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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/4

Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro armonizzato per i mangimi medicati e i prodotti intermedi, sostituendo la direttiva 90/167/CEE e coordinandosi con il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari e con la normativa UE sui mangimi. Stabilisce requisiti tecnici e organizzativi per fabbricazione, stoccaggio, trasporto, etichettatura, imballaggio, pubblicità, riconoscimento degli stabilimenti e utilizzo presso gli animali. Particolare attenzione è riservata alla prescrizione veterinaria, alla limitazione degli antimicrobici, alla prevenzione della contaminazione incrociata e alla tracciabilità. Il regolamento si applica dal 28 gennaio 2022, con alcune disposizioni transitorie e deleghe alla Commissione per aggiornamenti tecnici.

Disciplina la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi nell’Unione europea, con regole su prescrizione, etichettatura, riconoscimento degli stabilimenti, pubblicità, controlli e requisiti anti-contaminazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi coinvolti nella fabbricazione, nello stoccaggio, nel trasporto, nell’immissione sul mercato, nell’importazione e nell’utilizzo di mangimi medicati e prodotti intermedi, nonché alla loro esportazione verso paesi terzi. Non si applica ai medicinali veterinari in quanto tali, salvo quando siano incorporati in un mangime medicato o in un prodotto intermedio; per l’immissione sul mercato e l’uso restano fermi i regolamenti e la normativa UE sui mangimi, sugli additivi, sui controlli ufficiali e sui medicinali veterinari. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche per talune attività di agricoltori, per i miscelatori mobili, per i prodotti destinati all’esportazione e per i regimi nazionali transitori relativi a professionisti diversi dai veterinari che, in alcuni Stati membri, possono rilasciare prescrizioni.

Regolamento (UE) 2019/4 sui mangimi medicati

Il regolamento disciplina in modo armonizzato la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi nell’Unione. La finalità è duplice: garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale e, al tempo stesso, assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in un quadro coordinato con il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari e con la normativa UE sui mangimi.

Ambito e coordinamento con altre fonti UE

Il regolamento si applica alle attività di fabbricazione, stoccaggio, trasporto, commercializzazione, importazione, uso ed esportazione di mangimi medicati e prodotti intermedi. Restano fuori dal suo perimetro i medicinali veterinari in quanto tali, salvo il caso in cui siano incorporati in un mangime medicato o in un prodotto intermedio; in tale ipotesi si applica il presente regolamento e non il regolamento (UE) 2019/6 per la parte relativa al mangime medicato.

Il testo si coordina espressamente con il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 183/2005, il regolamento (CE) n. 767/2009, il regolamento (CE) n. 1831/2003, la direttiva 2002/32/CE, il regolamento (UE) 2017/625 e il regolamento (UE) 2019/6. Per i prodotti destinati all’esportazione, alcuni obblighi specifici di etichettatura, prescrizione e utilizzo non trovano applicazione se l’etichetta indica chiaramente la destinazione extra-UE.

Definizioni rilevanti

Il regolamento definisce, tra l’altro, mangime medicato, prodotto intermedio, mangime non bersaglio, contaminazione incrociata, miscelatore mobile, miscelatore in azienda, prescrizione veterinaria di mangimi medicati e detentore di animali. Le definizioni di base rinviano alle discipline generali sui mangimi e ai medicinali veterinari del regolamento (UE) 2019/6, così da garantire coerenza terminologica e operativa.

Fabbricazione, stoccaggio e trasporto

Gli operatori del settore dei mangimi devono rispettare i requisiti generali dell’allegato I, che disciplinano impianti e attrezzature, personale, fabbricazione, controllo qualità, stoccaggio, trasporto, registri, reclami e richiami, con requisiti specifici anche per i miscelatori mobili. Gli impianti devono essere puliti, l’accesso limitato al personale autorizzato, e i mangimi medicati e i prodotti intermedi devono essere conservati separatamente dagli altri mangimi per prevenire contaminazioni incrociate.

