Regolamento (UE) 2019/6
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma integralmente il quadro UE sui medicinali veterinari, sostituendo la direttiva 2001/82/CE con norme direttamente applicabili e armonizzate. Introduce procedure di autorizzazione centralizzata, nazionale, decentrata, di mutuo riconoscimento e di riconoscimento successivo, rafforza i requisiti su qualità, sicurezza, efficacia e ambiente, e dedica una disciplina molto dettagliata agli antimicrobici per contrastare la resistenza antimicrobica. Completa il sistema con regole su etichettatura, prescrizione, vendita a distanza, farmacovigilanza, fabbricazione, distribuzione, controlli e sanzioni, prevedendo anche banche dati UE e un’articolata governance tra Commissione, Agenzia e Stati membri.
Disciplina unitaria dell’Unione sui medicinali veterinari: autorizzazione, fabbricazione, distribuzione, prescrizione, impiego, farmacovigilanza, controlli e sanzioni, abrogando la direttiva 2001/82/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari preparati industrialmente o con processo industriale e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione, nonché ad alcune categorie con applicazione estesa o parziale (sostanze attive usate come materiali di partenza, medicinali veterinari immunologici inattivati di specifiche unità epidemiologiche, medicinali omeopatici registrati per talune disposizioni, sostanze anaboliche/antinfettive/antiparassitarie/ormonal i/stupefacenti/psicotrope per il capo VII, formule magistrali e officinali, e alcune norme su antimicrobici e commercio parallelo). Non si applica, tra l’altro, ai medicinali veterinari non sottoposti a processo industriale, ai radiofarmaci veterinari, agli additivi per mangimi, ai mangimi medicati e prodotti intermedi, né ai medicinali destinati a ricerca e sviluppo; restano salve specifiche misure nazionali per stupefacenti e psicotropi e le norme di altri atti UE in caso di conflitto. È territorialmente applicabile in tutti gli Stati membri e, come testo rilevante ai fini SEE, anche nello Spazio economico europeo; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 28 gennaio 2022, con talune disposizioni transitorie e obblighi anticipati per atti delegati/di esecuzione.
Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari
Il regolamento sostituisce il precedente regime armonizzato fondato sulla direttiva 2001/82/CE, con l’obiettivo di creare un quadro direttamente applicabile, più semplice e più coerente per l’intero ciclo di vita dei medicinali veterinari. La riforma mira a favorire il mercato interno e la disponibilità dei medicinali, mantenendo un elevato livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell’ambiente, con particolare attenzione al contenimento della resistenza antimicrobica.
Finalità e struttura generale
Il testo disciplina in modo unitario immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita al dettaglio, impiego, farmacovigilanza, controlli, ispezioni e sanzioni. La disciplina è costruita su definizioni molto dettagliate e su una ripartizione funzionale dei compiti tra Commissione, Agenzia europea per i medicinali, Stati membri, comitato scientifico e gruppo di coordinamento.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 delimita l’applicazione ai medicinali veterinari preparati industrialmente o con processo industriale e destinati all’immissione sul mercato. Alcune norme si estendono anche alle sostanze attive, ai medicinali immunologici inattivati di specifiche unità epidemiologiche e ai medicinali omeopatici registrati; altre regole si applicano a formule magistrali e officinali, nonché a sostanze con proprietà anaboliche, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali, stupefacenti o psicotrope per il capo VII. Sono esclusi, tra gli altri, i prodotti non industriali, i radiofarmaci, gli additivi per mangimi, i mangimi medicati e i prodotti intermedi, i medicinali per ricerca e sviluppo e, in parte, i medicinali omeopatici registrati. In caso di conflitto con il regolamento sui biocidi o con quello sugli additivi per mangimi, prevale il presente regolamento.
Autorizzazione all’immissione in commercio
Nessun medicinale veterinario può essere immesso sul mercato senza autorizzazione. L’autorizzazione è, di regola, a tempo indeterminato e viene rilasciata solo a soggetti stabiliti nell’Unione. Per i medicinali destinati a specie animali da produzione alimentare, l’autorizzazione è subordinata alla liceità delle sostanze farmacologicamente attive ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009.
