Cassazione Civile, Ordinanza n. 15832/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti davanti al Tribunale di Brindisi aventi ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno siti in Ostuni. Da un lato, due coniugi sostenevano di essere proprietari dei terreni per successione e chiedevano di accertare la falsità o inefficacia di un testamento olografo del 1971 attribuito a un terzo de cuius, nonché l’inefficacia della vendita di uno degli appezzamenti compiuta dal ricorrente a favore di un acquirente terzo. Dall’altro lato, il ricorrente chiedeva l’annullamento di un precedente testamento del 1969, incompatibile con quello successivo da lui fatto pubblicare, e l’accertamento della propria qualità di proprietario iure ereditatis. Il Tribunale accolse le domande degli attori, dichiarò falso e inefficace il testamento olografo, negò effetti traslativi alla vendita e condannò il ricorrente al risarcimento del danno verso l’acquirente terzo. La Corte d’appello rigettò l’appello dell’acquirente terzo. In cassazione il ricorrente dedusse due motivi: 1) nullità per difetto di contraddittorio e violazione dell’art. 292 c.p.c., sostenendo che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall’acquirente terzo contro di lui fosse stata irritualmente introdotta e non notificata quando egli era contumace; 2) violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dell’art. 534 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse confermato la sua responsabilità risarcitoria senza considerare la legittimità dell’acquisto del terzo in buona fede, l’apparenza del titolo e il possesso del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la nullità derivante dall’omessa notifica della riconvenzionale al contumace è eccezione posta nell’interesse esclusivo di quest’ultimo e deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata; nel caso concreto la doglianza non era stata proposta nei gradi di merito ed era stata sollevata solo in cassazione, senza che risultasse un concreto pregiudizio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava a una rivalutazione del merito; inoltre ricorreva una ipotesi di doppia conforme e la Corte d’appello aveva fondato la decisione sulla mancata prova della buona fede incolpevole del terzo al momento dell’acquisto, non su profili attinenti alle norme invocate sul richiamo a beni mobili iscritti in pubblici registri. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 292 c.p.c.
L’omessa notifica della comparsa contenente domanda riconvenzionale alla parte contumace integra una nullità posta nell’interesse esclusivo del contumace, deducibile solo da quest’ultimo e non rilevabile d’ufficio; se non tempestivamente eccepita nei gradi di merito, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
art. 167 c.p.c.
È richiamato quale norma che disciplina la proposizione della domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado; la censura del ricorrente viene però reputata tardiva e inammissibile.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non indica un fatto storico decisivo omesso, ma sollecita una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il controllo motivazionale è ulteriormente limitato.
art. 534 c.p.c.
Il suo richiamo è ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa, poiché la Corte d’appello ha fondato il rigetto sulla mancata prova della buona fede incolpevole dell’acquirente terzo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del T.U. spese di giustizia, applicato per l’ulteriore contributo unificato.
art. 480 c.c.
È solo menzionato nella narrazione dei fatti come termine decennale per l’accettazione dell’eredità, ma non costituisce il fondamento della decisione di cassazione.
Massime di principio
- La nullità derivante dall’omessa notificazione della domanda riconvenzionale al contumace è stabilita nell’interesse esclusivo di quest’ultimo: può essere fatta valere solo dal contumace una volta costituito o con specifico motivo di impugnazione, e non può essere rilevata d’ufficio né dedotta tardivamente in cassazione da chi non ne sia titolare.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mira a una nuova valutazione delle prove o delle risultanze di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto, essendo preclusa la rivalutazione delle questioni di fatto già decise nei due gradi di merito con le stesse ragioni.
- La responsabilità risarcitoria del venditore o di chi disponga del bene è esclusa solo se risulti provata la buona fede incolpevole del terzo acquirente; ove tale prova manchi, il giudice di merito può confermare la condanna al risarcimento.
- Il richiamo a norme non pertinenti alla struttura del rapporto controverso non può fondare un motivo di ricorso per cassazione se la decisione impugnata si regge su una diversa ratio decidendi
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