Il controllo qualità deve essere formalizzato per iscritto e deve comprendere punti critici, campionamenti, metodi analitici, criteri di conformità e misure correttive. I registri devono consentire la rintracciabilità completa dal ricevimento alla consegna, inclusa l’esportazione, e vanno conservati per almeno cinque anni.

Composizione, omogeneità e contaminazione incrociata

I mangimi medicati e i prodotti intermedi possono essere fabbricati solo con medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione di mangimi medicati. Devono rispettare le condizioni della prescrizione veterinaria o, nei casi previsti, il riassunto delle caratteristiche del prodotto; sono inoltre previste regole specifiche per la compatibilità con additivi per mangimi, per la stabilità della miscela e per l’allineamento con la data di scadenza del medicinale incorporato.

La dispersione del medicinale veterinario deve essere omogenea. La Commissione può fissare, con atti di esecuzione, i criteri di omogeneità; può inoltre adottare atti delegati sui livelli massimi di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio e sui metodi di analisi. Per le sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II, la Commissione deve adottare specifici livelli e metodi entro il 28 gennaio 2023. Fino a tali atti, gli Stati membri possono applicare livelli nazionali.

Etichettatura, tolleranze e imballaggio

L’etichettatura deve rispettare l’allegato III e integrare, per quanto pertinente, le regole del regolamento (CE) n. 767/2009. Devono comparire indicazioni chiare sulla natura del prodotto, sull’operatore responsabile, sulle sostanze attive e sui medicinali veterinari inclusi, sulle controindicazioni, sul tempo di attesa per gli animali destinati alla produzione di alimenti, sulle istruzioni d’uso e sulla durata minima di conservazione.

Le discordanze tra il tenore etichettato e quello riscontrato nei controlli ufficiali sono tollerate nei limiti dell’allegato IV: per le sostanze attive antimicrobiche la tolleranza è del 10 %, mentre per le altre sostanze è del 10 % oltre 500 mg/kg e del 20 % fino a 500 mg/kg. I prodotti devono essere immessi sul mercato in imballaggi o recipienti sigillati e non riutilizzabili, salvo la deroga per i miscelatori mobili che consegnano direttamente al detentore.

Pubblicità e scambi intra-UE/importazioni

La pubblicità di mangimi medicati e prodotti intermedi è in linea generale vietata, salvo quella rivolta esclusivamente ai veterinari. Sono vietate forme promozionali ingannevoli, le distribuzioni promozionali e, in particolare, ogni promozione di mangimi medicati contenenti antimicrobici. I campioni sono ammessi solo in piccole quantità e con modalità rigorose.

Per gli scambi nell’Unione e per le importazioni, il soggetto economico deve verificare che il medicinale veterinario incorporato sia utilizzabile conformemente al regolamento (UE) 2019/6 nello Stato membro di utilizzo. Ciò rafforza la tracciabilità e l’armonizzazione degli impieghi autorizzati a livello nazionale.

Riconoscimento degli stabilimenti e misure transitorie

Gli stabilimenti che fabbricano, immagazzinano, trasportano o immettono sul mercato mangimi medicati e prodotti intermedi devono essere riconosciuti dall’autorità competente. Il riconoscimento richiede un’ispezione preventiva in loco che verifichi la conformità ai requisiti del capo II. Sono previste esclusioni per talune attività a basso rischio, come l’acquisto, lo stoccaggio o il trasporto di mangimi medicati a uso esclusivo in azienda, l’attività di semplice operatore commerciale senza deposito e il solo trasporto o stoccaggio di prodotti sigillati.

Gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della direttiva 90/167/CEE o altrimenti autorizzati possono continuare a operare se presentano, entro il 28 luglio 2022, una dichiarazione di conformità ai requisiti del regolamento; in caso contrario, l’autorità competente sospende il riconoscimento esistente.

Prescrizione veterinaria: presupposti, contenuto e validità

La fornitura di mangimi medicati ai detentori di animali è subordinata alla prescrizione veterinaria, e per i miscelatori in azienda la prescrizione deve essere posseduta prima della fabbricazione. In via generale, la prescrizione è rilasciata da un veterinario solo dopo esame clinico o altra valutazione adeguata dello stato di salute dell’animale o del gruppo di animali e per una malattia diagnosticata.

