Regolamento (UE) 2019/330
Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi del regolamento (UE) n. 649/2012 per allinearli agli sviluppi normativi dell'Unione e alle decisioni delle convenzioni di Rotterdam e di Stoccolma. Introduce o modifica le voci relative a diverse sostanze vietate o fortemente limitate nell'UE, tra cui vari pesticidi, i composti di tributilstagno, le paraffine clorurate a catena corta e talune sostanze contenenti mercurio. L'obiettivo è riflettere correttamente gli obblighi di procedura PIC, i divieti di esportazione e le restrizioni applicabili. Le modifiche decorrono dal 1° maggio 2019.
Modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, aggiornando gli elenchi di sostanze soggette a notifica, restrizioni o divieti di esportazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e alle autorità competenti coinvolti nell'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose nell'Unione europea, nonché alle sostanze e miscele elencate negli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012. Incide in particolare su pesticidi, composti di tributilstagno, paraffine clorurate a catena corta e miscele/composti del mercurio. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° maggio 2019.
Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle sostanze chimiche pericolose
Il regolamento delegato (UE) 2019/330 aggiorna il quadro UE sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, modificando gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012. L'intervento serve ad allineare la normativa europea alle decisioni della convenzione di Rotterdam e della convenzione di Stoccolma, nonché agli sviluppi del diritto UE in materia di pesticidi, biocidi, REACH e mercurio.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la procedura di previo assenso informato (PIC) prevista dalla convenzione di Rotterdam. La Commissione rileva che diverse sostanze sono state vietate, non approvate o non rinnovate nell'Unione per l'uso come pesticidi, mentre altre sono state inserite nelle liste internazionali soggette a PIC o a divieto di esportazione. Ne deriva la necessità di aggiornare gli elenchi del regolamento 649/2012 per garantire coerenza tra disciplina interna e obblighi internazionali.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose e le autorità nazionali competenti incaricate dei controlli e della gestione delle notifiche. Incide sulle sostanze elencate negli allegati del regolamento 649/2012, in particolare su pesticidi, composti di tributilstagno, paraffine clorurate a catena corta e sostanze/ miscele contenenti mercurio. Le modifiche si applicano direttamente negli Stati membri dal 1° maggio 2019.
Aggiornamenti dell'allegato I: sostanze soggette a notifica o restrizioni
L'allegato I viene modificato per riflettere le variazioni di status normativo delle sostanze. Nella parte 1 sono aggiornate o aggiunte voci per:
- carbofurano;
- composti di tributilstagno;
- triclorfon;
- amitrolo;
- beta-cipermetrina;
- DPX KE 459 (flflupirsulfuron metile);
- fipronil;
- iprodione;
- isoproturon;
- linuron;
- maneb;
- orthosulfamuron;
- picoxystrobin;
- triasulfuron.
La parte 2 viene coerentemente aggiornata: carbofurano e triclorfon sono soppressi e reintrodotti come nuove voci con le relative limitazioni d'impiego; sono inoltre inserite le altre sostanze sopra elencate. Il regolamento precisa per alcune di esse la limitazione d'impiego nella categoria "pesticidi" e, per fipronil e isoproturon, richiama il fatto che permangono profili autorizzativi particolari in altri strumenti UE, pur restando di fatto vietati o fortemente limitati come pesticidi.
Tributilstagno: estensione alla categoria industriale
La voce dei composti di tributilstagno viene riscritta nell'allegato I per includere anche la categoria d'uso industriale, oltre a quella pesticida. La modifica recepisce la decisione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam del 2017 e si applica ai seguenti composti:
- ossido di tributilstagno;
- fluoruro di tributilstagno;
- metacrilato di tributilstagno;
- benzoato di tributilstagno;
- cloruro di tributilstagno;
- linoleato di tributilstagno;
- naftenato di tributilstagno.
Aggiornamenti della parte 3 dell'allegato I: sostanze soggette alla procedura PIC
Nella parte 3 dell'allegato I sono allineate le iscrizioni con la convenzione di Rotterdam. Sono aggiunti:
- carbofurano, come pesticida;
- triclorfon, come pesticida;
- paraffine clorurate a catena corta, come sostanza di uso industriale.
Inoltre, la voce relativa ai composti di tributilstagno è sostituita per riflettere l'estensione della disciplina anche alla categoria industriale.