Le domande si presentano per via elettronica e devono contenere la documentazione tecnica e regolatoria indicata negli allegati, comprese le informazioni sul sistema di farmacovigilanza. La domanda è verificata preliminarmente in termini di completezza e validità; se incompleta, il richiedente è invitato a integrare la documentazione entro un termine fissato, altrimenti la domanda si considera ritirata. Le lingue dell’etichetta, del foglietto illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto sono quelle ufficiali dello Stato membro interessato, salvo diversa scelta nazionale.
Esame, valutazione e classificazione
L’autorità competente o l’Agenzia valuta la qualità, la sicurezza e l’efficacia e formula una conclusione sul rapporto beneficio/rischio. Le sperimentazioni cliniche sono soggette ad approvazione nazionale e devono rispettare la buona pratica clinica VICH. La relazione o il parere finale includono, in caso positivo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, le condizioni d’uso e il testo dell’etichettatura; in caso negativo, contengono le ragioni del diniego.
Il regolamento classifica come soggetti a prescrizione veterinaria, tra gli altri, i medicinali contenenti stupefacenti o psicotropi, quelli destinati ad animali da produzione alimentare, gli antimicrobici, i medicinali che richiedono diagnosi preventiva, quelli per eutanasia, quelli con principio attivo autorizzato da meno di cinque anni, gli immunologici e quelli con sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agoniste. Sono previste condizioni limitate per la classificazione come non soggetti a prescrizione.
Regimi semplificati: generici, ibridi, dati bibliografici, consenso informato
Il regolamento prevede vie documentali semplificate per medicinali generici, ibridi, in associazione e per le domande basate sul consenso informato o sui dati bibliografici. I medicinali generici beneficiano della rinuncia ai dati di sicurezza ed efficacia se bioequivalenza e requisiti di forma/composizione sono dimostrati e se il periodo di protezione è scaduto o sta per scadere. I medicinali ibridi richiedono studi ulteriori quando vi siano differenze rispetto al riferimento. Le domande basate su uso veterinario consolidato possono fondarsi su bibliografia scientifica e sull’esperienza post-marketing, purché l’uso consolidato nell’Unione duri almeno dieci anni.
Mercati limitati e circostanze eccezionali
Per medicinali destinati a mercati limitati o per rispondere a circostanze eccezionali connesse a salute pubblica o sanità animale, il regolamento consente autorizzazioni basate su dossier incompleti, purché il beneficio superi il rischio connesso alla mancanza di dati. Tali autorizzazioni sono inizialmente temporanee, sottoposte a riesame periodico e possono diventare illimitate quando siano forniti i dati mancanti. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve indicare chiaramente che la valutazione è stata condotta con requisiti adattati.
Protezione dei dati e innovazione
La documentazione tecnica non può essere usata da altri richiedenti prima della scadenza dei periodi di protezione, salvo consenso scritto. I periodi variano in funzione della specie e della categoria del medicinale: 10, 14 o 18 anni, con proroghe in presenza di specie aggiuntive o di nuove indicazioni. Il regolamento tutela così gli investimenti in ricerca e innovazione, ma consente anche la concorrenza dopo il decorso dei periodi protetti. L’articolo 41 chiarisce che le prove necessarie ai fini di una domanda generica non violano brevetti o certificati di protezione supplementare.
Procedure autorizzative: centralizzata, nazionale, decentrata e mutuo riconoscimento
La procedura centralizzata è valida in tutta l’Unione ed è obbligatoria per alcune categorie, come medicinali biotecnologici, prodotti con nuove sostanze attive, medicinali innovativi e taluni biologici ingegnerizzati. Il parere dell’Agenzia è normalmente reso entro 210 giorni, con possibile accelerazione a 150 giorni per medicinali di particolare interesse. Per i medicinali non soggetti a procedura centralizzata restano la procedura nazionale, quella decentrata e il mutuo riconoscimento, con un forte ruolo del gruppo di coordinamento per risolvere le obiezioni fondate su un grave rischio potenziale.