Sono previste deroghe limitate per i medicinali veterinari immunologici e per alcuni antiparassitari senza effetto antimicrobico, anche in assenza di diagnosi di malattia. Alcuni Stati membri possono mantenere regimi nazionali per professionisti diversi dal veterinario, ma tali prescrizioni non possono riguardare antimicrobici né medicinali che richiedono diagnosi veterinaria e valgono solo nello Stato membro interessato.

La prescrizione deve contenere le informazioni dell’allegato V, viene conservata per cinque anni e ha durata limitata: fino a sei mesi per animali non destinati alla produzione di alimenti diversi dagli animali da pelliccia, tre settimane per animali destinati alla produzione di alimenti e animali da pelliccia, e cinque giorni se riguarda mangimi medicati contenenti antimicrobici. Per gli animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario deve valutare la giustificazione del trattamento, le possibili interazioni e le controindicazioni, e non può prescrivere più di un medicinale veterinario antimicrobico nel medesimo mangime medicato.

Utilizzo presso gli animali e obblighi del detentore

I mangimi medicati possono essere usati solo per gli animali indicati nella prescrizione e nel rispetto delle condizioni prescritte. Il detentore deve adottare misure per evitare la contaminazione incrociata, garantire che solo gli animali identificati ricevano il trattamento e impedire l’uso di mangimi medicati scaduti.

Per i mangimi medicati contenenti antimicrobici, l’uso è soggetto alle regole del regolamento (UE) 2019/6 e non può avere finalità di profilassi. I mangimi medicati contenenti medicinali immunologici o antiparassitari seguono le specifiche regole di utilizzo del regolamento. Per gli animali destinati alla produzione di alimenti devono essere rispettati il tempo di attesa e gli obblighi di registrazione; i registri devono essere conservati per almeno cinque anni.

Ritiro, scarto e gestione dei prodotti inutilizzati

Gli Stati membri devono assicurare l’esistenza di sistemi adeguati per la raccolta o lo scarto dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi scaduti o non utilizzati, anche quando ne sia stato consegnato un quantitativo eccedente rispetto al trattamento prescritto. Devono inoltre consultare i portatori di interesse e rendere disponibili le informazioni sui punti di raccolta o di scarto.

Deleghe, controlli e sanzioni

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati per fissare livelli massimi di contaminazione incrociata, metodi di analisi e per modificare gli allegati I-V in funzione del progresso tecnico e scientifico. La delega dura cinque anni dal 27 gennaio 2019 ed è rinnovabile tacitamente, salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio; può anche essere revocata in ogni momento.

La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; per gli atti di esecuzione si applica il regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, e notificarle alla Commissione entro il 28 gennaio 2022.

Modifiche coordinate e abrogazione della direttiva 90/167/CEE

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 per coordinare il regime delle attività in azienda e l’applicazione delle regole igieniche anche quando si utilizzano medicinali veterinari o prodotti intermedi ai sensi del nuovo regolamento. La direttiva 90/167/CEE è abrogata e i suoi riferimenti devono intendersi fatti al regolamento (UE) 2019/4 secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 28 gennaio 2022. Da tale data è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con la normativa UE

Il regolamento stabilisce disposizioni specifiche per mangimi medicati e prodotti intermedi, complementari alla legislazione UE sui mangimi e fatte salve, in particolare, le norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 183/2005, (CE) n. 767/2009 e alla direttiva 2002/32/CE (art. 1).

Ambito di applicazione e esclusioni

Si applica alla fabbricazione, stoccaggio e trasporto, all’immissione sul mercato, inclusa l’importazione, all’utilizzo e all’esportazione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 2). Non si applica ai medicinali veterinari come tali, salvo che siano inclusi in un mangime medicato o in un prodotto intermedio; per i prodotti destinati all’esportazione non si applicano gli articoli 9, 16, 17 e 18 se l’etichetta li indica come destinati all’esportazione.

