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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/5

Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e consolida il quadro UE sulle procedure centralizzate per i medicinali per uso umano, sulla farmacovigilanza, sulle variazioni delle autorizzazioni e sulle sanzioni per inadempimenti. Introduce una disciplina specifica per le autorizzazioni condizionate e per taluni medicinali destinati a esigenze mediche insoddisfatte, rafforza il ruolo dell’Agenzia europea per i medicinali e riallinea le deleghe alla Commissione agli articoli 290 e 291 TFUE. Vengono inoltre coordinati i meccanismi sanzionatori con il regolamento sui medicinali pediatrici e chiariti gli effetti transitori di vari atti attuativi.

Modifica il regime UE di autorizzazione, sorveglianza, farmacovigilanza, variazioni e sanzioni per i medicinali per uso umano, con adeguamenti connessi ai medicinali veterinari e ai medicinali pediatrici.

Ambito di applicazione

Si applica ai medicinali per uso umano autorizzati o valutati nell’Unione, in particolare nell’ambito del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE, nonché ai profili connessi ai medicinali veterinari e ai medicinali pediatrici tramite rinvii ai regolamenti (UE) 2019/6 e (CE) n. 1901/2006. Riguarda la Commissione, l’Agenzia europea per i medicinali, i comitati scientifici, gli Stati membri, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e le imprese che chiedono o detengono tali autorizzazioni. Alcune disposizioni si applicano dal 28 gennaio 2019 e altre dal 28 gennaio 2022; restano in vigore, fino ad abrogazione, diversi regolamenti attuativi e tariffari richiamati dal testo.

Regolamento (UE) 2019/5: modifica del quadro UE sui medicinali per uso umano, l’Agenzia europea per i medicinali e i regimi sanzionatori

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 726/2004, sulla direttiva 2001/83/CE e sul regolamento (CE) n. 1901/2006 per aggiornare la disciplina dell’autorizzazione, della sorveglianza e della farmacovigilanza dei medicinali per uso umano. Il testo si inserisce nel più ampio riassetto del diritto UE sui medicinali, tenendo conto dell’adozione del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, dell’esigenza di allineare le deleghe agli articoli 290 e 291 TFUE e della necessità di rafforzare strumenti di trasparenza, cooperazione scientifica e enforcement.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il quadro precedente sui medicinali veterinari è stato superato dal regolamento (UE) 2019/6, mentre per i medicinali per uso umano permane la necessità di mantenere e consolidare talune regole in materia di autorizzazioni, variazioni, tariffe e sanzioni. Il regolamento mira inoltre a rendere più coerente la disciplina delle autorizzazioni condizionate, delle variazioni dei termini delle autorizzazioni e delle sanzioni finanziarie, trasferendo nel testo di base elementi in precedenza contenuti in regolamenti attuativi separati.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda in via principale i medicinali per uso umano autorizzati a livello dell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE. Incide anche sulle attività dell’Agenzia europea per i medicinali, che svolge compiti relativi sia ai medicinali per uso umano sia a quelli veterinari, e sui medicinali pediatrici per effetto del coordinamento con il regolamento (CE) n. 1901/2006. Le nuove regole si applicano agli Stati membri, alla Commissione, all’Agenzia, ai comitati scientifici e ai titolari o richiedenti autorizzazioni all’immissione in commercio.

Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004

Il testo riscrive l’oggetto del regolamento, precisando che esso istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e disciplina l’Agenzia europea per i medicinali. Vengono aggiornati i riferimenti istituzionali e terminologici, sostituendo, tra l’altro, "Comunità" con "Unione".

