Sentenza del 19/12/2016 n. 9580 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI AI CREDITORI - Decreto di omologa - Imposta di registro in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia concerne il trattamento tributario del decreto di omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. Si discuteva se tale decreto dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale, come una sentenza di condanna al pagamento di somme o all'esecuzione di altre prestazioni, oppure in misura fissa. La decisione ha valorizzato la natura del decreto, che si limita a dare ufficialità, previo controllo formale, all'accordo raggiunto tra debitore e creditori, senza costituire una autonoma condanna al pagamento di somme.
La decisione
Il decreto di omologazione è stato qualificato come atto di omologazione rientrante nella previsione dell'art. 8, lettera g), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. Di conseguenza, è soggetto a imposta di registro in misura fissa e non all'imposta proporzionale prevista per le sentenze di condanna. Il testo non specifica formalmente l'esito processuale, ma il principio affermato è favorevole alla tesi del contribuente che contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Norme richiamate
Art. 8, lettera g), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione comprende genericamente gli atti di omologazione e trova applicazione al decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il decreto di omologazione non è assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, a una sentenza di condanna al pagamento di somme o all'esecuzione di altre prestazioni, soggetta a imposta proporzionale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro occorre qualificare l'atto secondo il suo contenuto effettivo e non soltanto in base alla forma giudiziaria del provvedimento.
- Un provvedimento giudiziale che si limita a omologare o rendere ufficiale un accordo, senza imporre autonomamente una condanna patrimoniale, tende a essere assoggettato al regime previsto per gli atti di omologazione e non a quello delle sentenze di condanna.
- La presenza di un controllo giudiziale non trasforma automaticamente un accordo concordatario in una pronuncia di condanna al pagamento di somme.
- In situazioni analoghe è necessario verificare se il provvedimento produce direttamente un trasferimento, una condanna o un'obbligazione patrimoniale, oppure se si limita a recepire e rendere efficace un accordo già formato tra le parti.
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