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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32547/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un docente che, dopo aver superato un concorso ed essere stato inquadrato dal 1° settembre 2001 nei ruoli della scuola secondaria superiore, chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato in precedenza nella scuola materna statale per complessivi 21 anni. La domanda era stata inizialmente rigettata nei gradi di merito; la Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva però cassato la decisione richiamando il principio delle Sezioni Unite sul riconoscimento del servizio pre-ruolo anche in caso di passaggio di ruolo. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto la domanda nel merito, ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, motivando con la natura interpretativa della decisione e con l'intervento di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti. Il ricorrente ha quindi impugnato solo il capo sulle spese, deducendo: (i) violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per avere disposto una compensazione integrale in asserita violazione del principio di soccombenza e con motivazione apparente; (ii) violazione dell'art. 383 c.p.c. per asserito mancato rispetto del vincolo derivante dalla sentenza rescindente, che secondo il ricorrente avrebbe imposto al giudice di rinvio di provvedere alle spese senza compensazione; (iii) violazione dell'art. 383 c.p.c. e, in sostanza, contestazione della discrezionalità esercitata dal giudice di rinvio nella regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione apparente e insussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva effettivamente indicato ragioni riconducibili alla compensazione, legate alla natura interpretativa della decisione e al sopravvenire, nel corso di un giudizio già pendente, di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite su una questione obiettivamente controversa. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 383 c.p.c., chiarendo che la sentenza rescindente aveva solo designato il giudice di rinvio affinché provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità, senza comprimere il potere discrezionale del giudice di merito in ordine alla compensazione. Non essendosi costituito il Ministero, non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese è ammessa, al di fuori della reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitamente indicate; il controllo di legittimità riguarda la reale esistenza e non la mera formula astratta della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È denunciabile solo una motivazione apparente; nel caso concreto la motivazione della compensazione è stata ritenuta sufficiente perché ancorata a elementi del processo e del quadro giurisprudenziale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per censurare la violazione di legge in tema di spese.

  • art. 383 c.p.c.

    La sentenza rescindente che rinvia la causa al giudice di merito non esclude di per sé il potere discrezionale del giudice di rinvio di regolare le spese, salvo limiti espressi non presenti nel caso concreto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il procedimento camerale non partecipato previsto per la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, quando ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata come norma che ha modificato il regime del contributo unificato.

Massime di principio

  • Fuori dall'ipotesi di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese richiede l'esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni; tale requisito è sindacabile in cassazione, ma il sindacato non può spingersi a una sostituzione del giudizio di merito sulla gravità ed eccezionalità quando la motivazione sia concreta e coerente con gli atti di causa.
  • Non integra motivazione apparente la decisione sulle spese che richiami, anche sinteticamente, la natura interpretativa della controversia e il sopravvenire di un orientamento nomofilattico su una questione controversa, se tali elementi risultano effettivamente desumibili dal processo.
  • La sentenza di cassazione con rinvio vincola il giudice di merito ai principi di diritto enunciati e al capo rescindente, ma non elimina il suo potere discrezionale in materia di regolazione delle spese quando il dispositivo di rinvio non contenga un espresso divieto di compensazione.
  • In tema di spese di lite, la sopravvenienza nel corso del giudizio di un consolidamento giurisprudenziale su una questione prima controversa può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione, se adeguatamente apprezzata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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