniche e trasforma l’Ufficio in Agenzia di sostegno al BEREC con personalità giuridica autonoma. Definisce in modo puntuale compiti, struttura, organi, procedure decisionali, trasparenza, cooperazione, bilancio e personale. Inoltre introduce nel regolamento (UE) 2015/2120 un tetto alle tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate, con possibilità di deroga in casi eccezionali e disciplina sanzionatoria rimessa agli Stati membri.
Istituzione del BEREC e dell’Ufficio BEREC, definizione della loro organizzazione e dei loro compiti, nonché introduzione di norme UE sulle tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al BEREC e all’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) delle comunicazioni elettroniche, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio nei rapporti con tali organismi, nonché ai fornitori di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero accessibili al pubblico per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE regolamentate. Si applica nel quadro dei regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972; per la parte sulle tariffe intra-UE incide direttamente sui consumatori. È rilevante in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’Ufficio BEREC ha sede a Riga. Le disposizioni sulle tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate si applicano dal 15 maggio 2019 e cessano di avere effetto il 14 maggio 2024; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2018/1971: BEREC, Ufficio BEREC e tariffe intra-UE regolamentate
Il regolamento riforma in modo organico l’assetto istituzionale del BEREC, rafforzandone il ruolo di coordinamento tecnico-regolatorio nel settore delle comunicazioni elettroniche e adeguandolo ai nuovi compiti derivanti dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche e dagli altri atti settoriali. Parallelamente, interviene sul regolamento (UE) 2015/2120 per introdurre una disciplina direttamente applicabile sui prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE regolamentate.
Ambito e finalità
Il BEREC e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) sostituiscono gli organismi istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009. Il sistema è costruito per assicurare un’attuazione coerente del quadro UE delle comunicazioni elettroniche, valorizzando il contributo delle ANR e la cooperazione con Commissione, Parlamento, Consiglio e, quando necessario, con autorità di altri settori e di paesi terzi.
Obiettivi del BEREC
L’articolo 3 colloca l’azione del BEREC nel perimetro del regolamento (UE) n. 531/2012, del regolamento (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972. Il BEREC opera in modo indipendente, imparziale, trasparente e tempestivo, avvalendosi dell’esperienza delle ANR; gli Stati membri devono consentire la piena partecipazione delle proprie ANR ai lavori degli organi del BEREC.
Compiti regolatori del BEREC
L’articolo 4 elenca un set molto ampio di compiti: consulenza alle istituzioni UE e alle ANR, supporto alla Commissione nella preparazione di proposte legislative, formulazione di pareri su questioni di mercato interno e armonizzazione, adozione di orientamenti sull’implementazione del quadro regolatorio, monitoraggio di roaming e accesso aperto a Internet, analisi dei mercati transnazionali, elaborazione di relazioni tecniche, raccomandazioni, posizioni comuni e migliori pratiche, nonché gestione di banche dati e registri europei. Il regolamento prevede anche consultazioni pubbliche con termine ordinario non inferiore a 30 giorni.
Organizzazione e governance
Il BEREC è strutturato in un comitato dei regolatori e in gruppi di lavoro. Il primo è composto da un membro per Stato membro e da un supplente, con partecipazione della Commissione senza voto; adotta gli atti regolatori e il programma annuale, e decide secondo regole differenziate di maggioranza a seconda del tipo di atto. I gruppi di lavoro svolgono la gran parte dell’attività tecnica e sono aperti agli esperti delle ANR e della Commissione, con possibili partecipazioni di altre autorità e di esperti esterni.
Ufficio BEREC
L’Ufficio BEREC è l’ossatura amministrativa del sistema: fornisce supporto professionale e amministrativo al BEREC, raccoglie e trasmette informazioni, assiste nella redazione delle relazioni di mercato, nella tenuta dei registri, nelle consultazioni e nel funzionamento dei gruppi di lavoro. È retto da un consiglio di amministrazione e da un direttore, con compiti distinti: il consiglio governa, approva programmazione, bilancio, regole finanziarie e assetto del personale; il direttore cura la gestione quotidiana, l’esecuzione del bilancio e il supporto operativo e legale.
Programmazione, bilancio e personale
Il regolamento disciplina in modo dettagliato la programmazione annuale e pluriennale, il documento unico di programmazione, la formazione del bilancio, la tabella dell’organico, le entrate e le spese, la rendicontazione e il discarico. Il personale è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime degli altri agenti; sono previste regole per esperti nazionali distaccati, contabile, antifrode, controllo interno e gestione dei conflitti di interesse.
Trasparenza, dati, riservatezza e cooperazione
Sono previste norme specifiche su accesso ai documenti, protezione dei dati personali, riservatezza, sicurezza delle informazioni classificate e scambio di informazioni con Commissione, ANR e altre autorità. Il BEREC deve disporre di un sistema comune di informazione e comunicazione, operativo dal 21 giugno 2020, per evitare duplicazioni e facilitare il coordinamento tra le autorità.