Definizioni chiave

Definisce, tra l’altro, mangime medicato, prodotto intermedio, mangime non bersaglio, contaminazione incrociata, operatore del settore dei mangimi, miscelatore mobile, miscelatore in azienda, prescrizione veterinaria di mangimi medicati, pubblicità e detentore di animali (art. 3). Le definizioni tecniche richiamano anche il regolamento (UE) 2019/6, il regolamento (UE) 2017/625, il regolamento (CE) n. 767/2009, il regolamento (CE) n. 183/2005 e il regolamento (CE) n. 178/2002.

Requisiti generali di fabbricazione e gestione

Gli operatori devono fabbricare, stoccare, trasportare e immettere sul mercato i prodotti conformemente all’allegato I (art. 4). Per gli agricoltori che acquistano, stoccano o trasportano solo mangimi medicati per uso esclusivo in azienda, l’art. 4 non si applica integralmente, ma resta applicabile l’allegato I, sezione 5.

Composizione e compatibilità dei prodotti

Mangimi medicati e prodotti intermedi possono essere fabbricati solo con medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione di mangimi medicati, inclusi quelli destinati agli usi di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento (UE) 2019/6 (art. 5). Devono rispettare le condizioni della prescrizione o, nei casi dell’art. 8, del riassunto delle caratteristiche del prodotto; sono previsti limiti per l’uso di additivi coccidiostatici/istomonostatici e per la somma tra sostanza attiva del medicinale e sostanza attiva già presente nell’additivo per mangimi.

Omogeneità e criteri tecnici

Gli operatori devono garantire la dispersione omogenea del medicinale veterinario nel mangime medicato e nel prodotto intermedio (art. 6). La Commissione può fissare, con atti di esecuzione, criteri di omogeneità, tenendo conto delle caratteristiche dei medicinali e della tecnologia di miscelazione.

Contaminazione incrociata e livelli massimi

Devono essere adottate misure per evitare la contaminazione incrociata (art. 7). La Commissione è delegata a fissare livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per sostanze attive nei mangimi non bersaglio e metodi di analisi; entro il 28 gennaio 2023 deve stabilire, per le sostanze attive antimicrobiche dell’allegato II, livelli e metodi di analisi. Fino a tali atti, gli Stati membri possono applicare livelli massimi nazionali.

Produzione anticipata prima della prescrizione

Mangimi medicati e prodotti intermedi possono essere fabbricati e immessi sul mercato prima del rilascio della prescrizione veterinaria, salvo la fornitura al detentore di animali, ma la deroga non vale per i miscelatori in azienda e i miscelatori mobili né per i prodotti contenenti medicinali destinati agli articoli 112 o 113 del regolamento (UE) 2019/6 (art. 8).

Etichettatura, tolleranze e imballaggio

L’etichettatura deve rispettare l’allegato III e le norme del regolamento (CE) n. 767/2009 applicabili alle materie prime e ai mangimi composti; i recipienti devono essere accompagnati da certificato quando non vi sia imballaggio (art. 9). Le tolleranze analitiche rispetto al tenore dichiarato sono fissate nell’allegato IV. I prodotti devono essere immessi sul mercato solo in imballaggi o recipienti sigillati e non riutilizzabili, salvo i miscelatori mobili che forniscono direttamente al detentore (art. 10).

Divieto di pubblicità e limiti promozionali

La pubblicità di mangimi medicati e prodotti intermedi è vietata, salvo quella rivolta esclusivamente ai veterinari (art. 11). Sono vietate informazioni ingannevoli, la distribuzione promozionale di mangimi medicati, nonché qualsiasi distribuzione promozionale dei mangimi medicati contenenti antimicrobici; i campioni sono ammessi solo in piccole quantità e con specifiche modalità di consegna ai veterinari.

Scambi intra-UE, importazioni ed esportazioni

Chi distribuisce in uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, e chi importa nell’Unione, deve garantire che il medicinale veterinario incorporato sia utilizzabile conformemente al regolamento (UE) 2019/6 nello Stato membro di utilizzo (art. 12). L’esportazione è coperta dal regolamento, ma i requisiti specifici di etichettatura, prescrizione e uso non si applicano ai prodotti destinati all’esportazione, se etichettati come tali.

