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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/330

Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna gli elenchi del regolamento (UE) n. 649/2012 per allinearli agli sviluppi normativi dell'Unione e alle decisioni delle convenzioni di Rotterdam e di Stoccolma. Introduce o modifica le voci relative a diverse sostanze vietate o fortemente limitate nell'UE, tra cui vari pesticidi, i composti di tributilstagno, le paraffine clorurate a catena corta e talune sostanze contenenti mercurio. L'obiettivo è riflettere correttamente gli obblighi di procedura PIC, i divieti di esportazione e le restrizioni applicabili. Le modifiche decorrono dal 1° maggio 2019.

Modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, aggiornando gli elenchi di sostanze soggette a notifica, restrizioni o divieti di esportazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici e alle autorità competenti coinvolti nell'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose nell'Unione europea, nonché alle sostanze e miscele elencate negli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012. Incide in particolare su pesticidi, composti di tributilstagno, paraffine clorurate a catena corta e miscele/composti del mercurio. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° maggio 2019.

Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle sostanze chimiche pericolose

Il regolamento delegato (UE) 2019/330 aggiorna il quadro UE sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, modificando gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012. L'intervento serve ad allineare la normativa europea alle decisioni della convenzione di Rotterdam e della convenzione di Stoccolma, nonché agli sviluppi del diritto UE in materia di pesticidi, biocidi, REACH e mercurio.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la procedura di previo assenso informato (PIC) prevista dalla convenzione di Rotterdam. La Commissione rileva che diverse sostanze sono state vietate, non approvate o non rinnovate nell'Unione per l'uso come pesticidi, mentre altre sono state inserite nelle liste internazionali soggette a PIC o a divieto di esportazione. Ne deriva la necessità di aggiornare gli elenchi del regolamento 649/2012 per garantire coerenza tra disciplina interna e obblighi internazionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose e le autorità nazionali competenti incaricate dei controlli e della gestione delle notifiche. Incide sulle sostanze elencate negli allegati del regolamento 649/2012, in particolare su pesticidi, composti di tributilstagno, paraffine clorurate a catena corta e sostanze/ miscele contenenti mercurio. Le modifiche si applicano direttamente negli Stati membri dal 1° maggio 2019.

Aggiornamenti dell'allegato I: sostanze soggette a notifica o restrizioni

L'allegato I viene modificato per riflettere le variazioni di status normativo delle sostanze. Nella parte 1 sono aggiornate o aggiunte voci per:

  • carbofurano;
  • composti di tributilstagno;
  • triclorfon;
  • amitrolo;
  • beta-cipermetrina;
  • DPX KE 459 (flflupirsulfuron metile);
  • fipronil;
  • iprodione;
  • isoproturon;
  • linuron;
  • maneb;
  • orthosulfamuron;
  • picoxystrobin;
  • triasulfuron.

La parte 2 viene coerentemente aggiornata: carbofurano e triclorfon sono soppressi e reintrodotti come nuove voci con le relative limitazioni d'impiego; sono inoltre inserite le altre sostanze sopra elencate. Il regolamento precisa per alcune di esse la limitazione d'impiego nella categoria "pesticidi" e, per fipronil e isoproturon, richiama il fatto che permangono profili autorizzativi particolari in altri strumenti UE, pur restando di fatto vietati o fortemente limitati come pesticidi.

Tributilstagno: estensione alla categoria industriale

La voce dei composti di tributilstagno viene riscritta nell'allegato I per includere anche la categoria d'uso industriale, oltre a quella pesticida. La modifica recepisce la decisione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam del 2017 e si applica ai seguenti composti:

  • ossido di tributilstagno;
  • fluoruro di tributilstagno;
  • metacrilato di tributilstagno;
  • benzoato di tributilstagno;
  • cloruro di tributilstagno;
  • linoleato di tributilstagno;
  • naftenato di tributilstagno.

Aggiornamenti della parte 3 dell'allegato I: sostanze soggette alla procedura PIC

Nella parte 3 dell'allegato I sono allineate le iscrizioni con la convenzione di Rotterdam. Sono aggiunti:

  • carbofurano, come pesticida;
  • triclorfon, come pesticida;
  • paraffine clorurate a catena corta, come sostanza di uso industriale.

Inoltre, la voce relativa ai composti di tributilstagno è sostituita per riflettere l'estensione della disciplina anche alla categoria industriale.