Etichettatura, foglietto illustrativo e confezionamento
Gli articoli 10-17 stabiliscono un regime molto dettagliato ma tendenzialmente semplificato: il confezionamento primario e quello esterno devono contenere solo le informazioni essenziali, con possibilità di usare pittogrammi, abbreviazioni e codici identificativi armonizzati. Il foglietto illustrativo deve essere chiaro, leggibile e intelligibile, ma può essere sostituito o integrato dal confezionamento in alcuni casi. Sono previste regole particolari per confezioni di piccole dimensioni, per medicinali omeopatici e per l’aggiunta, su base nazionale, di codici di identificazione.
Antimicrobici e resistenza antimicrobica
Uno dei nuclei centrali del regolamento è la lotta alla resistenza antimicrobica. Gli antimicrobici non possono essere usati per promuovere la crescita o aumentare la produttività e il loro uso profilattico e metafilattico è fortemente limitato. Il regolamento consente alla Commissione di riservare taluni antimicrobici all’uso umano o di limitarne l’impiego veterinario; gli Stati membri possono adottare ulteriori restrizioni nazionali, purché proporzionate e giustificate. Le domande per medicinali antimicrobici devono contenere dati specifici sul rischio di resistenza e sugli eventuali effetti su salute pubblica, sanità animale e ambiente.
Farmacovigilanza e banche dati
Il regolamento istituisce un sistema UE di farmacovigilanza basato su collaborazione tra Stati membri, Commissione, Agenzia e titolari delle autorizzazioni. Sono oggetto di segnalazione non solo gli eventi avversi negli animali, ma anche la mancanza di efficacia, gli incidenti ambientali, le reazioni nell’uomo esposto e i casi di residui superiori ai limiti. La banca dati di farmacovigilanza, interconnessa con la banca dati dei medicinali, consente a pubblico e autorità di accedere a informazioni aggregate e trasparenti; i titolari sono tenuti a registrare e aggiornare i dati, ad attivare processi di gestione dei segnali e, se necessario, a chiedere variazioni dell’autorizzazione.
Fabbricazione, importazione, distribuzione e controlli di qualità
La fabbricazione e l’importazione richiedono autorizzazione; i titolari devono rispettare la buona pratica di fabbricazione, disporre di una persona qualificata, conservare registrazioni e assicurare controlli sui lotti. Regole analoghe valgono per la distribuzione all’ingrosso, che richiede autorizzazione valida in tutta l’Unione, sistema di tracciabilità e audit annuali. Sono previsti certificati di buona pratica di fabbricazione, banche dati di fabbricazione/distribuzione e controlli specifici sulle sostanze attive. I medicinali importati da paesi terzi devono rispettare prescrizioni equivalenti o riconosciute come tali.
Fornitura al pubblico, vendita a distanza e prescrizione veterinaria
La vendita al dettaglio è in larga parte rimessa alle discipline nazionali, ma il regolamento armonizza alcuni aspetti essenziali e consente la vendita a distanza dei medicinali non soggetti a prescrizione in tutta l’Unione, oltre a regole nazionali eventuali per i medicinali soggetti a prescrizione. È previsto un logo comune UE per identificare i siti legali e una rete di siti web nazionali e dell’Agenzia. Le prescrizioni veterinarie devono contenere elementi minimi obbligatori; per gli antimicrobici la prescrizione ha validità di cinque giorni e l’uso è subordinato a rigorose condizioni, specie per metafilassi e profilassi.
Uso in deroga, specie alimentari ed equini
Gli articoli 112-116 prevedono regole di cascading e deroghe per quando non esistono medicinali autorizzati idonei. Per animali non destinati alla produzione alimentare, per specie terrestri e acquatiche da produzione alimentare e per gli equini, il veterinario può ricorrere, in ordine progressivo, ad altre specialità veterinarie, a medicinali per uso umano o a formulazioni estemporanee, nel rispetto di criteri rigorosi e di tempi di attesa calcolati con formule specifiche. Le specie acquatiche beneficiano di una disciplina dedicata, compreso un elenco di sostanze ammissibili da adottare entro cinque anni dal 28 gennaio 2022.
Pubblicità
La pubblicità è consentita solo per medicinali autorizzati o registrati e deve essere coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto. È vietata la pubblicità ingannevole o che presenti il medicinale come mangime o biocida. Per i soggetti a prescrizione la promozione è limitata a veterinari e operatori autorizzati; per gli antimicrobici la distribuzione a fini promozionali è vietata. Gli Stati membri possono introdurre procedure nazionali di attuazione e, in casi specifici, autorizzare campagne informative su immunologici rivolte agli allevatori professionisti.
Sanzioni e responsabilità
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento. Per i titolari di autorizzazioni centralizzate, la Commissione può imporre sanzioni pecuniarie fino al 5 % del fatturato UE, oltre a penalità di mora fino al 2,5 % del fatturato medio giornaliero, con procedure garantiste e controllo giurisdizionale pieno della Corte di giustizia. Sono altresì previste restrizioni temporanee di sicurezza, sospensione o revoca delle autorizzazioni e divieti di fornitura quando il rapporto beneficio/rischio non sia più positivo o vi siano rischi per salute pubblica, sanità animale o ambiente.
Governance, atti delegati e disposizioni finali
Il regolamento attribuisce alla Commissione numerosi poteri delegati e di esecuzione, con termini specifici e controlli del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono istituiti il comitato per i medicinali veterinari presso l’Agenzia, il gruppo di coordinamento per mutuo riconoscimento e procedure decentrate e il comitato permanente per i medicinali veterinari. La direttiva 2001/82/CE è abrogata; le autorizzazioni già esistenti sono, in linea di principio, conservate e ricondotte al nuovo quadro, con disciplina transitoria che consente la commercializzazione dei prodotti già immessi sul mercato fino al 29 gennaio 2027 anche se non conformi alle nuove regole. Il regolamento si applica dal 28 gennaio 2022.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e ambito
L’articolo 1 stabilisce norme su immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego. L’articolo 2 delimita l’ambito soggettivo e oggettivo, con specifiche inclusioni, deroghe e esclusioni; l’articolo 3 disciplina il conflitto con il regolamento (UE) n. 528/2012 e con il regolamento (CE) n. 1831/2003, prevedendo la prevalenza del presente regolamento in caso di conflitto. L’articolo 4 contiene le definizioni chiave, tra cui medicinale veterinario, antimicrobico, metafilassi, profilassi, farmacovigilanza, tempo di attesa, commercio all’ingrosso, commercio parallelo e medicinali veterinari per terapie innovative.
Autorizzazione all’immissione in commercio
L’articolo 5 prevede che un medicinale veterinario possa essere immesso sul mercato solo previa autorizzazione, rilasciata dall’autorità competente o dalla Commissione, e che l’autorizzazione sia in linea di principio a tempo indeterminato. Sono previste condizioni speciali per animali da compagnia e restrizioni per medicinali destinati a specie alimentari, specie in relazione alle sostanze farmacologicamente attive consentite dal regolamento (CE) n. 470/2009. L’articolo 6 disciplina la presentazione elettronica delle domande e i controlli di completezza; l’articolo 7 regola la lingua dell’etichettatura e del foglietto illustrativo.
Fascicolo di domanda e requisiti documentali
L’articolo 8 indica la documentazione da presentare, comprensiva di informazioni dell’allegato I, documentazione tecnica dell’allegato II e sintesi del sistema di farmacovigilanza; per antimicrobici, medicinali per animali da produzione alimentare e prodotti OGM sono richieste informazioni supplementari. L’articolo 9 disciplina le sperimentazioni cliniche, con approvazione nazionale, termine di 60 giorni e obbligo di conformità alle linee guida VICH. Sono inoltre previste regole specifiche per etichettatura, foglietto illustrativo, formati e contenuti minimi degli imballaggi (articoli 10-17).
Domande semplificate e regimi speciali
Gli articoli 18-22 disciplinano medicinali generici, ibridi, in associazione, domande basate su consenso informato e su dati bibliografici. Gli articoli 23-27 prevedono autorizzazioni per mercati limitati e in circostanze eccezionali, con durate specifiche di 5 anni e 1 anno e possibilità di riesame e conversione in autorizzazione illimitata se vengono prodotti i dati mancanti. L’articolo 41 tutela l’attività di prova rispetto ai diritti di brevetto e certificati di protezione supplementare.
