Cassazione Penale, Sentenza n. 13754/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/09/2018 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma (27/02/2017) per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (guida in stato di ebbrezza / rifiuto di sottoporsi ad accertamento). Il ricorso si basa su quattro censure: (1) mancata e carente motivazione nel negare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con critica al fatto che la Corte d'appello avrebbe valutato la gravità sulla base di precedenti condotte di guida "zigzagante" trascurando elementi favorevoli (bassa velocità, mancata prova dell'ebbrezza); (2) insufficiente prova dello stato di ebbrezza, con motivazione basata soltanto sull'attendibilità del dichiarante; (3) mancata motivazione nel precludere le attenuanti generiche, in ragione di precedenti sospensioni della patente per condotte analoghe; (4) carenza e non congruità della motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato, ex art. 129, comma 1, c.p.p., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione pari a cinque anni), maturata successivamente alla sentenza impugnata. Per tale motivo la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il Collegio ha escluso la necessità di pronunciarsi sulle doglianze di merito (vizi di motivazione) in quanto, ove sussista una causa estintiva del reato, i relativi vizi non sono rilevanti in Cassazione; non sono emerse, tuttavia, le condizioni per una pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., pertanto è stata disposta l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7
Tipicizza il reato connesso alla guida in stato di ebbrezza e al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti; la condanna è stata originariamente pronunciata in base a tale norma
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; il ricorrente chiedeva l'applicazione in relazione al reato contestato; la Corte d'appello l'ha negata valutando la gravità concreta (anche in relazione a condotte antecedenti), ma la Cassazione non ha esaminato nel merito per effetto della prescrizione
codice di procedura penale, art. 129, comma 1
"art. 129, comma 1, c.p.p."
Consente alla Corte di cassazione, quando è intervenuta causa estintiva del reato dopo la sentenza impugnata, di rilevarla e dichiarare l'estinzione; la Corte ha applicato tale norma per annullare senza rinvio
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
"art. 129, comma 2, c.p.p."
Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito quando dalla documentazione emerga in modo evidente la non imputabilità o altra causa di estinzione che impone l'assoluzione; la Corte ha ritenuto che le condizioni per una pronuncia assolutoria non ricorressero
codice di procedura penale, art. 546, comma 2
"art. 546, comma 2, c.p.p."
Norma procedurale citata in calce alla sentenza relativamente alla sottoscrizione del provvedimento (firma del Consigliere più anziano per impedimento del Presidente)
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U.) - Coccimiglio, n. 13682 del 25/02/2016
Sez. U. n. 13682/2016, Coccimiglio, Rv. 266595
La Suprema Corte in precedenza ha affermato che l'art. 131-bis c.p. può essere compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, purché si valuti concretamente il disvalore della condotta e l'impatto pregiudizievole per il bene tutelato
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U.) - Cremonese, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U. n. 1021/2001, Cremonese, Rv. 220511
Principio per cui la presenza di una causa estintiva del reato rende irrilevanti, in Cassazione, eventuali nullità o vizi della sentenza impugnata, perché la causa estintiva è immediatamente applicabile
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U.) - Tettamanti, n. 35490 del 28/05/2009
Sez. U. n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244275
Conferma l'orientamento secondo cui, in presenza di una causa estintiva già verificata, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se, in sede di Cassazione, risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione) dopo l'adozione della sentenza impugnata, la Suprema Corte può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione, annullando senza rinvio; i vizi di merito della sentenza diventano in tale ipotesi irrilevanti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una motivazione specifica e una valutazione concreta del disvalore della condotta; la sua applicazione è compatibile anche con reati come il rifiuto dell'accertamento alcolemico, ma dipende dalla valutazione complessiva del fatto.
- La prova dello stato di ebbrezza non può essere basata esclusivamente su generiche affermazioni: la valutazione dell'attendibilità del dichiarante è ammissibile, ma il giudice deve indicare le ragioni della valutazione probatoria; contestualmente, tali questioni processuali perdono efficacia in Cassazione se sorge una causa estintiva intervenuta successivamente.
- La negazione delle attenuanti generiche o della sospensione della pena deve essere adeguatamente motivata in relazione al comportamento dell'imputato e a precedenti rilevanti, ma eventuali carenze motivazionali sono non decisivi se la prescrizione ha già estinto il reato.
- In casi analoghi è essenziale che la difesa segnali tempestivamente e documenti le circostanze rilevanti (es. bassa velocità, mancanza di segni di ebbrezza, modalità dell'intervento di polizia) e valuti l'opportunità di chiedere espressamente l'applicazione di cause di non punibilità o misure estintive; altresì, monitorare i termini di prescrizione può portare all'estinzione del reato indipendentemente dall'esito delle questioni di merito.
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