Tariffe intra-UE regolamentate
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2015/2120 inserendo limiti massimi alle tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate: 0,19 EUR al minuto per le chiamate e 0,06 EUR per SMS, applicabili dal 15 maggio 2019. Il consumatore può scegliere offerte alternative, ma deve farlo espressamente e può tornare gratuitamente alla tariffa regolamentata; per le offerte pregresse è prevista una scelta automatica se non confermata entro due mesi. Le ANR possono concedere deroghe eccezionali, motivate dalla sostenibilità del modello tariffario nazionale, e gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La disciplina è temporanea e cessa il 14 maggio 2024.
Entrata in vigore e continuità
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009, entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste disposizioni transitorie per garantire continuità di funzioni, personale, organi e procedure di bilancio.
Disposizioni principali
Istituzione e successione del BEREC e dell’Ufficio BEREC
L’articolo 1 istituisce il BEREC e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), che sostituiscono e succedono agli organismi istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009. L’Ufficio BEREC è organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica, con capacità giuridica più ampia riconosciuta dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, sede a Riga e rappresentanza affidata al direttore (articolo 2).
Obiettivi del BEREC
Il BEREC opera nel quadro del regolamento (UE) n. 531/2012, del regolamento (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972, perseguendo l’obiettivo di un’attuazione coerente del quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche. Svolge i compiti in modo indipendente, imparziale, trasparente e tempestivo e si avvale dell’esperienza delle ANR; gli Stati membri devono assicurare la partecipazione piena delle ANR ai suoi organi organizzativi (articolo 3).
Compiti di regolamentazione del BEREC
L’articolo 4 elenca i compiti regolatori: assistenza e consulenza a ANR, istituzioni UE e Commissione; supporto alla Commissione per le proposte legislative; pareri su controversie transfrontaliere, misure nazionali di regolamentazione del mercato, armonizzazione, connettività punto-punto, tariffe massime di terminazione, modello sintetico di contratto, autorizzazione generale e sviluppi tecnologici; orientamenti su notifica, mappatura geografica, accesso all’ingrosso al roaming, accesso aperto a Internet e sostenibilità dei modelli tariffari nazionali; raccomandazioni, posizioni comuni e migliori pratiche; banche dati e registri; monitoraggio del roaming; relazioni tecniche annuali; analisi di mercati transnazionali; supporto all’innovazione e alla raccolta dati; altri compiti attribuiti da atti UE. Le ANR e la Commissione devono tenere nel massimo conto gli output del BEREC e, se una ANR si discosta dagli orientamenti, deve motivarlo. Il BEREC consulta gli interessati con termine non inferiore a 30 giorni, salvo circostanze eccezionali.
Compiti dell’Ufficio BEREC
L’Ufficio BEREC fornisce sostegno professionale, amministrativo, finanziario, organizzativo e logistico al BEREC, raccoglie e trasmette informazioni dalle ANR, prepara relazioni di mercato, diffonde migliori pratiche, cura registri e banche dati, supporta consultazioni pubbliche, lavori preparatori e gruppi di lavoro, e svolge altri compiti previsti dal regolamento o da altri atti UE (articolo 5).
Struttura organizzativa e organi
Il BEREC è composto da un comitato dei regolatori e dai gruppi di lavoro (articolo 6). L’Ufficio BEREC comprende un consiglio di amministrazione e un direttore (articolo 14).
Comitato dei regolatori: composizione, indipendenza e funzioni
Ogni Stato membro nomina un membro con diritto di voto e un supplente; la Commissione partecipa senza voto. I membri e i supplenti sono scelti tra vertici o membri collegiali dell’ANR competente e devono avere competenze in materia di comunicazioni elettroniche e adeguate capacità gestionali e di bilancio; sono pubblicati elenco e dichiarazioni di interessi (articoli 7 e 8). Il comitato adotta i pareri e gli altri output regolatori, il programma di lavoro annuale, la relazione annuale, le regole sui conflitti di interesse, le norme sull’accesso ai documenti, i piani di comunicazione, il regolamento interno, gli accordi di lavoro, istituisce i gruppi di lavoro e fornisce orientamenti al direttore (articolo 9).
Presidenza, riunioni e voto del comitato dei regolatori
Il comitato nomina presidente e almeno due vicepresidenti a maggioranza di due terzi; il mandato del presidente dura un anno, rinnovabile una volta, con possibilità di presidenza a rotazione e di vicepresidenza preparatoria (articolo 10). Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, con riunioni straordinarie su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno tre membri o della Commissione; il direttore partecipa senza voto e l’Ufficio assicura la segreteria (articolo 11). Le decisioni sono adottate di regola a maggioranza semplice, ma per taluni pareri e orientamenti è richiesta la maggioranza di due terzi; il regolamento interno disciplina quorum, deleghe di voto e procedure urgenti (articolo 12).
Gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro sono istituiti dal comitato dei regolatori quando necessario, in particolare per attuare il programma di lavoro annuale; il comitato ne nomina i presidenti. Sono aperti agli esperti delle ANR e della Commissione, al personale dell’Ufficio BEREC e, in alcuni casi, agli esperti di altre autorità competenti notificate ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972; il regolamento interno ne disciplina il funzionamento (articolo 13).
Consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
Il consiglio è composto dai membri del comitato dei regolatori e da un rappresentante di alto livello della Commissione, con supplenti; anche qui valgono requisiti di indipendenza e pubblicità delle dichiarazioni di interessi (articolo 15). Il consiglio definisce l’orientamento generale dell’Ufficio, adotta il documento unico di programmazione, il bilancio annuale, la relazione consolidata, le regole finanziarie, la strategia antifrode, i conflitti di interesse, i piani di comunicazione, il regolamento interno, le modalità per l’applicazione dello statuto del personale, nomina e rimuove il direttore, nomina il contabile e decide sulle strutture interne (articolo 16).
Direttore dell’Ufficio BEREC
Il direttore è il rappresentante legale dell’Ufficio BEREC, ne gestisce l’amministrazione, risponde al consiglio di amministrazione ed opera in piena indipendenza. Predispone e attua programmazione, bilancio, relazione annuale consolidata, misure antifrode e regole finanziarie; esegue il bilancio e può essere incaricato di inviare personale in uno o più Stati membri con decisione motivata e previo accordo degli organi e dello Stato interessato (articolo 20). La nomina avviene tramite procedura aperta e trasparente, con mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta fino a cinque anni; la rimozione richiede decisione del consiglio su proposta di un membro e maggioranza di due terzi (articolo 32).
Programmazione e relazione annuale del BEREC
Il comitato adotta il progetto di programma di lavoro annuale entro il 31 gennaio dell’anno precedente e il programma definitivo entro il 31 dicembre, previa consultazione di Parlamento, Consiglio, Commissione e parti interessate; trasmette il programma subito dopo l’adozione (articolo 21). La relazione annuale sulle attività del BEREC è adottata dal comitato e trasmessa entro il 15 giugno a Parlamento, Consiglio, Commissione e CESE (articolo 22).
Programmazione e bilancio dell’Ufficio BEREC
Ogni anno il direttore predispone il documento unico di programmazione, che include programmazione annuale e pluriennale, obiettivi, risultati attesi, indicatori e risorse; il consiglio lo adotta entro il 31 gennaio e lo trasmette alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio (articolo 23). Il direttore presenta il progetto di stato di previsione entro il 31 gennaio alla Commissione; l’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti e adotta la tabella dell’organico, mentre il consiglio adotta il bilancio dell’Ufficio. Il bilancio deve essere in pareggio e le entrate comprendono contributo UE, contributi volontari di Stati membri/ANR, proventi da servizi e contributi di paesi terzi partecipanti (articoli 24 e 25).
Rendicontazione finanziaria, controllo e discarico
Il direttore esegue il bilancio; il contabile presenta i conti provvisori entro il 1° marzo, la relazione finanziaria e di bilancio va trasmessa entro il 31 marzo, i conti definitivi entro il 1° luglio e la pubblicazione dei conti definitivi avviene entro il 15 novembre; il direttore risponde alla Corte dei conti entro il 30 settembre e fornisce le informazioni necessarie al Parlamento per il discarico, che è deliberato entro il 15 maggio dell’anno n+2 (articoli 26 e 28).
Personale dell’Ufficio BEREC
Al personale si applicano lo statuto dei funzionari, il regime degli altri agenti e le regole di applicazione comuni; l’Ufficio dispone del personale necessario in relazione ai compiti assegnati. Il regolamento disciplina anche il ricorso a esperti nazionali distaccati e ad altro personale non dipendente, con regole specifiche adottate dal consiglio (articoli 30, 31 e 33).
Trasparenza, accesso ai documenti, protezione dei dati e riservatezza
Si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 all’accesso ai documenti, con modalità applicative da adottare entro il 21 giugno 2019; il trattamento dei dati personali è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725, anch’esso con modalità applicative da adottare entro il 21 giugno 2019 previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (articolo 36). Il BEREC e l’Ufficio devono garantire elevata trasparenza e pubblicare informazioni adeguate e facilmente accessibili; sono previsti obblighi di riservatezza, norme di sicurezza per informazioni classificate e sensibili, e tutela del segreto professionale anche dopo la cessazione delle funzioni (articoli 37, 38 e 39).
