Cassazione Penale, Sentenza n. 23690/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ruscica chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 14/03/2011 al 16/03/2011 e agli arresti domiciliari dal 17/03/2011 al 05/07/2011 e dal 16/08/2011 al 23/12/2011 per il delitto di danneggiamento aggravato (presunto incendio dell'auto dell'ex moglie). Gli elementi a suo carico erano le dichiarazioni di due testi (Trimarchi Fabio e Rocco) e precedenti comportamenti a suo carico. In fase dibattimentale l'imputato è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per insufficienza di prova: le dichiarazioni dei testi sono risultate contraddittorie e non riscontrate, mentre l'alibi del ricorrente è stato confermato da testi di difesa. Il giudice della riparazione (Corte d'appello) ha ritenuto tuttavia che la condotta antecedente e successiva del Ruscica (tra cui un episodio di incendio definito con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e atti di violenza/violazione di prescrizioni nel 2011) avesse incidenza causale sulla adozione o sul mantenimento della misura cautelare, costituendo causa impeditiva ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello. Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rifiuto della riparazione, avendo valutato in modo circostanziato i comportamenti anteriori e successivi alla misura cautelare e ritenuto che tali condotte, valutate con i parametri giurisprudenziali (dolo o colpa grave), abbiano contribuito all'applicazione e al mantenimento della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
art. 635, comma secondo, n. 5, cod. pen.
Norma di riferimento per il reato contestato (danneggiamento aggravato). Inserita come contestazione originaria, non decisiva ai fini della riparazione.
art. 530 cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Ha determinato l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove nel processo penale; tuttavia l'assoluzione per insufficienza non esclude automaticamente il diniego della riparazione se sussiste la causa impeditiva prevista dall'art. 314 c.p.p.
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.
Predisposto come causa impeditiva: la riparazione è esclusa se l'interessato ha "dato causa" all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare per dolo o per colpa grave. La Corte ha ritenuto che comportamenti anteriori e successivi, connotati da dolo o macroscopica negligenza, possano integrare tale causa impeditiva.
art. 646 cod. proc. pen.
art. 646, secondo capoverso, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la cognizione della Cassazione: il controllo di legittimità sul provvedimento di merito è limitato alla legittimità e congruità della motivazione e non può travalicare nel merito.
art. 315 cod. proc. pen.
terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen.
Richiamo procedurale collegato all'applicabilità dell'art. 646: disciplina i rimedi avverso le decisioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione e delimita il sindacato della Cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione agli enumerati motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; la Corte non può essere utilizzata per un nuovo esame di merito oltre i vizi di diritto.
art. 43 cod. pen.
Richiamato per definire la nozione di colpa: la colpa grave si valuta con riferimento all'art. 43 c.p. e può ostare al riconoscimento della riparazione quando la condotta, per macroscopica negligenza o imprudenza, abbia creato una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
art. 444 cod. proc. pen.
Indica la definizione del procedimento con applicazione della pena (patteggiamento/accordo): il fatto definito con applicazione della pena è stato valutato dalla Corte come elemento rilevante per la sussistenza della condotta che ha contribuito alla misura cautelare.
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale per insufficienza di prove non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione: il diritto è escluso se il detenuto ha dato causa all'adozione o al mantenimento della misura cautelare con dolo o colpa grave (art. 314 c.p.p.).
- Il Giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi probatori, con particolare attenzione a comportamenti anteriori e successivi alla misura cautelare che possano aver ingenerato nella pubblica autorità la percezione della pericolosità o della configurabilità di illecito.
- Condotte anche diverse dall'episodio per cui si è stati detenuti (es. reati anteriori definiti con art. 444 c.p.p., violazioni di prescrizioni, atti intimidatori) possono essere ritenute idonee a costituire causa impeditiva della riparazione se vi è nesso causale con l'adozione o il mantenimento della misura.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione sulla decisione di riparazione è limitato alla verifica di legittimità e congruità della motivazione; non è ammesso un sindacato di merito libero sulla decisione assunta dal giudice del gravame.
- Per ottenere la riparazione è utile documentare con precisione e con prove verificabili gli spostamenti e le attestazioni di terzi (alibi), riducendo la possibilità che il giudice ritenga che altri comportamenti abbiano giustificato la custodia cautelare.
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