Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3799/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In sostanza la condanna, basata sulla presunta omissione della denuncia di trasferimento, è stata cancellata poiché è stato accertato che Andreoli aveva effettivamente presentato la denuncia che indicava le stesse armi e il nuovo domicilio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Andreoli era stato condannato dal GUP di Teramo, a seguito di giudizio abbreviato, per le contravvenzioni previste dagli artt. 17, 38 e 221 del R.d. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), in relazione all'art. 58 del R.d. 6 maggio 1940 n. 635, per non avere comunicato il trasferimento delle armi e delle munizioni dalla sua abitazione in Atri (via Salara del Pero, 2) al nuovo domicilio in Silvi Marina (via Bari, 21). Il ricorso in Cassazione deduceva (1) vizio di motivazione per omessa valutazione della denuncia presentata il 17/08/2020 (documento che, secondo la difesa, attestava il trasferimento e l'elenco delle armi) e (2) violazione di legge per aver ritenuto la denuncia del 2020 non conforme ai parametri formali, quando lo stesso modulo identico era stato ritenuto regolare nel 2016. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità per mancata allegazione dei documenti richiamati nel ricorso (principio di autosufficienza). La Corte ha però ritenuto il ricorso leggibile e fondato, ritenendo che la denuncia del 17/08/2020 riportasse l'elenco delle stesse armi e indicasse il nuovo indirizzo, per cui l'obbligo di denuncia del trasferimento era stato adempiuto.

Norme richiamate

  • R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Le norme disciplinano l'obbligo di denuncia e le contravvenzioni relative alla detenzione di armi e munizioni; la contestazione originaria riguardava l'omessa comunicazione del luogo di detenzione

  • R.d. 6 maggio 1940, n. 635

    Richiamato in relazione alle norme del TULPS come riferimento normativo collegato all'obbligo di comunicazione del trasferimento delle armi

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Art. 606 lett. e) invocato per vizio di motivazione; lett. b) per presunta violazione di legge, ossia i profili di legittimità dedotti in cassazione

  • Disp. att. cod. proc. pen.

    Rilevata nella discussione il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (onere di indicare e allegare gli atti ritenuti travisati), sebbene la Corte abbia consentito l'esame alla luce anche del diritto di accesso alla giustizia

  • Disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come base per la motivazione sintetica dell'esame dei motivi in cassazione (limitazione nell'illustrazione dei motivi conforme alle disposizioni procedurali)

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito (e successive proroghe)

    art. 23 e successive proroghe

    Riferito alla possibilità di trattazione scritta del processo per le parti, modalità processuali applicate nella trattazione del ricorso

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    art. 6 (giurisprudenza CEDU richiamata)

    Il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) è stato richiamato per giustificare l'esame del ricorso nonostante la contestata mancata allegazione dei documenti, quando il contenuto del ricorso permette di comprendere le doglianze

Massime di principio

  • La denuncia del trasferimento di armi deve essere espressa e contenere l'indicazione delle armi e del nuovo indirizzo; se il modulo compilato riporta l'elenco e il nuovo domicilio, l'obbligo è adempiuto anche se si utilizza lo stesso modello usato in precedenza
  • Il trasferimento di armi va denunciato anche se avviene entro la stessa circoscrizione di competenza dell'ufficio di pubblica sicurezza, perché l'Autorità deve avere certezza del luogo di detenzione per eventuali controlli
  • In Cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso (obbligo di indicare e, di norma, allegare gli atti contestati); la mancata allegazione può portare all'inammissibilità, salvo che il contenuto del ricorso sia sufficientemente leggibile e comprensibile, anche alla luce del diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU)
  • Se si contesta una violazione formale relativa a un modulo amministrativo, è utile conservare e produrre copia della modulistica e delle ricevute, nonché indicare esplicitamente quali voci del modulo si ritengono insufficienti o conformi
  • Per evitare contestazioni è consigliabile compilare la denuncia di trasferimento in modo chiaro e specifico, elencando singolarmente le armi e le munizioni trasferite e indicando il nuovo indirizzo, e conservare prova della presentazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.