Cassazione Civile, Ordinanza n. 31233/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per IVA, IRPEG e IRAP relative all'anno d'imposta 2013, negando i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire delle agevolazioni previste dalla L. n. 398/1991. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistenti i requisiti agevolativi. In Cassazione l'Ufficio proponeva due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, per avere la CTR affermato apoditticamente i presupposti del regime agevolato senza considerare gli elementi contrari emersi in verifica; (2) violazione degli artt. 148, comma 8, TUIR, 25, comma 3, L. n. 133/1999 e 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto l'esenzione/regime agevolato pur in assenza di prova, gravante sul contribuente, del rispetto degli adempimenti documentali e dichiarativi richiesti dalla normativa.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197/2022, attestando di avere comunicato la scelta all'Agenzia e di avere pagato l'intero importo dovuto in un'unica soluzione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022 e dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, sia perché la definizione agevolata comporta una pronuncia di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, sia perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato come parametro, insieme all'art. 132 c.p.c., ai fini della censura di motivazione apparente; non è stata però effettuata una valutazione nel merito dei motivi per intervenuta estinzione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Evocato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente o perplessa della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicati come norme processuali di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 148, comma 8, TUIR
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle condizioni normative per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.
art. 25, comma 3, L. 133/1999
Richiamato dal ricorrente quale fonte degli adempimenti documentali e dichiarativi necessari per il beneficio fiscale.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere che l'onere della prova del rispetto dei requisiti e degli adempimenti agevolativi gravasse sulla contribuente.
art. 1, commi 186-202, L. 197/2022
Fondamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte applica la disciplina ritenendo perfezionata la definizione e dunque estinto il giudizio.
art. 1, comma 186, L. 197/2022
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
Consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, anche in Cassazione, a domanda del soggetto legittimato.
art. 1, comma 197, L. 197/2022
"... il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
Prevede gli adempimenti procedurali per ottenere la sospensione e perfezionare la definizione agevolata.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
La Corte lo richiama quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.
art. 46 d.lgs. 546/1992
Richiamato come ulteriore base normativa per l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ritenuto non applicabile perché la decisione è di estinzione, non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, e perché la ricorrente è amministrazione dello Stato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Citate in via analogica, come precedente disciplina di definizione agevolata delle liti tributarie.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando regolarmente attivata e documentata con il pagamento dovuto nei termini previsti, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinare i motivi di ricorso.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; di conseguenza non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.
- La disciplina sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e di stretta interpretazione; non può essere estesa a fattispecie non espressamente previste.
- Quando la parte ricorrente è un'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non opera comunque l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.
- rami[
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