Divieti di esportazione: allegato V e paraffine clorurate a catena corta
L'allegato V viene modificato per inserire le paraffine clorurate a catena corta nella parte 1, che riguarda le sostanze o articoli soggetti a divieto di esportazione. Il regolamento riporta i dati identificativi della sostanza: N. CE 287-476-5, N. CAS 85535-84-8 e codice NC 3824 99 92.
Disciplina del mercurio nella parte 2 dell'allegato V
La parte 2 dell'allegato V è sostituita integralmente per coordinare il divieto di esportazione con il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Il testo elenca:
- saponi cosmetici contenenti mercurio;
- mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe, con tenore di mercurio almeno pari al 95 % in peso;
- specifici composti del mercurio, salvo esportazione per attività di ricerca o analisi di laboratorio;
- tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze e tutti i composti del mercurio non altrimenti contemplati, se l'esportazione è finalizzata al recupero del mercurio metallico.
Sono espressamente richiamati, tra gli altri, il solfato di mercurio(I), il tiocianato di mercurio(II) e lo ioduro di mercurio(I).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2019. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 649/2012
L'allegato I è modificato per inserire o aggiornare le sostanze soggette a disciplina nell'esportazione/importazione. Nella parte 1 vengono aggiornate o aggiunte voci per carbofurano, composti di tributilstagno, triclorfon, amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), fipronil, iprodione, isoproturon, linuron, maneb, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Nella parte 2 sono soppressi carbofurano e triclorfon e sono aggiunte le medesime sostanze con indicazione delle categorie e delle limitazioni d'impiego. Nella parte 3 sono aggiornati i composti di tributilstagno e sono aggiunti carbofurano, triclorfon e paraffine clorurate a catena corta.
Adeguamento alla convenzione di Rotterdam
Le modifiche recepiscono le decisioni della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam dell'ottava riunione (24 aprile-5 maggio 2017), che ha iscritto carbofurano, triclorfon e paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III della convenzione, rendendoli soggetti alla procedura PIC. Il regolamento allinea quindi gli allegati I del regolamento 649/2012 a tali nuove iscrizioni e agli effetti normativi nel diritto UE.
Pesticidi vietati o non rinnovati nell'Unione
Sono inserite nell'allegato I, parti 1 e 2, sostanze per le quali l'uso come pesticida è vietato o soggetto a forti restrizioni nell'Unione a seguito di provvedimenti adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009: amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flflupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron; inoltre isoproturon, maneb e fipronil sono richiamati per effetto della mancata approvazione o del mancato rinnovo/decadenza dell'approvazione. Per alcune sostanze, come fipronil e isoproturon, il regolamento segnala che permangono autorizzazioni limitate in altri contesti normativi, ma che i loro usi come pesticidi sono in pratica vietati o gravemente limitati.
Tributilstagno e ampliamento della categoria d'uso
La voce relativa ai composti di tributilstagno viene riscritta nell'allegato I per riflettere l'iscrizione nella convenzione di Rotterdam anche per la categoria d'uso industriale, oltre a quella pesticida già presente. L'aggiornamento include specificamente ossido di tributilstagno, fluoruro di tributilstagno, metacrilato di tributilstagno, benzoato di tributilstagno, cloruro di tributilstagno, linoleato di tributilstagno e naftenato di tributilstagno.
Paraffine clorurate a catena corta e convenzione di Stoccolma
Le paraffine clorurate a catena corta sono aggiunte all'allegato V, parte 1, poiché la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma le ha incluse nell'allegato A della convenzione. Esse risultano quindi soggette a divieto di esportazione secondo il regime del regolamento 649/2012 e sono identificate con N. CE 287-476-5, N. CAS 85535-84-8 e codice NC 3824 99 92.
Divieti di esportazione e disciplina del mercurio
La parte 2 dell'allegato V viene sostituita per coordinare il divieto di esportazione relativo al mercurio con il regolamento (UE) 2017/852. Sono disciplinati: saponi cosmetici contenenti mercurio; mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe, con tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso; specifici composti del mercurio, salvo esportazione per ricerca o analisi di laboratorio; e tutte le miscele/composti di mercurio non rientranti nelle voci precedenti se l'esportazione è finalizzata al recupero del mercurio metallico. Sono espressamente compresi, tra gli altri, solfato di mercurio(I), tiocianato di mercurio(II) e ioduro di mercurio(I).
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2019.
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