Riconoscimento degli stabilimenti e regime transitorio

Gli stabilimenti che fabbricano, immagazzinano, trasportano o immettono sul mercato tali prodotti devono essere riconosciuti dall’autorità competente, salvo le attività espressamente escluse (art. 13). È richiesto un sopralluogo iniziale per verificare la conformità al capo II. Gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della direttiva 90/167/CEE o altrimenti autorizzati possono continuare l’attività presentando entro il 28 luglio 2022 una dichiarazione di conformità; in difetto, il riconoscimento è sospeso (art. 15).

Prescrizione veterinaria: condizioni, contenuto e validità

La fornitura ai detentori di animali è subordinata alla prescrizione veterinaria, e per la fabbricazione mediante miscelatori in azienda occorre il possesso della prescrizione (art. 16). La prescrizione è rilasciata da un veterinario dopo esame clinico o altra valutazione adeguata, salvo deroghe per medicinali immunologici e, in taluni casi, antiparassitari; alcuni Stati membri possono mantenere un regime nazionale per professionisti diversi dai veterinari, esclusi però gli antimicrobici e i medicinali che richiedono diagnosi veterinaria. La prescrizione deve contenere le informazioni dell’allegato V, è conservata per cinque anni e ha durata limitata: fino a sei mesi per animali non destinati alla produzione di alimenti (diversi dagli animali da pelliccia), tre settimane per animali destinati alla produzione di alimenti e animali da pelliccia, e cinque giorni per mangimi con antimicrobici.

Regole di utilizzo presso gli animali

I mangimi medicati prescritti possono essere usati solo per gli animali indicati nella prescrizione e in conformità di essa (art. 17). I detentori devono prevenire la contaminazione incrociata, evitare l’uso di prodotti scaduti e garantire l’uso conforme agli antimicrobici, che non possono essere impiegati per profilassi. Per gli animali destinati alla produzione di alimenti devono essere rispettati il tempo di attesa e gli obblighi di registrazione, con conservazione dei registri per almeno cinque anni.

Raccolta o scarto di prodotti inutilizzati o scaduti

Gli Stati membri devono garantire sistemi adeguati per la raccolta o lo scarto dei mangimi medicati e prodotti intermedi scaduti o non utilizzati, anche quando siano stati consegnati in quantità eccedente rispetto al trattamento prescritto (art. 18). Devono inoltre consultare i portatori di interesse e rendere disponibili le informazioni sui punti di raccolta o scarto.

Deleghe alla Commissione e atti di esecuzione

La Commissione può modificare gli allegati I-V e fissare livelli massimi di contaminazione incrociata, metodi di analisi e ulteriori specificazioni tecniche tramite atti delegati (art. 19 e 7). La delega per gli artt. 7 e 19 dura cinque anni dal 27 gennaio 2019, è tacitamente prorogabile e può essere revocata da Parlamento o Consiglio (art. 20). La Commissione può adottare atti di esecuzione sui criteri di omogeneità e sul modello di prescrizione veterinaria, secondo la procedura d’esame del comitato permanente (art. 21, art. 6, par. 2, e art. 16, par. 12).

Sanzioni nazionali

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e adottare le misure necessarie per garantirne l’attuazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le norme nazionali e le successive modifiche devono essere notificate alla Commissione entro il 28 gennaio 2022 per la prima notifica (art. 22).

Modifica del regolamento (CE) n. 183/2005 e abrogazione

L’art. 5 del regolamento (CE) n. 183/2005 è modificato per coordinare il regime delle attività in azienda e l’applicazione dell’allegato II ai casi in cui si usino medicinali veterinari o prodotti intermedi ai sensi del regolamento (UE) 2019/4 (art. 23). La direttiva 90/167/CEE è abrogata e i suoi riferimenti si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI (art. 25).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 gennaio 2022; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 26).

Come è indicizzato

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