Cassazione Penale, Sentenza n. 38498/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 7 L. 203/1991, ora art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale l'avesse applicata senza adeguata motivazione e, in contraddizione, nonostante l'assoluzione dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa; la motivazione sarebbe limitata alla sola qualificazione della cosca Arena e all'asserita conoscenza, da parte dell'imputato, delle "qualità mafiose" dei coimputati, senza dimostrare il collegamento operativo tra la cosca e la gestione illecita delle scommesse (es. rapporto tra la società Kroton Gannes e la cosca). 2) vizio di motivazione e violazione di legge in materia di trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis, 132, 133 e 168 c.p.): la Corte avrebbe ingiustificatamente escluso le circostanze attenuanti generiche e avrebbe inflitto una pena diversa dal minimo edittale senza spiegare il percorso logico-giuridico; inoltre non avrebbe valutato d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 / art. 416-bis.1 c.p.) e ha assorbito il secondo. In particolare, ha rilevato l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello nel dimostrare che la gestione illecita delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero riconducibili all'operatività unitaria della cosca (e non solo alla gestione di fatto di Pasquale Arena). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Gli altri profili della sentenza sono stati confermati (assoluzione per il capo 1) e conferma del reato al capo 9-bis), salvo la rinnovata valutazione che dovrà tenere conto dell'esito sulla aggravante e sull'eventuale applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; il ricorrente è stato assolto da questo capo (capo 1) perché il fatto non sussiste.
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 L. 203/1991)
art. 7 L. 203/1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)
Aggravante per la finalità di agevolazione mafiosa collegata ad altri reati ("metodo mafioso"). La Corte di appello l'aveva riconosciuta, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione insufficiente in quanto non è stato dimostrato il collegamento operativo tra la cosca e la gestione illecita delle scommesse.
art. 4 L. n. 401/1989
Norma richiamata nel capo relativo alle condotte connesse alla gestione delle scommesse; rilevata la sussistenza del reato al capo 9-bis, ma senza adeguata prova del nesso con la cosca ai fini dell'aggravante mafiosa.
art. 62-bis cod. pen.
Regola l'esercizio della facoltà di riconoscere le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva negato l'applicazione delle attenuanti generiche senza motivazione adeguata secondo la Cassazione, che ha rinviato la valutazione dopo aver escluso o confermato l'aggravante.
art. 132 cod. pen.
Disposizione sul giudizio di adeguabilità della pena nel limite del minimo e del massimo edittale; la Cassazione ha censurato la mancanza di un percorso argomentativo esplicito qualora la pena si discosti dal minimo.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello dovrà, in sede di rinvio, motivare adeguatamente l'applicazione o meno delle attenuanti e la misura della pena.
art. 168 cod. pen.
Norma sul diritto alla sospensione condizionale della pena; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato d'ufficio i presupposti per la sospensione, materia da esaminare nuovamente in caso di diversa valutazione dell'aggravante.
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante "di agevolazione mafiosa" è necessario che la motivazione dimostri il collegamento operativo tra le attività illecite contestate e l'organizzazione mafiosa nella sua dimensione collettiva; la mera appartenenza o la notorietà della cosca non è sufficiente.
- Se un elemento aggravante utilizzato per aggravare il trattamento sanzionatorio viene annullato, il giudice del merito deve ricalcolare la pena tenendo conto, se del caso, delle circostanze attenuanti generiche e della possibilità di sospensione condizionale; la decisione sulla pena deve essere esplicitamente motivata se si discosta dai parametri edittali.
- La difesa può efficacemente impugnare la motivazione basata su affermazioni generiche richiedendo specifica dimostrazione del nesso causale tra il profitto/gestione dell'attività e l'operatività dell'associazione mafiosa.
- Il giudice di merito non può limitarsi a enunciare la sussistenza di un "metodo mafioso": deve motivare come e in che misura le modalità criminose e l'organizzazione delle attività abbiano concretamente agevolato l'associazione mafiosa.
- In presenza di questioni complesse di prova sul coinvolgimento di singoli rispetto all'organizzazione, eventuali incertezze nella ricostruzione della riconducibilità delle attività alla "cosca" impongono una motivazione particolarmente attenta e circostanziata; in mancanza, la Cassazione potrà annullare con rinvio.
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