Sentenza n. 2502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 445/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo alla copertura e chiusura di un patio e alla realizzazione di una veranda in un immobile sito in località Porto Cervo, nonché gli atti comunali di individuazione delle aree condonabili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio. Con il primo motivo hanno dedotto che il diniego non richiamasse l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e che dovesse applicarsi, invece, la disciplina regionale sarda di cui agli artt. 1 e 2 della l.r. n. 4/2004. Hanno sostenuto che l’insanabilità prevista dall’art. 2, lett. a), della legge regionale riguardasse soltanto le ipotesi di inedificabilità assoluta di cui al primo comma dell’art. 10-bis della l.r. n. 45/1989, mentre per le altre aree vincolate sarebbe stato necessario acquisire il nullaosta o l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Con il secondo motivo hanno sostenuto che, alla luce del combinato disposto dell’art. 32, commi 27 e 43, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e dell’art. 10-bis della l.r. n. 45/1989, il giudice avrebbe dovuto disporre la verifica della compatibilità paesaggistica, anziché escludere direttamente la condonabilità dell’intervento. Gli appellanti hanno inoltre dedotto la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sostenendo che il TAR avesse deciso sulla base di una questione normativa rilevata d’ufficio senza sottoporla previamente al contraddittorio, con conseguente necessità di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina regionale non può essere interpretata in modo da vanificare la disciplina statale sul condono edilizio, come chiarito dalla Corte costituzionale. L’art. 1 della l.r. Sardegna n. 4/2004 estende infatti al territorio regionale la disciplina del condono introdotta dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, mentre l’art. 2, lett. a), della medesima legge regionale dichiara non sanabili le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all’art. 10-bis della l.r. n. 45/1989, senza distinguere tra le diverse ipotesi previste da tale disposizione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: una volta accertata l’applicabilità dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, opera il principio secondo cui le opere abusive non conformi alla disciplina urbanistica, realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico anteriormente all’esecuzione delle opere, non sono condonabili nei casi previsti dalla norma statale; non è quindi sufficiente subordinare il condono alla previa verifica di compatibilità paesaggistica. Il terzo motivo è stato ritenuto anzitutto generico, poiché non indicava con precisione l’elemento normativo asseritamente nuovo. In ogni caso è stato respinto nel merito: il TAR non aveva deciso su una questione rilevata d’ufficio, ma aveva individuato il corretto parametro normativo applicabile alla questione di legittimità dedotta dai ricorrenti. Tale attività interpretativa non richiede l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. Inoltre, il Comune aveva già richiamato l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 nella memoria depositata in primo grado, sicché la questione era stata comunque introdotta nel contraddittorio e gli appellanti avevano avuto la possibilità di difendersi. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
non sono, comunque, suscettibili di sanatoria le opere abusive ... realizzate su immobili soggetti a vincoli ... a tutela ... dei beni ambientali e paesistici ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere ... e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disposizione impedisce il condono delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, quando ricorrano i presupposti normativi, senza che sia sufficiente una successiva verifica di compatibilità paesaggistica.
art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003
Richiamato dagli appellanti in relazione alla necessità di una verifica di compatibilità paesaggistica; il giudice ha tuttavia ritenuto prevalente il regime di insanabilità applicabile alle opere soggette all’art. 32, comma 27, lett. d).
artt. 1 e 2 l.r. Sardegna n. 4/2004
Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio ... introdotte dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ... si applicano su tutto il territorio della Sardegna; non sono, comunque, suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all'articolo 10-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
La legge regionale recepisce la disciplina statale del condono e non può essere interpretata in modo da neutralizzarla; l’insanabilità prevista dall’art. 2, lett. a), opera senza distinguere tra le diverse ipotesi contemplate dall’art. 10-bis della l.r. n. 45/1989.
art. 10-bis l.r. Sardegna n. 45/1989
È la disposizione regionale sui vincoli di rilevante interesse paesistico-ambientale, richiamata dalla l.r. n. 4/2004 nel delimitare le opere non suscettibili di sanatoria.
artt. 32 e 33 l. n. 47/1985
Richiamati dagli appellanti nel quadro della disciplina statale del condono e dei vincoli paesaggistici; la decisione applica il regime ostativo risultante dalla disciplina statale successiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’obbligo di previamente sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio non opera quando il giudice si limita a individuare e interpretare il corretto parametro normativo della questione di legittimità già dedotta, né quando la questione sia stata comunque introdotta dalle difese di una parte.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Non impone il rinvio al primo giudice quando non vi sia stata una violazione del contraddittorio derivante dalla decisione su una questione realmente nuova e rilevata d’ufficio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale base per il rinvio alla giurisprudenza conforme in motivazione.
Massime di principio
- La disciplina regionale in materia di condono edilizio non può essere interpretata o applicata in modo da vanificare i limiti e le cause di insanabilità stabiliti dalla disciplina statale sul condono, quando la normativa regionale richiami o recepisca tale disciplina.
- Quando una legge regionale dichiara non sanabili le opere abusive realizzate in determinate zone paesaggistico-ambientali senza distinguere tra le diverse fattispecie di vincolo previste dalla normativa richiamata, non è consentito introdurre in via interpretativa una distinzione volta a rendere condonabili alcune di tali opere.
- La realizzazione di un’opera abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anteriormente imposto, e in difformità dalla disciplina urbanistica, può comportare l’insanabilità ai sensi della disciplina statale sul condono; in tale ipotesi la verifica o l’accertamento della compatibilità paesaggistica non sostituisce il presupposto negativo previsto dalla legge.
- L’art. 73, comma 3, c.p.a. non impone al giudice di avvisare le parti ogni volta che individui una norma diversa da quelle da esse espressamente richiamate: l’obbligo di contraddittorio preventivo riguarda le questioni nuove, non la mera individuazione del corretto parametro normativo applicabile alla questione già devoluta.
- Non sussiste una violazione del contraddittorio quando la questione normativa ritenuta decisiva sia stata già prospettata nelle difese di una parte, anche se il giudice ne sviluppi autonomamente l’interpretazione e la applichi ai fatti dedotti.
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