Sentenza del 27/10/2022 n. 4686 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Notifica mediante servizio postale - Mancata consegna al destinatario - Prova del perfezionamento - Raccomandata informativa - Avviso di ricevimento - Necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si discuteva se, quando una notifica effettuata tramite servizio postale non è consegnata al destinatario per rifiuto, sua temporanea assenza o assenza/inidoneità di altre persone a riceverla, la prova del perfezionamento della notifica possa essere data mediante la sola dimostrazione dell'avvenuta spedizione (raccomandata informativa) oppure richieda la produzione dell'avviso di ricevimento (la ricevuta firmata che attesta l'effettivo deposito/ritiro)
La decisione
la Corte ha affermato che il notificante può provare il perfezionamento della notifica esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova dell'avvenuta spedizione (raccomandata informativa) non è sufficiente a dimostrare la validità della notifica. Di conseguenza, se l'amministrazione non produce l'avviso di ricevimento, la notifica si considera non perfezionata e conseguentemente l'atto impositivo/processuale è affetto da invalidità rispetto al destinatario
Norme richiamate
norme sulla notificazione mediante servizio postale e regolamenti processuali
la norma processuale richiede prova dell'effettivo deposito/avvenuto ritiro mediante avviso di ricevimento; il documento di spedizione non supplisce a tale requisito probatorio
Massime di principio
- La prova del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata consiste nell'avviso di ricevimento: il semplice documento di spedizione non vale a dimostrare che l'atto sia stato effettivamente depositato o ritirato.
- L'onere della prova grava sul notificante: spetta all'amministrazione (o a chi notifica) esibire l'avviso di ricevimento per dimostrare la regolarità della notifica.
- In mancanza dell'avviso di ricevimento, il destinatario può efficacemente impugnare l'atto sostenendo la mancata notificazione, con conseguente inefficacia della decorrenza dei termini collegati alla notifica.
- Per evitare contestazioni, il notificante dovrebbe conservare e, in caso di giudizio, produrre l'originale dell'avviso di ricevimento o altra prova equivalente dell'avvenuto deposito/ritiro.
- Nei casi di rifiuto di ricezione o di assenza del destinatario, non è sufficiente la stampa o la ricevuta della spedizione: serve il documento comprovante l'effettivo incontro tra l'ufficio postale e il destinatario (o il soggetto delegato).
- Per il destinatario, l'assenza di avviso di ricevimento è una leva valida per impugnare atti notificati a mezzo posta; tuttavia è prudente verificare sempre i documenti prodotti dall'amministrazione e agire tempestivamente.
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