Cassazione Civile, Ordinanza n. 34042/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in sede di legittimità la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l’anno 2013. I motivi di ricorso erano tre: primo, la cartella sarebbe stata incompleta perché mancavano alcune pagine essenziali e ciò avrebbe impedito di comprendere compiutamente la pretesa e di esercitare il diritto di difesa; secondo, sarebbe inesistente o nulla la notifica dell’avviso di accertamento presupposto, con conseguente invalidità della cartella; terzo, il credito sarebbe prescritto, perché alla data di notifica della cartella sarebbe già decorso il termine di prescrizione triennale del tributo. Le intimate non hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la pretesa incompletezza della cartella non era stata dimostrata come effettivamente idonea a impedire la comprensione dell’atto e che, comunque, la CTR aveva valutato anche la notifica dell’atto presupposto; ha inoltre rilevato che le censure investivano una rivalutazione del fatto e, per la parte attinente al vizio motivazionale, erano precluse dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sovvertire l’accertamento di merito della CTR, che aveva ritenuto avvenuta la notifica dell’avviso di accertamento in data 6 settembre 2016. Ha rigettato il terzo motivo perché, essendo pacificamente accertata tale notifica, alla data della cartella del 24 novembre 2018 non era decorso il termine triennale di prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stata anche data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formalmente formulati come violazione di legge e vizio motivazionale non possono essere usati per chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove da parte della Corte di cassazione.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, salvo dimostrazione di una divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 39 D.Lgs. 112/1999
La parte ricorrente lo richiama quale norma che imporrebbe il coinvolgimento dell’ente creditore da parte del concessionario in caso di lite; il testo della decisione non sviluppa ulteriormente il punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Quando si deduce l’incompletezza materiale di una cartella o di un atto presupposto, occorre dimostrare in concreto che la mancanza di alcune pagine abbia realmente impedito la comprensione della pretesa e leso il diritto di difesa; non ogni omissione materiale determina nullità.
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
- Se il giudice di merito accerta in fatto la regolare notifica dell’atto presupposto, tale accertamento non può essere rimesso in discussione in cassazione salvo specifici vizi di legittimità.
- Per contestare la prescrizione di un credito tributario occorre confrontarsi con gli accertamenti fattuali sulla notifica degli atti interruttivi o presupposti, perché da essi dipende il decorso del termine prescrizionale.
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