L’articolo 3 viene modificato per chiarire il perimetro della procedura centralizzata: un medicinale non compreso nell’allegato I può essere autorizzato dall’Unione se contiene una sostanza attiva non autorizzata nell’Unione al 20 maggio 2004 oppure se il richiedente dimostra un’innovazione significativa o l’interesse per la salute dei pazienti a livello UE. Viene inoltre adeguata la disciplina dei medicinali generici autorizzabili a livello nazionale ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

L’articolo 10 viene modificato prevedendo che la Commissione adotti la decisione definitiva con atto di esecuzione entro 15 giorni dal parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano. La disciplina delle procedure attuative viene anch’essa affidata ad atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

Autorizzazioni soggette a obblighi specifici

Una delle innovazioni centrali è l’introduzione dell’articolo 14-bis, dedicato alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate prima della presentazione di dati clinici dettagliati. Tale regime si applica, in casi debitamente giustificati, per rispondere a esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti e riguarda medicinali destinati a trattare, prevenire o diagnosticare malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali. In situazioni di emergenza, l’autorizzazione può essere concessa anche in assenza di dati preclinici o farmaceutici completi.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 14-bis sono subordinate a obblighi specifici, annualmente riesaminati dall’Agenzia. Il titolare deve completare gli studi in corso o avviarne di nuovi per confermare il rapporto rischio/beneficio favorevole. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo devono indicare chiaramente che l’autorizzazione è stata rilasciata con obblighi specifici. La durata iniziale è di un anno, rinnovabile; una volta adempiuti gli obblighi, la Commissione può rilasciare un’autorizzazione valida cinque anni, rinnovabile secondo le regole ordinarie.

La Commissione riceve anche un potere delegato per specificare le categorie di medicinali ammissibili e le procedure e i requisiti di rilascio e rinnovo di tali autorizzazioni.

Variazioni e trasferimento delle autorizzazioni

L’articolo 16-bis disciplina la classificazione delle variazioni in base al rischio per la salute pubblica e al potenziale impatto su qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Le procedure di esame devono essere proporzionate al rischio: da un lato, l’approvazione preventiva con valutazione scientifica completa; dall’altro, l’attuazione immediata con successiva notifica all’Agenzia. Alla Commissione è attribuito il potere di specificare, con atti delegati, le categorie di variazioni e le procedure di esame.

L’articolo 16-ter stabilisce che l’autorizzazione all’immissione in commercio può essere trasferita a un nuovo titolare e che il trasferimento non costituisce variazione. Esso richiede tuttavia la preventiva approvazione della Commissione su domanda presentata all’Agenzia. Anche qui la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per fissare le relative procedure.

Misure correttive e controllo delle autorizzazioni condizionate

L’articolo 20-bis prevede una procedura specifica per i casi di inadempimento degli obblighi imposti nell’ambito delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 14-bis. Se l’Agenzia conclude che il titolare non ha rispettato tali obblighi, ne informa la Commissione, che può adottare una decisione di modifica, sospensione o revoca seguendo la procedura dell’articolo 10.

Ruolo dell’Agenzia europea per i medicinali

L’articolo 55 ribadisce l’istituzione dell’Agenzia europea per i medicinali e ne precisa la missione di coordinamento delle risorse scientifiche degli Stati membri per la valutazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinari. Il testo rafforza e dettaglia in modo significativo le funzioni dell’Agenzia all’articolo 57.

Tra i compiti principali figurano la valutazione scientifica dei medicinali soggetti a procedure dell’Unione, la pubblicazione delle relazioni di valutazione e delle informazioni di prodotto, il coordinamento del monitoraggio dei medicinali autorizzati, la raccolta e diffusione dei dati sugli effetti collaterali, l’informazione al pubblico attraverso un portale web europeo dei medicinali, l’assistenza agli operatori sanitari e il supporto scientifico alle imprese. L’Agenzia deve inoltre coordinare il controllo delle buone pratiche di fabbricazione, di laboratorio e cliniche, registrare le autorizzazioni rilasciate a livello UE, assistere gli Stati membri e l’Unione nella comunicazione di informazioni ai professionisti e al pubblico, contribuire a relazioni congiunte su antimicrobici e resistenza antimicrobica almeno ogni tre anni e fornire consulenza scientifica sulle prove necessarie a dimostrare qualità, sicurezza ed efficacia.

