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Ordinanza

Ordinanza n. 1844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio sfavorevole fondato su precedenti penali e denunce non definiti con condanne, già impugnato davanti al TAR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il provvedimento amministrativo contestato menzionava un arresto per inadempimento dell’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale e due denunce, senza che tali vicende avessero dato luogo a condanne penali. La Prefettura non avrebbe svolto un’autonoma valutazione dei fatti sottostanti né dei relativi procedimenti penali. Inoltre, la denuncia più recente risaliva a dieci anni prima dell’adozione del provvedimento. L’appellante ha quindi contestato, in sostanza, l’insufficienza dell’istruttoria e della valutazione attuale della propria condotta, deducendo l’illegittimità del provvedimento e della sentenza di primo grado. Ha inoltre allegato il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dalla possibile perdita del posto di lavoro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che non sembrassero sussistere i presupposti per considerare attualmente censurabile la condotta dell’appellante, poiché l’Amministrazione si era limitata a richiamare precedenti non sfociati in condanne, senza autonoma valutazione dei fatti e dei procedimenti penali, e considerando che la denuncia più recente risaliva a dieci anni prima. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, individuato nel danno grave e irreparabile potenzialmente derivante dalla perdita del posto di lavoro. Per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR e del provvedimento impugnato in primo grado, ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione di merito è stata fissata al 29 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale proposta in appello contro l’efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il richiamo amministrativo a arresti o denunce non seguiti da condanna non è sufficiente, di per sé, a fondare una valutazione sfavorevole, quando l’Amministrazione non esamini autonomamente i fatti sottostanti e l’esito dei relativi procedimenti.
  • La legittimità di una valutazione amministrativa fondata su precedenti o denunce richiede una considerazione concreta e attuale della condotta dell’interessato; la significativa risalenza temporale degli episodi può escludere, a un primo sommario esame, l’attualità della loro rilevanza.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, il pericolo di perdita del posto di lavoro può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e dell’atto amministrativo impugnato.
  • La sospensione cautelare dell’atto può essere disposta non solo per paralizzarne temporaneamente gli effetti, ma anche ai fini del riesame della posizione dell’interessato da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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