Sentenza n. 410/2026 - Salerno, Sezione 2
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO a) della nota n. -OMISSIS- del 07.11.2022, notificata al ricorrente in data 16.11.2022, con la quale il Direttore del Parco Nazionale Cilento -OMISSIS- -OMISSIS- ha “assegnato nuovi termini” al provvedimento di demolizione n. -OMISSIS- del 03.12.2019, e con il quale era stata originariamente ingiunta la demolizione di un intero fabbricato di proprietà del ricorrente della superficie di circa 150 mq, realizzato in -OMISSIS-, in ritenuta assenza del nulla osta, ai sensi dell'art. 13 L. 394/1991, limitatamente al “secondo corpo di fabbrica della superficie di 49 mq”, asseritamente contemplato nell'originario atto di demolizione; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota con cui l'Ente Parco ha assegnato nuovi termini per l'esecuzione dell'ordine di demolizione relativo a un secondo corpo di fabbrica di 49 mq, già oggetto di un precedente provvedimento demolitorio
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della nota impugnata e dell'ordine demolitorio sotto più profili. In primo luogo, ha dedotto l'omessa o insufficiente individuazione del manufatto abusivo, assumendo che l'ordine non ne precisasse adeguatamente consistenza e dati catastali. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse riaperto l'istruttoria per valutare la fiscalizzazione dell'abuso, sostenendo che la demolizione avrebbe potuto compromettere la staticità dell'intero fabbricato. Infine, ha contestato il mutamento di destinazione d'uso, sostenendo che l'attività ecoturistica o agrituristica rientrasse nell'uso agricolo e non comportasse distrazione della destinazione agricola del fondo o modifica di destinazione d'uso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'individuazione del manufatto, poiché il provvedimento richiamava l'accertamento dei Carabinieri Parchi e indicava area, foglio e particella catastale. Ha escluso che l'Amministrazione dovesse valutare già al momento dell'ordine di demolizione la possibilità di applicare la fiscalizzazione dell'abuso: la demolizione costituisce la regola, mentre la sanzione pecuniaria ha carattere eccezionale e può essere valutata nella fase esecutiva, quando il privato dimostri rigorosamente l'impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la stabilità delle parti legittime. Poiché le attività di demolizione non erano ancora iniziate, il proprietario avrebbe potuto far valere in quella sede, mediante adeguata documentazione tecnica, l'eventuale ineseguibilità dell'intervento. Quanto alla destinazione d'uso, il giudice ha rilevato che l'obbligo di demolizione del secondo corpo di fabbrica derivava dalla sua totale illegittimità già dichiarata in una precedente sentenza e non era più oggetto di discussione nel presente giudizio. In ogni caso, pur riconoscendo che la normativa regionale assimila i locali agrituristici alle abitazioni rurali e che l'attività agrituristica o ecoturistica non comporta di per sé modifica della destinazione agricola, ha osservato che il ricorrente non aveva provato la concreta destinazione agricola dell'immobile né l'effettivo uso per attività ecoturistiche o didattiche. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13 l. 394/1991
Il provvedimento demolitorio riguardava opere realizzate nell'area protetta in assenza del nulla osta previsto dalla normativa sui parchi.
art. 3, comma 3, l.r. Campania n. 15/2008
i locali ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali e lo svolgimento delle attività agrituristiche (ed ecoturistiche) non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta modifica di destinazione d’uso
La norma esclude, in presenza dei relativi presupposti, che l'attività agrituristica o ecoturistica determini distrazione della destinazione agricola o mutamento di destinazione d'uso; nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha provato che tali presupposti ricorressero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La verifica della concreta possibilità tecnica di demolire un abuso edilizio senza compromettere la stabilità delle parti legittime appartiene, di regola, alla fase esecutiva dell'ordine demolitorio e non deve essere necessariamente compiuta prima della sua emanazione.
- La fiscalizzazione dell'abuso ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla demolizione; il privato che la invoca deve dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva e con adeguata documentazione tecnica, l'impossibilità oggettiva di demolire le parti abusive senza pregiudicare la stabilità delle parti conformi.
- Un ordine demolitorio è sufficientemente individuato quando indica gli elementi oggettivi necessari a correlare l'abuso al bene interessato, anche mediante il richiamo agli accertamenti degli organi di vigilanza e ai relativi dati catastali.
- La qualificazione normativa dell'attività agrituristica o ecoturistica come compatibile con la destinazione agricola non esonera il privato dall'onere di provare in concreto la destinazione agricola dell'immobile e l'effettivo svolgimento delle attività dedotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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