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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7579/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nei confronti dell'indagato per il reato richiamato all'art. 270 quinquies cod. pen. Il decreto aveva disposto ricerca e sequestro di dispositivi informatici e documentazione relativa a rapporti finanziari e di supporto con organizzazioni terroristiche. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente l'interesse dell'indagato all'impugnazione nonostante la restituzione dei supporti (per via della copia forense), e aveva dichiarato nullo il decreto per carenza di motivazione: il P.M. si era limitato a indicare la norma incriminatrice senza descrivere la condotta, gli elementi indizianti o il nesso di pertinenzialità tra beni e reato, rendendo impossibile verificare il fumus commissi delicti e la finalità probatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del P.M. infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse viziato da nullità per mancanza della motivazione richiesta: occorre indicare, pur sinteticamente, i fatti specifici, gli indizi acquisiti e la finalità probatoria che giustificano la sottrazione dei beni all'indagato e il loro sequestro. La semplice indicazione dell'articolo di legge come titolo di reato è insufficiente. Pur essendo il materiale stato esaminato dal consulente tecnico e successivamente restituito, la Corte ha condiviso che ciò non escludeva l'interesse dell'indagato e non suppliva all'onere motivazionale del P.M.

Norme richiamate

  • art. 270 quinquies cod. pen.

    Norma invocata come titolo di reato oggetto delle indagini; la Corte osserva però che l'indicazione della norma non sostituisce la necessaria descrizione dei fatti e degli indizi che giustifichino il sequestro probatorio.

  • art. 42 Cost.

    Riferimento costituzionale al diritto di proprietà, utilizzato per sottolineare i limiti costituzionali all'intervento ablativo dello Stato e la necessità di una motivazione rigorosa del sequestro.

  • art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato a conferma della protezione dei diritti di proprietà alla luce della Convenzione europea, giustificando la necessità di un'adeguata motivazione per misure che incidono su tali diritti.

  • artt. 247 comma 2 e 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Norme processuali che impongono l'obbligo di motivazione a pena di nullità per gli atti di perquisizione locale; impongono che il decreto indichi i fondati motivi che giustificano la ricerca dei beni.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017; Sez. U. n. 23 del 20/11/1996; Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008

    Precedenti che stabiliscono il principio che il decreto di sequestro probatorio deve contenere, seppur sinteticamente, la motivazione sui fatti e sugli elementi indizianti nonché la finalità probatoria; il mero richiamo alla norma di reato è insufficiente e determina la nullità del provvedimento.

Massime di principio

  • Il decreto di perquisizione e sequestro deve contenere, anche in forma concisa, la descrizione dei fatti contestati, gli elementi indizianti già acquisiti e la finalità probatoria perseguita; la mera indicazione della norma incriminatrice è insufficiente.
  • È necessario esplicitare il nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare/sequestrare e l'ipotesi di reato, delimitando il perimetro investigativo per permettere il controllo di legalità e la verifica del fumus commissi delicti.
  • Quando informazioni investigative devono rimanere riservate per ragioni di segretezza o di efficacia delle indagini, il P.M. deve comunque fornire un sommario non dettagliato degli elementi di fatto e delle ragioni che giustificano la ricerca, in modo da soddisfare l'onere motivazionale senza pregiudicare l'indagine.
  • La restituzione dei supporti sottoposti a perquisizione non elimina automaticamente l'interesse dell'indagato a impugnare il sequestro, soprattutto se sono state effettuate copie forensi; l'esistenza di copie può mantenere il vulnus alla riservatezza che giustifica l'impugnazione.
  • In mancanza di una motivazione idonea il provvedimento è nullo e può essere annullato in sede di riesame e, successivamente, convalidato come infondato in sede di legittimità.

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