Sentenza n. 886/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-Prot. emesso dal Comando di Firenze, datato 18 dicembre 2021 avente ad oggetto la richiesta della documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, ai sensi dell’art. 4-ter, d.l. 26 novembre 2021, -OMISSIS-, oppure l'esenzione dall’obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 26 novembre 2021, -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dall'odierno ricorrente, nonché ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest’ultimo richiamato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e conseguente sospensione dall'attività lavorativa, dalla retribuzione e dagli emolumenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la richiesta dell'amministrazione di produrre la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale o l'esenzione, nonché il successivo accertamento dell'inosservanza e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Ha dedotto che l'amministrazione non avrebbe considerato una certificazione medica trasmessa per comprovare la propria situazione sanitaria e l'esonero dall'obbligo vaccinale. Ha inoltre sostenuto che non sarebbe stata adeguatamente valutata una precedente malattia, documentata da certificazione del medico curante, né la circostanza di aver effettuato un tampone molecolare con esito negativo e di aver prenotato la vaccinazione per la prima data disponibile. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha rilevato che la disciplina allora vigente estendeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e prevedeva, in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, l'accertamento dell'inosservanza e la sospensione dal lavoro senza retribuzione, con conservazione del rapporto. La possibilità di omettere o differire la vaccinazione per ragioni sanitarie richiedeva il rispetto dell'iter tipico previsto dalla normativa: l'esistenza di specifiche condizioni cliniche doveva essere documentata e attestata dal medico curante o dal medico vaccinatore secondo le circolari ministeriali e le modalità proprie della campagna vaccinale. Nel caso concreto il ricorrente non aveva prodotto, dopo l'invito del 18 dicembre 2021 notificato il 27 dicembre, né la prova della vaccinazione né un certificato di esenzione rilasciato dai soggetti abilitati. La certificazione specialistica invocata risultava inoltre datata 21 gennaio 2022, quindi successiva all'adozione del provvedimento impugnato. La malattia temporanea, il tampone negativo e la prenotazione della vaccinazione non erano idonei a sostituire la certificazione di esenzione o a impedire l'accertamento dell'inadempimento secondo la procedura applicabile. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4-ter, commi 1, 2 e 3, d.l. 44/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, i soggetti competenti accertano l'inosservanza e ne danno comunicazione all'interessato. L'atto di accertamento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione, compensi o emolumenti.
La disposizione legittima l'accertamento dell'inadempimento e la sospensione quando l'interessato non produca nei termini la prova della vaccinazione, l'attestazione di omissione o differimento, oppure altra documentazione idonea prevista dalla legge.
art. 4, comma 2, d.l. 44/2021
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo.
L'esenzione o il differimento dall'obbligo vaccinale richiedono specifiche condizioni cliniche documentate e attestate secondo l'iter tipico previsto dalla disciplina sanitaria; una certificazione non conforme a tale procedura non è sufficiente.
d.l. 6 agosto 2021, n. 111
Il giudice richiama la disciplina relativa ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione di esenzione nell'ambito della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella pubblicazione della pronuncia.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nell'ambito dell'obbligo vaccinale imposto al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la mancata produzione nei termini della documentazione richiesta consente all'amministrazione di accertare l'inadempimento e disporre la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, ferma la conservazione del rapporto di lavoro.
- L'esenzione o il differimento dall'obbligo vaccinale per ragioni sanitarie non possono essere dimostrati mediante una generica certificazione medica, ma richiedono specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dai soggetti abilitati secondo l'iter previsto dalla disciplina sanitaria e dalle circolari ministeriali applicabili.
- Una certificazione medica formata successivamente all'adozione del provvedimento impugnato non può rendere illegittimo, con valutazione postuma, l'accertamento dell'inadempimento adottato sulla base della documentazione disponibile entro il termine procedimentale.
- Una malattia temporanea, l'esito negativo di un tampone o la prenotazione della vaccinazione non equivalgono, di per sé, né all'adempimento dell'obbligo vaccinale né alla certificazione di esenzione o differimento richiesta dalla normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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