Cassazione Civile, Ordinanza n. 09083/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo fondato su due avvisi di accertamento IRPEF per i periodi d’imposta 2002 e 2003. Egli ha sostenuto di avere avuto conoscenza della cartella solo in occasione della notifica, nel 2011, di un pignoramento presso terzi e ha contestato la legittimità della cartella e del ruolo per mancata notifica degli atti presupposti. In primo grado la CTP aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario dell’esecuzione; in appello la CTR ha invece dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per avere la CTR implicitamente affermato la giurisdizione tributaria ma dichiarato inammissibile l’appello senza rimettere la causa al primo giudice; violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per erronea affermazione di genericità dei motivi d’appello; omesso esame del fatto decisivo relativo all’illegittimità del ruolo per omessa notifica degli atti presupposti; violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente applicato il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario, sovrapponendo in modo improprio il profilo dell’ammissibilità con quello del merito, poiché i motivi d’appello erano in realtà puntuali e circostanziati.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È la norma processuale invocata a fondamento dei diversi motivi di ricorso per cassazione, relativi a nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel quinto motivo, per censurare l’erronea valutazione della prova della notifica.
art. 353 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere che, ove la CTR avesse ravvisato la giurisdizione tributaria, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo in relazione al riparto della giurisdizione nel contenzioso tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ribadisce che l’appello tributario deve contenere motivi specifici, ma la specificità può risultare anche dalla riproposizione puntuale delle ragioni già svolte, purché sia chiara la critica alla decisione di primo grado; la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata notifica degli avvisi presupposti determina l’invalidità del ruolo/cartella.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quinto motivo per contestare l’onere/prova della notifica degli avvisi di accertamento.
art. 342 c.p.c.
Usato in via analogica, tramite il richiamo alle Sezioni Unite, per delimitare il contenuto minimo dell’atto di appello e la necessità di una chiara individuazione delle censure.
art. 434 c.p.c.
Usato in via analogica, tramite il richiamo alle Sezioni Unite, per delimitare il contenuto minimo dell’atto di appello e la necessità di una chiara individuazione delle censure.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato per affermare l’interpretazione restrittiva delle disposizioni che sanzionano con inammissibilità l’atto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando l’atto non consenta di individuare chiaramente le questioni e i punti della decisione impugnata che si intendono contestare; non è invece necessario l’uso di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.
- La riproposizione in appello delle originarie ragioni difensive o di impugnazione può soddisfare il requisito di specificità, se dall’atto risulti in modo univoco la volontà di contrastare le statuizioni di primo grado e di sottoporle a critica argomentata.
- La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, nel contenzioso tributario, deve essere interpretata restrittivamente, perché limita l’accesso al merito del sindacato giurisdizionale.
- Il giudice di appello non può confondere il piano dell’ammissibilità con quello del merito: la valutazione sulla fondatezza delle censure non coincide con la verifica della loro specificità.
- Quando l’appellante deduce l’illegittimità della cartella o del ruolo per omessa notifica degli atti presupposti, il giudice deve esaminare la reale consistenza delle censure così come emergono dall’intero atto di impugnazione, non limitarsi a una lettura formalistica e atomistica.
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