La banca dati sui medicinali deve contenere il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo e le informazioni di etichettatura; inizialmente riguarda i medicinali autorizzati ai sensi del regolamento e quelli autorizzati in base al capo 4 del titolo III della direttiva 2001/83/CE, per poi estendersi a tutti i medicinali per uso umano autorizzati nell’Unione.

Governance, comitati e indipendenza scientifica

Gli articoli 61 e 62 ridisegnano la composizione e il funzionamento del comitato per i medicinali per uso umano. Ogni Stato membro nomina un membro titolare e un supplente per un mandato di tre anni rinnovabile; il comitato può inoltre cooptare fino a cinque membri supplementari con competenze scientifiche specifiche. Il direttore esecutivo dell’Agenzia e i rappresentanti della Commissione possono partecipare a tutte le riunioni dei comitati, dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici.

Le valutazioni devono fondarsi sulle risorse scientifiche disponibili nelle autorità nazionali competenti, che devono garantire il livello scientifico e l’indipendenza dei lavori. Gli Stati membri non possono impartire istruzioni incompatibili con i compiti assegnati ai membri del comitato e agli esperti. L’obiettivo è raggiungere il consenso scientifico; in mancanza, il parere riporta la posizione della maggioranza e le eventuali posizioni divergenti con le relative motivazioni.

Trasparenza, pareri scientifici e partecipazione degli stakeholder

Il regolamento rafforza la trasparenza delle informazioni normative, scientifiche e tecniche non riservate. L’articolo 80 prevede che il consiglio d’amministrazione adotti regole per garantire l’accessibilità al pubblico delle informazioni relative all’autorizzazione e alla sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinari.

I comitati e i gruppi consultivi scientifici possono instaurare contatti consultivi con le parti interessate, in particolare organizzazioni di pazienti e associazioni di operatori sanitari. Inoltre, l’Agenzia deve predisporre strutture amministrative e procedure per sviluppare la consulenza alle imprese, inclusa quella sull’uso di nuove metodologie e nuovi strumenti nella ricerca e sviluppo.

Sanzioni pecuniarie e responsabilità nel gruppo economico

L’articolo 84-bis costituisce il nuovo fulcro del sistema sanzionatorio. La Commissione può irrogare ammende o penalità di mora periodiche ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio in caso di mancato rispetto degli obblighi elencati nell’allegato II. In presenza di specifiche previsioni negli atti delegati, le sanzioni possono essere imposte anche a entità giuridiche diverse dal titolare, purché facciano parte dello stesso soggetto economico e abbiano esercitato un’influenza determinante, partecipato all’inadempimento o potuto evitarlo.

Le sanzioni devono rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. L’ammenda non può superare il 5% del fatturato nell’Unione del titolare nell’esercizio contabile precedente; la penalità di mora giornaliera non può superare il 2,5% del fatturato medio giornaliero nell’Unione nello stesso esercizio. La Commissione può cooperare con le autorità nazionali competenti e avvalersi delle risorse dell’Agenzia. Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate in forma sommaria, con tutela dei segreti commerciali, e sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea con piena giurisdizione di merito.

L’allegato II elenca gli obblighi rilevanti, tra cui la completezza delle informazioni nelle domande di autorizzazione, il rispetto delle condizioni autorizzative, l’aggiornamento del prodotto, gli obblighi di farmacovigilanza, la comunicazione dei dati di commercializzazione, gli studi di sicurezza ed efficacia post-autorizzazione e gli obblighi pediatrci previsti dal regolamento (CE) n. 1901/2006.

Tariffe e finanza dell’Agenzia

L’articolo 67 individua le entrate dell’Agenzia: contributo dell’Unione, contributi di paesi terzi partecipanti, tariffe e oneri pagati dalle imprese e sovvenzioni UE per ricerca e assistenza. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono riesaminare, se necessario, il livello del contributo dell’Unione tenendo conto dei fabbisogni e delle tariffe. L’articolo 86-bis impone alla Commissione il riesame entro il 2019 del quadro tariffario dell’Agenzia, con eventuali proposte legislative e attenzione ai rischi di fluttuazione delle entrate generate dalle tariffe.

