Sentenza n. 1365/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del rapporto informativo del -OMISSIS-, adottato dall’Aeronautica Militare - Comando Aeroporto, notificato il 3 marzo 2025, relativo al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, con il quale il ricorrente veniva giudicato quale “… Sottoufficiale in possesso di un’elevata preparazione professionale. Nel periodo oggetto della presente valutazione, tuttavia, il suo rendimento ha risentito di un calo dovuto ad un atteggiamento in servizio non sempre affidabile ed esemplare. Tale calo ha inevitabilmente ridimensionato le ottime qualità militari e professionali dimostrate nelle precedenti valutazioni. La esorto, pertanto a un maggiore impegno con particolare riguardo al senso della disciplina, all’affidabilità e all’esemplarità, qualità ritenute fondamentali e adeguate al grado rivestito e all’anzianità”; - di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del rapporto informativo n.-OMISSIS-, adottato dall’Aeronautica militare - Comando Aeroporto, notificato il 4 luglio 2025, relativo al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, con il quale il ricorrente veniva giudicato quale “… Sottoufficiale in possesso di un’elevata preparazione professionale. Nel periodo oggetto della presente valutazione, tuttavia, il suo rendimento ha risentito di un calo dovuto ad un atteggiamento in servizio non sempre affidabile ed esemplare. Tale calo ha inevitabilmente ridimensionato le ottime qualità militari e professionali dimostrate nelle precedenti valutazioni. La esorto, pertanto a un maggiore impegno con particolare riguardo al senso della disciplina, all’affidabilità e all’esemplarità, qualità ritenute fondamentali e adeguate al grado rivestito e all’anzianità”, rapporto informativo ricompilato previo annullamento di quello oggetto del ricorso introduttivo; - di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo relativo al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, successivamente ricompilato e sostitutivo del rapporto originario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo con cui, pur riconoscendogli un'elevata preparazione professionale, gli è stato contestato un calo di rendimento collegato a un atteggiamento in servizio non sempre affidabile ed esemplare. Ha dedotto, sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti contro il rapporto ricompilato, la violazione delle disposizioni sulla compilazione dei documenti caratteristici e dell'art. 691, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010, sostenendo che la flessione valutativa fosse stata determinata da un episodio disciplinarmente rilevante, relativo a un drug test positivo, verificatosi anteriormente al periodo oggetto di valutazione. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, difetto di congruità, disarmonia e inattendibilità del giudizio, nonché sviamento e natura parasanzionatoria del rapporto. Il ricorrente ha contestato anche il peggioramento rispetto alla precedente valutazione, ritenendolo immotivato e incoerente con il proprio rendimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, poiché il rapporto originario era stato ritirato in autotutela e sostituito da un nuovo rapporto informativo. Ha quindi esaminato i motivi aggiunti e li ha rigettati. Il Collegio ha ribadito che i documenti caratteristici militari esprimono valutazioni connotate da elevatissima discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. Il giudice può verificare la coerenza complessiva del giudizio, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Ha ritenuto legittima l'autonomia delle valutazioni periodiche: il miglior giudizio precedente non attribuisce alcun diritto al suo mantenimento né determina un affidamento tutelabile, poiché il rendimento e le qualità personali possono variare nel tempo. Nel caso concreto non vi era stato un abbassamento verticale particolarmente incisivo tale da richiedere una motivazione rafforzata; inoltre, il giudizio finale era coerente con le valutazioni analitiche, che registravano una flessione in affidabilità, senso della disciplina e rendimento, ed era sovrapponibile ai giudizi dei superiori intervenuti nella redazione. È stata ritenuta indimostrata l'affermazione secondo cui la flessione sarebbe stata causata dal drug test positivo antecedente al periodo valutato, poiché tale episodio non era richiamato nel documento né nei giudizi descrittivi né nelle valutazioni analitiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 691, comma 2, d.P.R. n. 90/2010
La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione alla necessità che il documento caratteristico riguardi il periodo temporale oggetto di valutazione; il motivo è stato respinto perché non è stato dimostrato che il rapporto avesse valorizzato l'episodio del drug test antecedente.
art. 3 l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto il giudizio sufficientemente coerente nel suo complesso, alla luce della corrispondenza tra valutazioni analitiche e giudizio finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate nel dispositivo unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- I documenti caratteristici del personale militare, in quanto espressione di valutazioni sulle capacità, attitudini e rendimento dimostrati in concreto, sono connotati da elevata discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.
- Il documento caratteristico non deve contenere un'elencazione analitica di tutti i fatti considerati, ma deve esprimere un giudizio sintetico sulle qualità e sul rendimento del militare nel periodo di riferimento; la sua motivazione si ricava dalla coerenza complessiva tra le valutazioni analitiche e il giudizio finale.
- Le valutazioni caratteristiche relative a periodi diversi sono autonome sia sotto il profilo temporale sia con riguardo alle autorità redigenti; pertanto, un giudizio peggiorativo rispetto a quello precedente non è, di per sé, illegittimo e il precedente giudizio favorevole non attribuisce un diritto al suo mantenimento né un affidamento tutelabile.
- Una motivazione rafforzata è necessaria soltanto quando il peggioramento valutativo sia particolarmente incisivo, tale da configurare un vero e proprio abbassamento verticale; non occorre quando la flessione sia contenuta e coerente con le valutazioni analitiche del periodo considerato.
- Non può essere validamente contestata la legittimità di un rapporto informativo sulla base dell'asserita valorizzazione di un episodio estraneo al periodo valutato quando tale episodio non risulti richiamato, neppure implicitamente, nei giudizi descrittivi o nelle valutazioni analitiche del documento.
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