Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gunnella ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi: 1) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello, sostenendo che la testimonianza del teste Formichetti indicava che la vettura era stata consegnata a un altro soggetto (Claudio Colantuoni/Colantoni) e che la Corte non avrebbe spiegato perché tale dichiarazione non escludesse la responsabilità dellimputato, configurandosi travisamento di prova decisiva; 2) vizio di motivazione apparente per mancata descrizione della condotta attribuita allimputato e dellelemento soggettivo, nonché per lacune nel nesso causale tra il comportamento e levento, essendo stata valorizzata solo la presenza di parti della vettura nellarea ma non la responsabilità personale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nella decisione i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte di appello coerente e congrua: dalla presenza continuativa dellimputato nellarea, dalla gestione di unattività non autorizzata di autodemolizione riconducibile al Gunnella e dal rinvenimento della scocca della vettura contestata nellarea, unitamente alle dichiarazioni contenute nel verbale di Formichetti (che indicava comunque di aver portato lauto da Claudio Gunnella per la demolizione), si poteva logicamente inferire che il Gunnella avesse ricevuto la vettura per la demolizione e avesse omesso le pratiche amministrative, nonché occultato o distrutto le targhe. Per tali ragioni i motivi del ricorso non sono apparsi idonei a superare la ricostruzione dei giudici di merito. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dellart. 616 c.p.p., di una somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ambientale)
norma citata in relazione al capo di imputazione originario dal quale il ricorrente era stato in parte assolto; la Corte dappello aveva invece ritenuto assolta la posizione per tale capo
Codice penale
art. 490 in relazione agli artt. 477 e 482
la Corte ha qualificato loccultamento o la distruzione delle targhe come distruzione, soppressione od occultamento di certificazioni amministrative, integrando il reato previsto dagli articoli richiamati
Codice di procedura penale
norma richiamata per lonere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione
Sentenza Corte Costituzionale
richiamata in tema di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e della possibilità di non ritenere il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Codice della strada
art. 102 (menzione giurisprudenziale)
richiamata come confronto giurisprudenziale per escludere la rilevanza della contravvenzione quando loco o fattori occasionali hanno determinato loccultamento della targa; la Corte ha escluso lapplicabilità di tale eccezione al caso in esame
Massime di principio
- La presenza continua e luso effettivo di unarea per unattività illecita possono essere valutati come indizi forti della riconducibilità dellattività stessa al proprietario o al soggetto che la gestisce, anche se formalmente intestata a terzi.
- Contraddizioni o formulazioni parziali nelle dichiarazioni testimoniali non cancellano automaticamente una ricostruzione probatoria coerente e complessivamente documentata: la Corte può ritenere decisivi elementi materiali (es. rinvenimento di parti di veicoli, numeri di telaio) e il contesto fattuale.
- Lassenza di una spiegazione plausibile da parte dellimputato in ordine ad elementi rilevanti (es. mancanza delle targhe) può essere valutata come indizio della condotta di occultamento o distruzione, se connessa a un quadro probatorio complessivo che ne supporti la deduzione.
- Per essere accolto, un ricorso per Cassazione deve dimostrare che la motivazione dei giudici di merito sia viziata in modo da rendere incongrua o illogica la decisione; mere critiche alla valutazione della prova non sono sufficienti se la motivazione appare complessivamente coerente.
- I vizi di motivazione devono riguardare elementi essenziali quali la descrizione della condotta, laccertamento dellelemento soggettivo e il nesso causale; lacune in queste parti possono costituire motivo fondato solo se ne risulta una decisione priva di logica razionale.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può pronunciare condanne per spese e imporre somme alla Cassa delle Ammende, anche determinandole in via equitativa quando non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso, sulla base della giurisprudenza costituzionale.
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