Modifiche alla direttiva 2001/83/CE

La direttiva viene allineata alla nuova disciplina delle variazioni. Viene introdotta la definizione di "variazione o variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio" e vengono riscritti i paragrafi dell’articolo 23-ter, che classifica le variazioni in base al rischio e alla rilevanza del loro impatto, attribuendo alla Commissione un potere delegato per categorizzazione e procedure. È prevista altresì la possibilità di presentare un’unica domanda per modifiche identiche relative a più autorizzazioni, e resta ferma una clausola transitoria per taluni medicinali autorizzati solo a livello nazionale prima del 1° gennaio 1998.

Modifiche al regolamento (CE) n. 1901/2006 e raccordo sanzionatorio

L’articolo 49 del regolamento pediatrico viene modificato per consentire alla Commissione di imporre, per i medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi richiamati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 726/2004, secondo la procedura dell’articolo 84-bis. Il sistema sanzionatorio dei medicinali pediatrici viene così reso coerente con quello delle autorizzazioni centralizzate.

Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo

L’articolo 4 stabilisce che i regolamenti (CE) n. 2141/96, n. 2049/2005, n. 507/2006 e n. 658/2007 restano in vigore fino ad abrogazione. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1234/2008 continua ad applicarsi, salvo abrogazione, ai medicinali per uso umano rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE, salvo esclusioni specifiche.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Diverse disposizioni si applicano dal 28 gennaio 2019, mentre altre decorrono dal 28 gennaio 2022, in particolare quelle più organiche relative alla struttura del regolamento, alle procedure dell’Agenzia e al nuovo assetto istituzionale.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004

Aggiorna il titolo, sostituendo i riferimenti a "Comunità" con "Unione" e adegua varie definizioni e rinvii istituzionali. Ridefinisce l’oggetto del regolamento come istituzione di procedure dell’Unione per autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, oltre all’istituzione dell’Agenzia europea per i medicinali.

Ambito della procedura centralizzata

Riformula l’articolo 3, paragrafo 2, prevedendo che un medicinale non incluso nell’allegato I possa ottenere l’autorizzazione dell’Unione se contiene una sostanza attiva non autorizzata nell’Unione al 20 maggio 2004 oppure se il richiedente dimostra un’innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o tecnico o l’interesse per la salute dei pazienti a livello UE.

Autorizzazioni e decisione della Commissione

Adegua l’articolo 10 prevedendo che la Commissione adotti la decisione definitiva mediante atti di esecuzione entro 15 giorni dal parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano, secondo la procedura d’esame dell’articolo 87, paragrafo 2.

Studi di efficacia post-autorizzazione

Conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per individuare le situazioni in cui possono essere richiesti studi sull’efficacia dopo l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 1.

Validità dell’autorizzazione ordinaria

L’autorizzazione all’immissione in commercio ha durata di cinque anni, fatti salvi i casi disciplinati dall’articolo 14-bis.

Autorizzazione condizionata per esigenze mediche insoddisfatte

Introducendo l’articolo 14-bis, consente il rilascio, in casi debitamente giustificati, di autorizzazioni prima della presentazione di dati clinici dettagliati per medicinali destinati a malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, o in emergenza anche senza dati preclinici o farmaceutici completi. L’autorizzazione è subordinata a obblighi specifici, ha validità di un anno rinnovabile e può diventare un’autorizzazione quinquennale una volta adempiuti gli obblighi.

Variazioni e trasferimento delle autorizzazioni

Introduce gli articoli 16-bis e 16-ter: le variazioni sono classificate in base al rischio e al potenziale impatto su qualità, sicurezza ed efficacia, con procedure proporzionate; il trasferimento dell’autorizzazione a un nuovo titolare non è considerato variazione ed è soggetto ad approvazione preventiva della Commissione su domanda presentata all’Agenzia.

Sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni condizionate

Con l’articolo 20-bis prevede che, se il titolare di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 14-bis non ottempera agli obblighi, l’Agenzia ne informa la Commissione, che può modificare, sospendere o revocare l’autorizzazione secondo la procedura dell’articolo 10.

Ruolo e funzioni dell’Agenzia europea per i medicinali

Riorganizza gli articoli dedicati all’Agenzia, confermandone la responsabilità di coordinare le risorse scientifiche degli Stati membri per valutazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinari. Amplia e dettaglia le funzioni dell’Agenzia in materia di valutazione scientifica, monitoraggio, raccolta dati sugli effetti avversi, informazione al pubblico, supporto alle imprese, cooperazione internazionale, controllo della qualità e contributo alle relazioni su antimicrobici e resistenza antimicrobica.

Governance, comitati e consulenza scientifica

Riforma composizione e funzionamento del comitato per i medicinali per uso umano, dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici. Prevede nomine triennali, possibilità di membri cooptati, partecipazione del direttore esecutivo e della Commissione alle riunioni, obblighi di indipendenza e coordinamento scientifico, nonché poteri consultivi dell’Agenzia verso le imprese, inclusa la consulenza su nuove metodologie e nuovi strumenti di ricerca e sviluppo.

Trasparenza, banca dati e relazioni al pubblico

Rafforza l’accessibilità pubblica delle informazioni non riservate, prevede una banca dati europea sui medicinali per uso umano con riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglietto illustrativo ed etichettatura, e impone la pubblicazione di informazioni comprensibili e aggiornate.

Sanzioni pecuniarie e responsabilità nel gruppo economico

Introduce l’articolo 84-bis, che consente alla Commissione di irrogare ammende o penalità di mora per inosservanza degli obblighi elencati nell’allegato II. In determinate condizioni e se previsto dagli atti delegati, le sanzioni possono colpire anche entità giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione che facciano parte dello stesso soggetto economico.

Limiti quantitativi delle sanzioni

L’ammenda non può superare il 5% del fatturato nell’Unione del titolare nell’esercizio precedente; la penalità di mora giornaliera non può superare il 2,5% del fatturato medio giornaliero nell’Unione nello stesso esercizio.

Tariffe e finanziamento dell’Agenzia

L’Agenzia si finanzia mediante contributo UE, contributi di paesi terzi partecipanti, tariffe pagate dalle imprese, oneri per altri servizi e sovvenzioni UE per ricerca e assistenza. La Commissione deve riesaminare entro il 2019 il quadro normativo delle tariffe spettanti all’Agenzia, tenendo conto dei rischi derivanti dalle fluttuazioni delle entrate tariffarie.

Modifiche alla direttiva 2001/83/CE

Allinea la disciplina delle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio, introduce la definizione di "variazione", conferma la classificazione per rischio e attribuisce alla Commissione poteri delegati per categorie e procedure. Aggiorna anche il regime delle deleghe della Commissione e consente, per alcuni casi, l’uso di una domanda unica per modifiche identiche su più autorizzazioni.

Modifiche al regolamento (CE) n. 1901/2006

Coordina il regime sanzionatorio per i medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, rinviando alla procedura dell’articolo 84-bis e all’elenco degli obblighi di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 726/2004.

Disposizioni transitorie e abrogazioni implicite

Stabilisce che vari regolamenti attuativi e tariffari restano in vigore fino ad abrogazione, tra cui i regolamenti (CE) n. 2141/96, 2049/2005, 507/2006 e 658/2007; inoltre il regolamento (CE) n. 1234/2008 continua ad applicarsi ai medicinali per uso umano rientranti nel campo di applicazione della disciplina richiamata, salvo esclusioni specifiche.

Come è indicizzato

Materiefarmacifarmacovigilanzadiritto sanitarioprocedimento amministrativo uesanzioni amministrative

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