Regolamento (UE) 2019/2
Regolamento (UE) 2019/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 1008/2008, modificando la disciplina del wet lease nel trasporto aereo. La finalità è consentire che i limiti temporali previsti dal diritto UE possano essere derogati quando un accordo internazionale di wet lease concluso dall’Unione preveda regole diverse. La modifica è connessa, in particolare, all’accordo sui trasporti aerei UE-USA e mira all’allineamento con gli obblighi internazionali, senza realizzare una revisione generale della disciplina dei servizi aerei.
Modifica limitata del regolamento (CE) n. 1008/2008 per consentire deroghe ai limiti temporali del wet lease quando previste da accordi internazionali di wet lease conclusi dall’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti di wet lease nel settore del trasporto aereo, in particolare ai casi in cui un vettore dell’Unione utilizzi aeromobili immatricolati in paesi terzi sulla base di un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall’Unione. La modifica opera nell’ambito del regolamento (CE) n. 1008/2008 e incide sulla disciplina dei servizi aerei nella Comunità/Unione. È rilevante solo per gli accordi internazionali di wet lease fondati su un accordo sui trasporti aerei di cui l’Unione è parte e sottoscritti prima del 1o gennaio 2008; il testo non introduce un regime generale nuovo, ma un’eccezione mirata agli obblighi internazionali pertinenti.
Modifica del regime del wet lease nel regolamento (CE) n. 1008/2008
Il regolamento (UE) 2019/2 apporta una modifica puntuale alla disciplina UE sui servizi aerei, intervenendo sull’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008. La ratio è di allineare il diritto dell’Unione agli obblighi derivanti da specifici accordi internazionali di wet lease, in particolare nel contesto dell’accordo sui trasporti aerei UE-USA.
Contesto e finalità della modifica
I considerando spiegano che il regolamento (CE) n. 1008/2008 già consente contratti di leasing, in particolare di wet lease, di aeromobili immatricolati in paesi terzi, ma solo in circostanze eccezionali, per periodi limitati e a condizioni di sicurezza equivalenti a quelle previste dal diritto UE e nazionale. L’Unione e gli Stati Uniti hanno concluso l’accordo sui trasporti aerei (ATA), sottoscritto il 25 aprile 2007 e modificato dal protocollo del 24 giugno 2010, il quale prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Le discussioni svoltesi nell’ambito del comitato misto hanno evidenziato l’utilità di un accordo specifico sul wet lease, capace di precisare meglio il quadro convenzionale e di rendere più flessibili i limiti temporali attualmente previsti dal diritto UE.
Ambito materiale della modifica
La modifica non riscrive l’intera disciplina del wet lease, ma incide solo sulla clausola che disciplina i casi nei quali un vettore dell’Unione può ricorrere a contratti di wet lease con vettori di paesi terzi. La nuova formulazione consente che, qualora esista un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall’Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui l’Unione è parte e firmato prima del 1o gennaio 2008, possano prevalere disposizioni diverse rispetto a quelle ordinarie del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Rapporto con gli accordi internazionali
Il regolamento si limita espressamente all’allineamento del regolamento (CE) n. 1008/2008 con gli obblighi internazionali pertinenti. Il considerando rileva che il contratto internazionale di wet lease dovrebbe prevedere diritti e obblighi reciproci per le due parti e fondarsi sull’accordo sui trasporti aerei in vigore. In questo modo, la disciplina UE resta il quadro generale, ma lascia spazio alle specifiche pattuizioni internazionali nei casi espressamente contemplati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga ai limiti temporali del wet lease
All’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, la frase introduttiva è sostituita per stabilire che, salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall’Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l’Unione e sottoscritto prima del 1o gennaio 2008, si applica una delle condizioni previste dalla norma. La modifica introduce quindi una clausola di prevalenza degli accordi internazionali specificamente indicati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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