Cassazione Penale, Sentenza n. 7579/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nei confronti dell'indagato per il reato richiamato all'art. 270 quinquies cod. pen. Il decreto aveva disposto ricerca e sequestro di dispositivi informatici e documentazione relativa a rapporti finanziari e di supporto con organizzazioni terroristiche. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente l'interesse dell'indagato all'impugnazione nonostante la restituzione dei supporti (per via della copia forense), e aveva dichiarato nullo il decreto per carenza di motivazione: il P.M. si era limitato a indicare la norma incriminatrice senza descrivere la condotta, gli elementi indizianti o il nesso di pertinenzialità tra beni e reato, rendendo impossibile verificare il fumus commissi delicti e la finalità probatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del P.M. infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse viziato da nullità per mancanza della motivazione richiesta: occorre indicare, pur sinteticamente, i fatti specifici, gli indizi acquisiti e la finalità probatoria che giustificano la sottrazione dei beni all'indagato e il loro sequestro. La semplice indicazione dell'articolo di legge come titolo di reato è insufficiente. Pur essendo il materiale stato esaminato dal consulente tecnico e successivamente restituito, la Corte ha condiviso che ciò non escludeva l'interesse dell'indagato e non suppliva all'onere motivazionale del P.M.
Norme richiamate
art. 270 quinquies cod. pen.
Norma invocata come titolo di reato oggetto delle indagini; la Corte osserva però che l'indicazione della norma non sostituisce la necessaria descrizione dei fatti e degli indizi che giustifichino il sequestro probatorio.
art. 42 Cost.
Riferimento costituzionale al diritto di proprietà, utilizzato per sottolineare i limiti costituzionali all'intervento ablativo dello Stato e la necessità di una motivazione rigorosa del sequestro.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato a conferma della protezione dei diritti di proprietà alla luce della Convenzione europea, giustificando la necessità di un'adeguata motivazione per misure che incidono su tali diritti.
artt. 247 comma 2 e 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norme processuali che impongono l'obbligo di motivazione a pena di nullità per gli atti di perquisizione locale; impongono che il decreto indichi i fondati motivi che giustificano la ricerca dei beni.
Giurisprudenza richiamata
Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017; Sez. U. n. 23 del 20/11/1996; Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008
Precedenti che stabiliscono il principio che il decreto di sequestro probatorio deve contenere, seppur sinteticamente, la motivazione sui fatti e sugli elementi indizianti nonché la finalità probatoria; il mero richiamo alla norma di reato è insufficiente e determina la nullità del provvedimento.
Massime di principio
- Il decreto di perquisizione e sequestro deve contenere, anche in forma concisa, la descrizione dei fatti contestati, gli elementi indizianti già acquisiti e la finalità probatoria perseguita; la mera indicazione della norma incriminatrice è insufficiente.
- È necessario esplicitare il nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare/sequestrare e l'ipotesi di reato, delimitando il perimetro investigativo per permettere il controllo di legalità e la verifica del fumus commissi delicti.
- Quando informazioni investigative devono rimanere riservate per ragioni di segretezza o di efficacia delle indagini, il P.M. deve comunque fornire un sommario non dettagliato degli elementi di fatto e delle ragioni che giustificano la ricerca, in modo da soddisfare l'onere motivazionale senza pregiudicare l'indagine.
- La restituzione dei supporti sottoposti a perquisizione non elimina automaticamente l'interesse dell'indagato a impugnare il sequestro, soprattutto se sono state effettuate copie forensi; l'esistenza di copie può mantenere il vulnus alla riservatezza che giustifica l'impugnazione.
- In mancanza di una motivazione idonea il provvedimento è nullo e può essere annullato in sede di riesame e, successivamente, convalidato come infondato in sede di legittimità.
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