Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti, già assunti dall'ente con una successione di contratti a tempo determinato e poi stabilizzati, avevano agito per ottenere: il riconoscimento dell'anzianità di servizio anche per i periodi lavorati a termine; le differenze retributive connesse a tale anzianità; il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine; l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti; e, per una parte dei periodi, l'accertamento della natura subordinata dei rapporti nati formalmente come autonomi. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo l'anzianità, ma aveva negato le differenze retributive e il risarcimento, ritenendo che la successiva stabilizzazione avesse eliminato il danno e che, comunque, mancasse il nesso causale tra abuso e assunzione a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso il risarcimento del danno, denunciando violazione delle norme sul risarcimento, dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego privatizzato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dei principi di equivalenza ed effettività, oltre all'omesso esame di fatti decisivi, in relazione al rapporto di causalità tra la reiterazione abusiva dei contratti e la successiva stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la stabilizzazione non sana automaticamente il danno da precarizzazione: occorre verificare in concreto, per ogni caso, se l'immissione in ruolo sia stata l'effetto diretto e immediato dell'abuso dei contratti a termine oppure se sia intervenuta all'esito di una procedura selettiva o concorsuale tale da interrompere il nesso causale. Ha inoltre osservato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull'illegittimità dei termini, fondata sull'assenza di conseguenze sanzionatorie, non impedisce di riesaminare tale questione in sede di rinvio, trattandosi di una decisione sostanzialmente assorbente e per saltum.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come motivo di ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di risarcimento del danno e di diritto unionale.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi relativi al nesso causale tra abuso del termine e stabilizzazione.
L. 124/1999, art. 4, comma 1
La reiterazione abusiva dei contratti a termine è stata richiamata con riferimento ai rapporti stipulati dalla data indicata nel testo.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 5 punto 1
È stata richiamata quale parametro eurounitario per la tutela contro l'abuso della contrattazione a termine.
art. 380 bis c.p.c.
È stata richiamata per la trattazione camerale non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 4, comma 6, d.l. 101/2013 conv. con L. 125/2013
È stata menzionata con riferimento alle procedure selettive speciali riservate ai dipendenti a termine, rilevanti per valutare se la stabilizzazione interrompa o meno il nesso causale con l'abuso.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione del lavoratore a tempo determinato non esclude automaticamente il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
- L'efficacia riparatoria della successiva immissione in ruolo opera solo quando esista una stretta correlazione tra l'abuso e la stabilizzazione, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo.
- Il nesso causale tra abuso del contratto a termine e assunzione a tempo indeterminato si interrompe quando la stabilizzazione avvenga all'esito di una procedura selettiva o concorsuale fondata sul merito, non essendo sufficiente una mera riserva di posti o una procedura riservata per affermare l'automatica assunzione.
- In presenza di contestazione sull'effetto sanante della stabilizzazione, il giudice di merito deve accertare in concreto il contenuto e gli effetti della procedura di assunzione, non potendo presumere la certezza dell'immissione in ruolo.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere, se pronunciata in ragione del venir meno delle sole conseguenze sanzionatorie, non preclude il riesame della questione pregiudiziale in sede di rinvio quando la decisione abbia natura sostanzialmente assorbente.
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