Scambio di informazioni e sistema comune di informazione
Su richiesta motivata, Commissione, ANR e altre autorità competenti devono fornire informazioni necessarie; il BEREC può rivolgersi direttamente alle imprese solo in via sussidiaria se le informazioni non vengono fornite tempestivamente dalle ANR. Gli Stati membri devono garantire poteri istruttori e sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive. L’Ufficio BEREC istituisce un sistema comune di informazione e comunicazione con piattaforma di scambio, interfaccia per richieste e meccanismi di coordinamento; il sistema deve essere operativo entro il 21 giugno 2020 (articoli 40 e 41).
Conflitti di interesse e antifrode
Membri, supplenti, direttore, esperti distaccati e altro personale devono rendere dichiarazioni di impegni e di interessi, aggiornate quando necessario; gli interessi rilevanti vanno dichiarati all’inizio di ogni riunione e gli interessati si astengono da discussioni e votazioni sui punti correlati. Il comitato e il consiglio adottano regole sui conflitti di interesse. Entro il 21 giugno 2019 l’Ufficio aderisce all’accordo interistituzionale OLAF del 1999 e adotta le disposizioni per il personale; la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare audit e indagini sui beneficiari di fondi UE e sui contratti finanziati dall’Ufficio (articoli 42 e 43).
Responsabilità, Mediatore e regime linguistico
La responsabilità contrattuale è regolata dalla legge del contratto; la Corte di giustizia è competente in presenza di clausola compromissoria e per la responsabilità extracontrattuale. Le attività del BEREC e dell’Ufficio sono soggette alle indagini del Mediatore europeo. All’Ufficio si applica il regolamento n. 1 sul regime linguistico e i servizi di traduzione sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione (articoli 44, 45 e 46).
Sede e accordo di sede
Entro il 21 dicembre 2020 deve essere concluso un accordo di sede con lo Stato membro ospitante, previa approvazione del consiglio di amministrazione, che disciplini insediamento, strutture e condizioni specifiche per direttore, consiglio, personale e familiari; lo Stato ospitante deve assicurare condizioni adeguate, tra cui scolarizzazione multilingue e collegamenti di trasporto (articolo 47).
Valutazione periodica
La Commissione deve effettuare una prima valutazione entro il 21 dicembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, verificando risultati, mandato, compiti, ubicazione e necessità di eventuali modifiche alla struttura o al mandato; può proporre modifica o abrogazione del regolamento e presenta una relazione a Parlamento, Consiglio e consiglio di amministrazione (articolo 48).
Disposizioni transitorie e continuità istituzionale
L’Ufficio BEREC subentra all’Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali; il personale conserva diritti e obblighi. Dal 20 dicembre 2018 il direttore amministrativo in carica assume il ruolo di direttore ai sensi del nuovo regolamento; è possibile un rinnovo e il mandato complessivo non può superare dieci anni. Fino alla nomina dei nuovi organi, restano in carica i membri, i presidenti e i vicepresidenti del precedente assetto; la procedura di discarico del bilancio precedente resta disciplinata dal vecchio regolamento (articolo 49).
Tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2015/2120 inserendo l’articolo 5 bis: dal 15 maggio 2019 il prezzo al dettaglio IVA esclusa non può superare 0,19 EUR al minuto per le chiamate e 0,06 EUR per SMS. I fornitori possono offrire tariffe alternative per comunicazioni internazionali che includano le comunicazioni intra-UE regolamentate, ma il consumatore deve sceglierle espressamente e può tornare gratuitamente alla tariffa regolamentata entro un giorno lavorativo; per offerte già attive alla data di entrata in vigore, la mancata conferma entro due mesi dal 15 maggio 2019 comporta l’applicazione automatica dei massimali. Sono previsti adeguamenti per valute diverse dall’euro e il BEREC deve pubblicare orientamenti sui parametri per le valutazioni di sostenibilità (articolo 50).
Deroghe ai massimali e sanzioni nazionali
Le ANR possono concedere, su richiesta e per un periodo rinnovabile di un anno, una deroga ai massimali quando il fornitore dimostri circostanze specifiche ed eccezionali che incidono significativamente sulla sostenibilità del modello di tariffazione nazionale. La valutazione deve fondarsi su fattori oggettivi specifici del fornitore e sui prezzi e ricavi nazionali; l’ANR determina il tetto massimo necessario per garantire la sostenibilità. Gli Stati membri devono fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dell’articolo 5 bis e notificarle alla Commissione entro il 15 maggio 2019. L’articolo 5 bis cessa di essere in vigore dal 14 maggio 2024 (articolo 50).
Abrogazione e applicabilità
Il regolamento (CE) n. 1211/2009 è abrogato; i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articoli 51 e 52).
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