Cassazione Penale, Sentenza n. 8381/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto era motivato dal mancato deposito, nel termine assegnato, dell'integrazione della dichiarazione autocertificativa con specifico riferimento all'assenza di precedenti penali ostativi (in particolare condanne, imputazioni o indagini relative a reati di evasione d'imposte di cui all'art.91 e alla presunzione di cui all'art.76 comma 4‑bis del d.P.R. n.115/2002). Il ricorrente sostiene che la legge non imponeva tale elemento come condizione di ammissibilità e che aveva comunque depositato memoria difensiva nei termini assegnati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art.79 d.P.R. n.115/2002 non impone l'obbligo di indicare nell'istanza l'assenza di precedenti penali ostativi (art.91) né la specifica dichiarazione prevista per i precedenti di cui all'art.76 comma 4‑bis; sufficiente è la certificazione delle condizioni reddituali. Ha affermato inoltre che il termine eventualmente fissato dal giudice per il deposito di integrazioni ha natura ordinatoria e non perentoria, e che il procedimento di ammissione è flessibile: le integrazioni o documenti prodotti successivamente, anche in sede di opposizione, sono ammissibili. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Caltagirone per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n.115/2002 (Testo unico spese di giustizia), art.79
art.79, comma 1, lett. b)
L'istanza deve contenere generalità e dichiarazione sostitutiva con determinazione del reddito; non impone l'obbligo di dichiarare l'assenza di precedenti penali ostativi come condizione di ammissibilità
d.P.R. n.115/2002, art.76 comma 4‑bis
Prevede una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali in presenza di specifici precedenti, ma l'indicazione dell'insussistenza di condanne non è condizione di ammissibilità dell'istanza; è sufficiente la certificazione delle condizioni reddituali
d.P.R. n.115/2002, art.91
Individua reati rilevanti ai fini ostativi (es. evasione d'imposte), ma non prescrive che il richiedente debba inserire obbligatoriamente nella autocertificazione una dichiarazione esplicita di assenza di tali precedenti come condizione di ammissibilità
d.P.R. n.115/2002, art.6
Stabilisce le modalità di determinazione del reddito complessivo ai fini della certificazione, che è l'elemento rilevante ai fini dell'ammissione
D.P.R. 309/1990, art.80
Richiamato nel ricorso rispetto a questioni aggravanti (traffico di stupefacenti), ma non decisivo nel tema della perentorietà del termine per integrazione
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 4, n. 48972 del 13/07/2017; Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022; Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018
Principi applicati: il termine fissato dal giudice per integrare è ordinatorio (non perentorio); il procedimento di ammissione è flessibile e ammette produzioni anche successivamente o in sede di opposizione; l'assenza di una dichiarazione sui precedenti non costituisce condizione di ammissibilità
Massime di principio
- La normativa sul patrocinio a spese dello Stato (art.79 d.P.R. n.115/2002) richiede la certificazione delle condizioni reddituali, ma non impone espressamente l'indicazione obbligatoria dell'assenza di precedenti penali ostativi; quindi la mancanza di tale specifica dichiarazione non deve, di per sé, determinare l'inammissibilità dell'istanza
- Il giudice può invitare il richiedente a integrare la documentazione, ma il termine fissato ha carattere ordinatorio: la mancata produzione entro quel termine non produce automaticamente decadenza, a meno che la legge non disponga diversamente
- Documenti e memorie prodotti dopo la presentazione dell'istanza, compresi quelli depositati in sede di opposizione, sono in linea di principio ammissibili e devono essere valutati nel merito; il procedimento privilegia la tutela della difesa per i non abbienti
- Se la difesa dimostra (anche tardivamente) la ricorrenza di un precedente che potrebbe far sorgere una presunzione di superamento dei limiti reddituali, il giudice deve valutare tale circostanza nel merito e non rigettare l'istanza per un vizio procedurale formale
- Occorre distinguere tra obblighi espressamente previsti dalla legge (che possono essere condizione di ammissibilità) e richieste di chiarimento o integrazione disposte dal giudice: le seconde hanno funzione istruttoria e non trasformano automaticamente un termine in termine perentorio
- In casi analoghi è opportuno che il richiedente dia comunque pronta collaborazione (deposito delle integrazioni o memorie) per evitare contestazioni, ma la mancata tempestiva produzione non determina automaticamente la perdita del diritto a vedersi valutata l'istanza
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