Procedura di valutazione e rilascio/rigetto
Gli articoli 28-37 regolano l’esame della domanda, le richieste di campioni, la verifica dei fabbricanti extra-UE, le informazioni supplementari, il ritiro della domanda, l’esito favorevole o sfavorevole, la classificazione dei medicinali soggetti o non soggetti a prescrizione e i casi di diniego. Per gli antimicrobici, l’autorizzazione può essere negata anche se riservati a determinate infezioni umane; la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione per i criteri di designazione e per gli elenchi degli antimicrobici riservati all’uomo.
Protezione della documentazione tecnica
Gli articoli 38-41 disciplinano la non utilizzabilità da parte di terzi della documentazione tecnica, salvo scadenza dei periodi di protezione o lettera di accesso. I termini sono di 10 anni per diversi animali da reddito e da compagnia, 14 anni per taluni antimicrobici e per altre specie, e 18 anni per le api; sono previste proroghe per nuove specie e protezioni aggiuntive per nuovi residui o innovazioni che riducano la resistenza antimicrobica o migliorino il rapporto beneficio/rischio.
Procedure autorizzative centralizzata, nazionale, decentrata e mutuo riconoscimento
Gli articoli 42-45 disciplinano la procedura centralizzata, valida in tutta l’Unione, obbligatoria per specifiche categorie tra cui prodotti biotecnologici, medicinali per crescita/produttività, nuovi principi attivi, biologici ingegnerizzati e terapie innovative; il parere dell’Agenzia è reso entro 210 giorni, riducibili a 150 giorni in caso di procedura accelerata. Gli articoli 46-47 disciplinano l’autorizzazione nazionale; gli articoli 48-50 la procedura decentrata; gli articoli 51-54 il mutuo riconoscimento e il riconoscimento successivo, con ruolo centrale del gruppo di coordinamento e della procedura di revisione in caso di obiezioni per grave rischio potenziale.
Banche dati dell’Unione e accesso alle informazioni
Gli articoli 55-56 istituiscono la banca dati dei medicinali dell’Unione, con informazioni su autorizzazioni, riassunti, foglietti illustrativi, relazioni di valutazione, siti di fabbricazione, vendite e disponibilità; è previsto accesso differenziato per autorità, titolari e pubblico. Gli articoli 74-75 istituiscono e regolano la banca dati di farmacovigilanza, mentre gli articoli 91 e 154 disciplinano anche la banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso e il relativo avvio entro il 28 gennaio 2022.
Farmacovigilanza e gestione dei segnali
Gli articoli 73-81 impongono un sistema UE di farmacovigilanza, con obbligo di segnalare eventi avversi, raccolta e registrazione nelle banche dati, figura del responsabile qualificato, processi di gestione dei segnali e possibilità di chiedere studi post-autorizzazione. Sono previsti obblighi di registrazione annuale dei risultati del signal management, accesso pubblico a dati aggregati e coordinamento tra Stati membri, Commissione, Agenzia e titolari. L’articolo 80 consente la delega di compiti tra autorità competenti.
Restrizioni temporanee, sospensione, revoca e divieti
Gli articoli 129-134 prevedono misure urgenti in caso di rischio per salute pubblica, sanità animale o ambiente, inclusi limiti alla fornitura, all’uso e sospensione dell’autorizzazione. Sono disciplinate la sospensione o revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio, della distribuzione all’ingrosso e della fabbricazione, nonché il divieto di fornitura e ritiro dal mercato. L’articolo 135 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; l’articolo 136 attribuisce alla Commissione il potere di imporre ammende e penalità di mora ai titolari di autorizzazioni centralizzate, fino al 5 % del fatturato UE e al 2,5 % del fatturato medio giornaliero.
Antimicrobici e contrasto all’antimicrobial resistance
Gli articoli 34, 36, 37, 42, 57, 73, 77, 81, 107 e 118 costruiscono una disciplina molto rigorosa sugli antimicrobici. Sono vietati uso come promotori della crescita e, salvo eccezioni rigorose, l’uso profilattico e metafilattico; la Commissione può individuare antimicrobici riservati all’uomo o limitati nel veterinario, tenendo conto di pareri scientifici dell’Agenzia, EFSA e altre agenzie. Gli Stati membri possono adottare misure più restrittive, purché proporzionate e giustificate.
