Regolamento (UE) 2018/1957
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin per polli da ingrasso. L’intervento consiste nell’aggiornamento del titolare dell’autorizzazione e nella revisione del tenore di microtracciante rosso da 11 g/kg a un intervallo compreso tra 4 e 11 g/kg. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA e ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. È inoltre introdotto un regime transitorio per le scorte già immesse o conformi alla disciplina precedente.
Modifica dei termini dell’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con aggiornamento del titolare dell’autorizzazione e della composizione del preparato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’autorizzazione, nell’Unione europea, del preparato di narasin e nicarbazin impiegato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. Riguarda i soggetti coinvolti nella commercializzazione e nell’uso dell’additivo, in particolare il titolare dell’autorizzazione, che viene aggiornato da Eli Lilly and Company Ltd a Elanco GmbH. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista una disciplina transitoria per le scorte esistenti conformi alla normativa precedente, che possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento.
Modifica dell’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi per polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 885/2010, che aveva autorizzato per dieci anni il preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. La modifica è adottata nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, in particolare ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e si fonda sulla valutazione tecnica dell’EFSA e sui dati presentati dal titolare dell’autorizzazione.
Contesto e motivazione della modifica
I considerando chiariscono che la Commissione ha esaminato due modifiche distinte dei termini dell’autorizzazione: da un lato, la revisione della composizione del preparato, con riduzione e flessibilizzazione del tenore di microtracciante rosso; dall’altro, l’aggiornamento del nome del titolare dell’autorizzazione, conseguente al trasferimento dei diritti di commercializzazione alla Elanco GmbH a decorrere dal 3 aprile 2018. La Commissione qualifica quest’ultima modifica come meramente amministrativa, dunque non richiedente una nuova valutazione scientifica.
Valutazione scientifica e conferma delle condizioni di autorizzazione
Secondo il parere EFSA del 18 ottobre 2016, la riduzione del tenore di microtracciante rosso da 11 g/kg a una gamma compresa tra 4 e 11 g/kg non incide sulle proprietà fisico-chimiche e biologiche dell’additivo. L’Autorità ha pertanto ritenuto valida anche per la nuova formulazione la precedente valutazione di sicurezza ed efficacia, senza necessità di prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. È stata inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione conclude che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 restano soddisfatte.
Modifiche apportate al regolamento (UE) n. 885/2010
L’articolo 1 del regolamento modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 885/2010 in due punti:
- il nome del titolare dell’autorizzazione è sostituito da "Elanco GmbH";
- nella colonna relativa a "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico", sotto la voce "Composizione dell’additivo" e in riferimento al "Microtracciante rosso", il tenore indicato come "11 g/kg" è sostituito da "4-11 g/kg".
Disciplina transitoria
Per evitare effetti immediati sulle giacenze già prodotte o commercializzate in conformità alla disciplina precedente, l’articolo 2 stabilisce che le scorte esistenti dell’additivo possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento. La scelta transitoria è giustificata espressamente dall’assenza di motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle nuove disposizioni.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolare dell’autorizzazione
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 885/2010, il nome del titolare dell’autorizzazione è sostituito da "Elanco GmbH" in luogo di "Eli Lilly and Company Ltd". La modifica è qualificata come di natura puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione dell’additivo.
Modifica della composizione del preparato
Nella voce relativa alla composizione dell’additivo, il tenore di "Microtracciante rosso" passa da "11 g/kg" a "4-11 g/kg". La Commissione recepisce la valutazione secondo cui tale modifica non incide sulle proprietà fisico-chimiche e biologiche dell’additivo e non altera la conclusione di sicurezza ed efficacia già espressa.
Base giuridica e condizioni di autorizzazione
La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama che, alla luce della valutazione effettuata, restano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.
Regime transitorio per le scorte esistenti
Le scorte esistenti dell’additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento. La disposizione risponde all’assenza di motivi di sicurezza che impongano effetti immediati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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