Divieti di esportazione: allegato V e paraffine clorurate a catena corta

L'allegato V viene modificato per inserire le paraffine clorurate a catena corta nella parte 1, che riguarda le sostanze o articoli soggetti a divieto di esportazione. Il regolamento riporta i dati identificativi della sostanza: N. CE 287-476-5, N. CAS 85535-84-8 e codice NC 3824 99 92.

Disciplina del mercurio nella parte 2 dell'allegato V

La parte 2 dell'allegato V è sostituita integralmente per coordinare il divieto di esportazione con il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Il testo elenca:

  • saponi cosmetici contenenti mercurio;
  • mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe, con tenore di mercurio almeno pari al 95 % in peso;
  • specifici composti del mercurio, salvo esportazione per attività di ricerca o analisi di laboratorio;
  • tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze e tutti i composti del mercurio non altrimenti contemplati, se l'esportazione è finalizzata al recupero del mercurio metallico.

Sono espressamente richiamati, tra gli altri, il solfato di mercurio(I), il tiocianato di mercurio(II) e lo ioduro di mercurio(I).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2019. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 649/2012

L'allegato I è modificato per inserire o aggiornare le sostanze soggette a disciplina nell'esportazione/importazione. Nella parte 1 vengono aggiornate o aggiunte voci per carbofurano, composti di tributilstagno, triclorfon, amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), fipronil, iprodione, isoproturon, linuron, maneb, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Nella parte 2 sono soppressi carbofurano e triclorfon e sono aggiunte le medesime sostanze con indicazione delle categorie e delle limitazioni d'impiego. Nella parte 3 sono aggiornati i composti di tributilstagno e sono aggiunti carbofurano, triclorfon e paraffine clorurate a catena corta.

Adeguamento alla convenzione di Rotterdam

Le modifiche recepiscono le decisioni della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam dell'ottava riunione (24 aprile-5 maggio 2017), che ha iscritto carbofurano, triclorfon e paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III della convenzione, rendendoli soggetti alla procedura PIC. Il regolamento allinea quindi gli allegati I del regolamento 649/2012 a tali nuove iscrizioni e agli effetti normativi nel diritto UE.

Pesticidi vietati o non rinnovati nell'Unione

Sono inserite nell'allegato I, parti 1 e 2, sostanze per le quali l'uso come pesticida è vietato o soggetto a forti restrizioni nell'Unione a seguito di provvedimenti adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009: amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flflupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron; inoltre isoproturon, maneb e fipronil sono richiamati per effetto della mancata approvazione o del mancato rinnovo/decadenza dell'approvazione. Per alcune sostanze, come fipronil e isoproturon, il regolamento segnala che permangono autorizzazioni limitate in altri contesti normativi, ma che i loro usi come pesticidi sono in pratica vietati o gravemente limitati.

Tributilstagno e ampliamento della categoria d'uso

La voce relativa ai composti di tributilstagno viene riscritta nell'allegato I per riflettere l'iscrizione nella convenzione di Rotterdam anche per la categoria d'uso industriale, oltre a quella pesticida già presente. L'aggiornamento include specificamente ossido di tributilstagno, fluoruro di tributilstagno, metacrilato di tributilstagno, benzoato di tributilstagno, cloruro di tributilstagno, linoleato di tributilstagno e naftenato di tributilstagno.

Paraffine clorurate a catena corta e convenzione di Stoccolma

Le paraffine clorurate a catena corta sono aggiunte all'allegato V, parte 1, poiché la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma le ha incluse nell'allegato A della convenzione. Esse risultano quindi soggette a divieto di esportazione secondo il regime del regolamento 649/2012 e sono identificate con N. CE 287-476-5, N. CAS 85535-84-8 e codice NC 3824 99 92.

Divieti di esportazione e disciplina del mercurio

La parte 2 dell'allegato V viene sostituita per coordinare il divieto di esportazione relativo al mercurio con il regolamento (UE) 2017/852. Sono disciplinati: saponi cosmetici contenenti mercurio; mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe, con tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso; specifici composti del mercurio, salvo esportazione per ricerca o analisi di laboratorio; e tutte le miscele/composti di mercurio non rientranti nelle voci precedenti se l'esportazione è finalizzata al recupero del mercurio metallico. Sono espressamente compresi, tra gli altri, solfato di mercurio(I), tiocianato di mercurio(II) e ioduro di mercurio(I).

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2019.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimiche pericoloseambientecommercio internazionalepesticidiinquinanti organici persistenti

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