Cassazione Penale, Sentenza n. 34310/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 13 ottobre 2025, che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 16 dicembre 2024. Erano contestati, in concorso: al capo 1, detenzione e traffico di stupefacenti; al capo 2, ricettazione di armi e parti di armi clandestine, provento di delitto, in continuazione; al capo 3, violazioni della normativa sulle armi in continuazione; al solo primo imputato, al capo 4, detenzione abusiva di munizioni. Il primo imputato ha dedotto: diniego immotivato delle attenuanti generiche e travisamento per omessa valutazione del memoriale e delle sue dichiarazioni, anche quanto al contributo del coimputato; mancata rideterminazione della pena base nel minimo; carenza di motivazione sull’aumento per continuazione interna. Il secondo imputato ha dedotto: omessa risposta alla richiesta di assoluzione dai capi 2 e 3; mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.; diniego delle attenuanti generiche; mancata determinazione della pena base nel minimo; carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione interna. Il testo non specifica le pene inflitte in primo grado o in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato: ha ritenuto che le censure sulle attenuanti generiche e sul memoriale chiedessero una diversa valutazione di elementi già esaminati o implicitamente disattesi; la pena era motivata con riferimento, tra l’altro, all’ingente quantitativo di eroina e alla disponibilità di una pistola clandestina; gli aumenti per continuazione erano stati motivati anche in relazione alla pericolosità e all’allarme sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto il primo motivo del secondo imputato: la Corte d’appello non aveva risposto allo specifico motivo con cui era stata chiesta l’assoluzione dai reati dei capi 2 e 3, omettendo così di motivare su una questione decisiva attinente all’affermazione di responsabilità. Gli ulteriori motivi del secondo imputato, relativi al trattamento sanzionatorio, sono stati assorbiti. La sentenza è stata annullata nei suoi confronti limitatamente alla ricettazione ex art. 648 c.p. e al reato ex art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio su tali capi ed eventuale rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Ciku Ledio limitatamente ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2) e all'art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975 con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
L’affermazione di responsabilità per la ricettazione è rimessa a nuovo giudizio perché la Corte d’appello non aveva motivato sulla specifica richiesta di assoluzione.
art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Ciku Ledio limitatamente ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2) e all'art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975 con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
La responsabilità per il reato in materia di armi è rimessa a nuovo giudizio per l’omessa risposta della Corte d’appello alla richiesta di assoluzione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nel caso in esame, la Corte di appello, pur investita con specifico motivo della richiesta di assoluzione del Ciku in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione 2) e 3), non ha fornito alcuna risposta. L'omissione assume carattere decisivo, poiché il motivo di appello concerneva direttamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato per due distinti reati e sollecitava una pronuncia liberatoria su tali specifici capi di imputazione. L’elusione dell'obbligo di motivazione radica, per l'effetto, il dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Integra vizio di motivazione deducibile in cassazione l’omessa risposta a uno specifico motivo d’appello, decisivo e direttamente riferito all’affermazione di responsabilità per determinati reati.
art. 114 c.p.
Il ricorso di Ledio Ciku è meritevole di accoglimento limitatamente ai reati di cui all’art. 648 cod. pen. (capo 2) e all’art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 3).
La Corte non decide nel merito la censura sul mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza, che resta assorbita insieme alle altre questioni sanzionatorie.
artt. 132 e 133 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguendone che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da adeguata motivazione.
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali; in cassazione non è ammissibile chiedere una nuova ponderazione della congruità se la decisione è adeguatamente motivata e non arbitraria o illogica.
art. 133 c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.
Le attenuanti generiche riconoscono situazioni di particolare rilievo non già specificamente considerate tra i criteri dell’art. 133 c.p.; non costituiscono una concessione benevola del giudice.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova per omissione è configurabile quando la motivazione manchi sulla valutazione di un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo. Non ogni omissione di analisi espressa di una deduzione difensiva integra però il vizio: è sufficiente una motivazione complessiva, logica e adeguata, dalla quale risulti che gli elementi decisivi sono stati considerati e le tesi incompatibili con la decisione sono state implicitamente disattese.
- Integra mancanza di motivazione la mancata risposta della sentenza d’appello a uno specifico motivo, dotato di decisività, che chieda l’assoluzione rispetto a distinti capi d’imputazione e investa direttamente l’affermazione di responsabilità.
- Il giudice di merito determina la pena nell’ambito della propria discrezionalità, applicando i criteri legali; la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la motivazione sia adeguata e la determinazione non sia arbitraria o illogica.
- Le attenuanti generiche non sono una benevola concessione, ma il riconoscimento di situazioni non specificamente contemplate che, per la loro particolare rilevanza, giustificano una considerazione più incisiva nella quantificazione della pena.
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