Cassazione Civile, Ordinanza n. 16652/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da un appello proposto contro una sentenza del Tribunale che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile. L'appellante aveva impugnato la decisione di primo grado usando la forma del ricorso anziché quella della citazione, notificando il ricorso entro il termine breve per l'impugnazione e iscrivendo la causa a ruolo entro dieci giorni; successivamente aveva notificato alle controparti il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Presidente. La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile per difetto originario della vocatio in ius. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduce violazione degli artt. 359, 164, 168-bis, 156 e 159 c.p.c., sostenendo che la mancanza dei requisiti formali dell'atto iniziale era stata sanata con efficacia retroattiva e che, poiché la notifica del ricorso era avvenuta nel termine di legge, l'appello doveva essere considerato tempestivo e ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbite le ulteriori questioni. Ha affermato che, quando per l'impugnazione è prescritta la citazione ma viene utilizzato il ricorso, l'atto è ammissibile e tempestivo se la notifica del ricorso alla controparte avviene entro il termine di impugnazione; non assume rilievo, ai fini della tempestività, la successiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 359 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma del procedimento di appello; la Corte lo considera nel quadro delle regole formali dell'impugnazione.
art. 164 c.p.c.
La mancanza dei requisiti di vocatio in ius nell'atto di appello non impedisce la sanatoria con efficacia retroattiva se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo nei termini di legge.
art. 168-bis c.p.c.
Il decreto di fissazione dell'udienza è atto successivo e non sostituisce, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la necessaria notifica dell'atto introduttivo alla controparte entro il termine di impugnazione.
art. 156 c.p.c.
Il principio del raggiungimento dello scopo opera solo se l'attività successiva all'atto difforme assicura il risultato che la forma prescritta avrebbe garantito entro il termine di impugnazione.
art. 159 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della nullità e della sua estensione; la Corte valorizza la sanatoria dell'atto nullo ove sia stato raggiunto lo scopo.
art. 360 c.p.c.
Il vizio dedotto è stato prospettato come nullità processuale per violazione delle norme sul rito dell'impugnazione.
art. 125 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che citazione e ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti, salvo l'indicazione dell'udienza.
Massime di principio
- Quando la legge prescrive per l'impugnazione la forma della citazione, ma la parte utilizza il ricorso, l'atto può restare valido se la notifica alla controparte avviene entro il termine di impugnazione e viene così assicurata la previa esternazione della volontà di impugnare.
- Il principio del raggiungimento dello scopo consente la sanatoria dei vizi formali dell'atto introduttivo solo se, entro il termine per impugnare, la controparte sia stata effettivamente messa in condizione di conoscere l'impugnazione nei modi equivalenti richiesti dalla legge.
- Ai fini della tempestività dell'appello non rileva la successiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza, quando l'atto di impugnazione sia già stato notificato tempestivamente alla controparte.
- La nullità derivante dall'adozione di una forma processuale non corretta non coincide automaticamente con l'inammissibilità, dovendosi verificare se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo della vocatio in ius nel termine utile.
- Nel giudizio di impugnazione, la forma dell'atto e la sua tempestiva comunicazione alla controparte devono essere valutate in funzione della tutela del contraddittorio e non in modo meramente formalistico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16599/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16601/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16604/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16607/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16608/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →