Sentenza n. 248/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2801/2025, resa tra le parti, pubblicata il 22 dicembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 622/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia n. 2801/2025, relativa alla revoca del nulla osta all'ingresso e alle successive note prefettizie
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il provvedimento prefettizio del 3 aprile 2024, di revoca del nulla osta all'ingresso, e aveva respinto i motivi aggiunti contro due successive note prefettizie. In primo grado erano stati dedotti: la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, sostenendo che tale comunicazione avrebbe consentito di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; la violazione di legge, l'eccesso di potere e della circolare ministeriale n. 3836/2007, poiché l'ingresso era avvenuto regolarmente e la mancata stipula del contratto di soggiorno sarebbe dipesa dall'indisponibilità e dal comportamento omissivo del datore di lavoro. In appello è stata contestata l'erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e sono stati riproposti i motivi di primo grado.
La decisione
L'appello è stato accolto limitatamente alla questione processuale. Il CGARS ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR, poiché il provvedimento originario di revoca del nulla osta non era stato superato dalle successive note prefettizie, aventi natura endoprocedimentale. Tuttavia, esaminando il merito, ha respinto il ricorso introduttivo: non vi è stata violazione procedimentale, perché la Prefettura aveva inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 al soggetto richiedente, ossia al datore di lavoro, e il lavoratore non aveva indicato come avrebbe potuto ovviare alle carenze riferibili al richiedente, emerse per l'insufficiente capacità economica dell'impresa. Il provvedimento denominato revoca è stato qualificato più correttamente come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, non riconducibile alla revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ed è stato ritenuto legittimo in ragione dell'insufficiente capacità economica del datore di lavoro. Il lavoratore straniero non può utilizzare il permesso per attesa occupazione per eludere la disciplina sui flussi, che prevede una procedura eccezionale con verifiche posticipate. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché le note impugnate erano mere comunicazioni informali endoprocedimentali e non provvedimenti lesivi. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità quando il destinatario sostanziale non dimostra quale apporto partecipativo avrebbe potuto fornire; nel caso concreto, la comunicazione rilevante era stata indirizzata al datore di lavoro richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto inviato al soggetto richiedente, individuato nel datore di lavoro, è stato ritenuto idoneo a escludere la violazione procedimentale dedotta dal lavoratore straniero.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il provvedimento denominato revoca non è stato qualificato come revoca discrezionale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione, ma come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007
La possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione non consente di eludere la disciplina sui flussi quando il nulla osta è venuto meno per l'insufficiente capacità economica del datore di lavoro.
Circolare ministeriale n. 3836/2007
La disciplina richiamata non impedisce la revoca o decadenza del nulla osta quando risulti insufficiente la capacità economica del datore di lavoro.
Massime di principio
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta sostituzione dell'atto impugnato è erronea quando il provvedimento originario conserva autonoma efficacia lesiva e gli atti successivi hanno natura meramente endoprocedimentale.
- Nel procedimento relativo al nulla osta all'ingresso per lavoro, il datore di lavoro che presenta la richiesta è il soggetto destinatario del preavviso di rigetto; il lavoratore straniero deve indicare quale specifico apporto avrebbe potuto fornire per superare carenze riferibili al richiedente, altrimenti non può utilmente dedurre la violazione del contraddittorio procedimentale.
- Il provvedimento denominato revoca del nulla osta può essere qualificato come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria quando consegue all'accertamento dell'insufficiente capacità economica del datore di lavoro, anziché a una rivalutazione discrezionale dell'interesse pubblico ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
- Il lavoratore straniero non può ottenere o utilizzare un permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di eludere la disciplina sui flussi quando il nulla osta è venuto meno per l'insufficiente capacità economica del datore di lavoro, anche se l'ingresso nel territorio nazionale è avvenuto regolarmente.
- Le comunicazioni informali e gli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività non sono direttamente impugnabili per difetto di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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