Cassazione Penale, Ordinanza n. 11881/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e non consentivano un controllo effettivo sulla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena, lamentando violazione di legge e carenza motivazionale. La doglianza, tuttavia, è stata ritenuta generica: il ricorrente non ha articolato censure specifiche, non ha collegato in modo puntuale i rilievi alla fattispecie concreta e si è limitato a contrapporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove senza indicare precise omissioni, carenze argomentative o manifeste illogicità della motivazione di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare in modo generico l'omessa valutazione di una tesi alternativa rispetto a quella accolta, senza indicare specifiche carenze, omissioni o illogicità della motivazione impugnata.
- I motivi di ricorso devono contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica di legittimità; la mera contestazione assertiva della motivazione non è sufficiente.
- La censura di vizio motivazionale deve essere ancorata alla fattispecie concreta e non può risolversi in una mera contrapposizione di ricostruzioni alternative del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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