Cassazione Penale, Sentenza n. 12486/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. con cui il ricorrente deduceva un errore di fatto: la Corte di Cassazione, nella sentenza del 7/2/2023 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione (con conseguente irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 3/11/2021 in tema di bancarotta distrattiva e preferenziale), avrebbe erroneamente ritenuto che lo Squillace avesse la volontà di proseguire l'attività d'impresa tramite la società gestita dal fratello (a cui erano state trasferite attrezzature). Il ricorrente sostiene che si è trattato di una "svista" percettiva: in realtà la sua intenzione sarebbe stata di ottenere nuovi finanziamenti per proseguire l'attività con la propria società MDS s.r.l., e che atti istruttori (anche successivi alla cessione delle attrezzature) dimostrerebbero tale finalità, con conseguente decisività degli errori percettivi denunciati.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o manifestamente infondati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che limita l'applicabilità dell'art. 625‑bis c.p.p. a casi di: 1) decisione fondata su una supposizione di fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa; 2) decisione che suppone l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata; o 3) omissione, per vera svista materiale, dell'esame di un motivo di ricorso decisivo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore percettivo decisivo: la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito e confermata in sede di legittimità non è viziata da "svista" ma da valutazioni argomentate non sindacabili con il rimedio straordinario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625‑bis cod. proc. pen.
Lo strumento è limitato ai casi di "sviamento" del giudizio per errore di fatto incontrovertibile, omissione di un motivo decisivo per svista materiale, o ipotesi in cui sia positivamente stabilita la verità di un fatto negato dalla decisione impugnata; non consente un nuovo sindacato sulle valutazioni argomentative del giudice di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha ritenuto congruo l'importo di euro 3.000, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. U., n. 16103 del 27.3.2002 (giurisprudenza)
Sez. U. n.16103 del 27.3.2002
Richiamata per la definizione rigorosa dei limiti dell'art. 625‑bis: il rimedio è teso a correggere esclusivamente patologie estrinseche di "sviamento" del giudizio e non a rimettere in discussione valutazioni di merito
Sez. III, n. 47316 del 1.6.2017 (giurisprudenza)
Sez. III n.47316 del 1.6.2017
Utilizzata come ulteriore presidio al principio che l'errore percettivo deve aver inciso in modo decisivo sul percorso logico‑giuridico della decisione per giustificare la rimozione del giudicato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: può essere accolto solo se si dimostra un errore di fatto incontrovertibile o l'omissione, per svista materiale, di un motivo decisivo. Non è ammesso per rinnovare il sindacato sulle valutazioni di merito o sulle argomentazioni della Corte di legittimità
- Quando si sostiene un "errore percettivo" occorre indicare chiaramente e puntualmente quale fatto è incontrovertibilmente diverso da quanto ritenuto nella decisione impugnata e come tale differenza avrebbe inciso in modo decisivo sull'esito
- Non vale trasformare una diversa lettura degli atti istruttori o una diversa valutazione probatoria in un presunto "errore di fatto": il giudice della legittimità può operare una sintesi valutativa che non è sindacabile attraverso il rimedio previsto dall'art. 625‑bis
- Chi propone un ricorso ai sensi dell'art. 625‑bis deve considerare il rischio di condanna alle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati
- Per aumentare le possibilità di successo, il ricorrente deve concentrare il gravame su elementi di fatto oggettivamente provabili e incontrovertibili (documenti, atti processuali chiari) e dimostrare il nesso causale tra l'errore percettivo e la decisione impugnata
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