Fabbricazione, importazione, distribuzione all’ingrosso e sostanze attive
Gli articoli 88-98 richiedono autorizzazione per fabbricare o importare medicinali veterinari, prevedono ispezione preventiva del sito, obblighi della persona qualificata per il rilascio dei lotti, certificati di buona pratica di fabbricazione, registrazione di importatori/fabbricanti/distributori di sostanze attive e banche dati dedicate. Gli articoli 99-102 regolano la distribuzione all’ingrosso e il commercio parallelo, con autorizzazione valida in tutta l’Unione, obblighi di tracciabilità, audit delle scorte e requisiti specifici per il commercio parallelo.
Vendita al dettaglio, vendita a distanza e prescrizioni veterinarie
Gli articoli 103-105 disciplinano la vendita al dettaglio, con regole nazionali salvo armonizzazione specifica, obblighi di registrazione per medicinali soggetti a prescrizione e possibilità di vendita a distanza dei medicinali non soggetti a prescrizione in tutta l’Unione. È previsto un logo comune UE, siti web nazionali dedicati e, in alcuni Stati membri, la possibilità di vendita a distanza anche per medicinali soggetti a prescrizione entro un sistema sicuro. L’articolo 105 contiene requisiti stringenti per la prescrizione veterinaria, incluse diagnosi clinica, contenuto minimo della prescrizione e validità di 5 giorni per antimicrobici.
Impiego, uso in deroga e specie alimentari
Gli articoli 106-118 regolano l’uso dei medicinali secondo i termini dell’autorizzazione e prevedono deroghe per trattamenti in assenza di prodotti autorizzati, sia per animali non destinati alla produzione di alimenti sia per specie terrestri e acquatiche da produzione alimentare. Sono fissati criteri per il tempo di attesa, inclusi parametri specifici per carni, latte, uova, specie acquatiche e, per le api, una valutazione caso per caso; è prevista anche una lista di sostanze utilizzabili nelle specie acquatiche, da adottarsi entro cinque anni dal 28 gennaio 2022. L’articolo 117 impone sistemi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di medicinali veterinari.
Pubblicità
Gli articoli 119-122 fissano limiti severi alla pubblicità: solo medicinali autorizzati o registrati possono essere pubblicizzati; la pubblicità non deve essere ingannevole, né presentare il prodotto come mangime o biocida, né indurre a uso scorretto. La pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione è limitata a veterinari e soggetti autorizzati, con eccezioni ristrette per taluni immunologici verso allevatori professionisti. Sono vietati incentivi indebiti e, per gli antimicrobici, anche campioni promozionali.
Controlli, ispezioni, audit e verifiche di qualità
Gli articoli 123-128 attribuiscono alle autorità competenti ampi poteri di controllo su tutti gli operatori della filiera, con ispezioni anche senza preavviso e audit della Commissione sugli Stati membri. Sono previsti controlli specifici di farmacovigilanza, verifiche sulla qualità dei lotti, controlli sui vaccini e sui medicinali immunologici, inclusa la possibilità di ripetere prove di laboratorio su campioni e di richiedere documentazione aggiuntiva. Le registrazioni devono essere conservate per periodi determinati e rese disponibili alle autorità.
Rete di regolamentazione e governance
Gli articoli 137-144 definiscono il ruolo delle autorità competenti nazionali, del comitato per i medicinali veterinari dell’Agenzia e del gruppo di coordinamento per le procedure decentrate e di mutuo riconoscimento. Il comitato scientifico svolge compiti di valutazione, consulenza, farmacovigilanza e armonizzazione; il gruppo di coordinamento gestisce obiezioni, armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e raccomandazioni su classificazione e gestione dei segnali.
Atti delegati, esecuzione, protezione dati e disposizioni finali
Gli articoli 145-148 disciplinano comitologia, delega di poteri alla Commissione, adozione di atti di esecuzione e protezione dei dati personali, con applicazione del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725. Gli articoli 149-160 abrogano la direttiva 2001/82/CE, regolano il coordinamento con altri atti, le disposizioni transitorie per domande e autorizzazioni esistenti, la sopravvivenza temporanea dei prodotti già immessi sul mercato fino al 29 gennaio 2027 e l’entrata in vigore/applicazione dal 28 gennaio 2022.
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